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Nel comune il numero dei dipendenti in servizio nel 2018 diminuirà rispetto all’anno 2017. L’ente deve tagliare in misura proporzionale il fondo per la contrattazione decentrata?

A partire dallo 1 gennaio 2017, sulla base delle previsioni dettate dal D.Lgs. n. 75/2017, le amministrazioni pubbliche non devono più ridurre il fondo per la contrattazione decentrata in misura proporzionale alla diminuzione del personale, neppure tenendo conto delle capacità assunzionali.

Il fondo per le risorse decentrate del 2018 può superare il tetto del fondo dell’anno precedente?

Sulla base delle regole dettate dal D.Lgs. n. 75/2017 il fondo per le risorse decentrate non può superare quello dell’anno 2016. Tale vincolo, ferme restando le possibili deroghe che potranno essere dettate dal nuovo CCNL, si applica a partire dal fondo del 2017 ed è destinato a produrre i suoi effetti anche nel 2018 e negli anni successivi.

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Le capacità assunzionali delle amministrazioni locali e regionali

a cura di Arturo Bianco

Il tratto distintivo della legislazione degli ultimi anni e della legge n. 205/2017, cd di bilancio 2018, in materia di assunzioni di personale da parte delle regioni e degli locali è costituito dall’ampliamento delle capacità assunzionali in modo differenziato. Non si può non sottolineare che la ripetuta modifica delle regole, addirittura talvolta in moro ripetuto anche nello stesso anno, solleva numerose difficoltà operative e soprattutto rende difficile la programmazione pluriennale del fabbisogno del personale.

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Edizione del 17 Gennaio 2018


Consiglio di Stato sez. V 21/12/2017 n. 6002

Natura endoprocedimentale dell’aggiudicazione provvisoria

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, l’aggiudicazione provvisoria ha natura di atto endoprocedimentale inidoneo a creare affidamenti in capo al concorrente interinalmente individuato come aggiudicatario, rientrando nella fisiologia degli eventi la possibilità che ad essa non segua l’aggiudicazione definitiva, la quale, concludendo il procedimento di gara, crea le condizioni necessarie per l'avvio della successiva fase contrattuale (Cons. Stato, Sez. V, 3/7/2017, n. 3248).
Sino al momento dell’aggiudicazione definitiva la stazione appaltante può sempre riesaminare il procedimento di gara al fine di emendarlo da eventuali errori commessi o da illegittimità verificatesi, senza che ciò costituisca manifestazione, in senso tecnico, del potere di autotutela, il quale, avendo natura di atto di secondo grado, presuppone esaurita la precedente fase procedimentale con l’intervenuta adozione del provvedimento conclusivo della stessa. Ne consegue che il provvedimento di ritiro di un atto infraprocedimentale, quale l’aggiudicazione provvisoria, non soggiace alla disciplina dettata per gli atti di autotutela (ex plurimis Cons. Stato, Sez. V, 20/4/2012, n. 2338; Sez. III, 4/9/2013 n. 4433)


TAR Toscana Firenze sez. I 2/1/2018 n. 17

Rispetto del principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia

L’art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 sancisce, per i contratti sotto soglia, il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; tale principio è ribadito dall’art. 36, comma 2 lett. b, del medesimo decreto legislativo, richiamato nell’avviso esplorativo della stazione appaltante e nella determina di indizione della procedura negoziata.

Nel caso di specie, si imponeva a carico del Comune la seguente alternativa: o non invitare il gestore uscente o, quanto meno, motivare puntualmente le ragioni per le quali si riteneva di non poter prescindere dall’invito. Al contrario, nessuna motivazione è stata fornita sul punto dall’Amministrazione nella determina dirigenziale a contrarre (la quale anzi richiama pedissequamente il criterio di rotazione degli inviti), nell’avviso esplorativo e nella lettera invito, e comunque l'invito rivolto ad un numero di operatori economici (otto) maggiore di quello minimo (cinque) previsto per i servizi e le forniture dall'art. 36, comma 2 lettera b, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 esclude che possa essere ravvisata, nel caso in esame, l'ipotesi della presenza di un numero ridotto di operatori sul mercato.


TAR Sicilia Catania sez. I 22/12/2017 n. 2970

Limiti alla validità della notifica telematica degli atti processuali

Il Collegio ritiene di dover aderire all’orientamento, già espresso in numerose pronunce, anche di questo Tribunale (cfr. T.A.R. Catania, sez. III, 13.10.2017 n. 2401; T.A.R. Venezia, sez. I, 26.10.2017 n. 955; T.A.R. Potenza, sez. I, 21.09.2017 n. 607), secondo cui, ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una Amministrazione pubblica, non può utilizzarsi qualunque indirizzo pec, ma solo quello inserito nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, al quale gli enti avrebbero dovuto comunicarli entro il 30 novembre 2014.
Ne consegue che qualora la notifica telematica sia stata rivolta a un indirizzo diverso – anche se tratto dal sito istituzionale dell’Amministrazione intimata – e quest’ultima non si sia costituita, come nel caso di specie, il ricorso va ritenuto inammissibile, non potendo trovare neppure applicazione l’art. 156 c.p.c.


TAR Sardegna sez. I 4/1/2018 n. 1

Principio della stretta interpretazione letterale delle clausole del bando

Le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara, e ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un´obiettiva incertezza del loro significato letterale; secondo la stessa logica sono comunque preferibili, a garanzia dell´affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara, aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale; nella lettura delle clausole del bando per l´aggiudicazione di un contratto pubblico deve darsi, pertanto, prevalenza alle espressioni letterali ivi contenute, escludendo ogni integrazione interpretativa che porti pretesi significati e ingeneri incertezze nell´applicazione (Consiglio di Stato, sez. V, 12 settembre 2017, n. 4307).


TAR Calabria Catanzaro 16/12/2017 n. 2061

Potere di verifica dell’anomalia delle offerte secondo il nuovo Codice

Quanto alla mancata attivazione del potere di verifica disciplinato dall’art. 97 co. 6 D.Lgs. 50/2016, vanno applicati alla fattispecie in esame i principi interpretativi, oggetto di orientamenti consolidati, secondo cui: il potere di avviare la verifica della fondatezza del sospetto di anomalia ha natura tecnico-discrezionale e deve comunque tener conto della globalità dell’offerta, ostandovi una valutazione parcellizzata dei singoli elementi; essa mira non a ricercare specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, ma ad accertare, in base alla natura della prestazione corrispettiva oggetto di appalto, la “serietà” dell’offerta nel suo complesso; ne consegue che il sindacato giudiziale attiene alla verifica della logicità e ragionevolezza dell’istruttoria, senza alcun potere di sostituzione del “merito” della valutazione che è riservata all’amministrazione


TAR Campania Napoli sez. VIII 15/12/2017 n. 5911

Possibilità di prescrivere il sopralluogo negli atti di gara e criteri applicativi verso le RTI

Come evidenziato dalla condivisibile giurisprudenza, pur in assenza di disposizioni specifiche al riguardo nel nuovo Codice degli Appalti, l’art. 79, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, nel disciplinare i termini per la presentazione delle offerte di gara, prevede espressamente “ --- Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi….”, così confermando la generale possibilità di prescrivere il sopralluogo negli atti di gara e, anzi, estendendone la portata applicativa rispetto al precedente assetto normativo (art. 106 d.P.R. n. 207/2010), dal momento che il citato art. 79 è applicabile indistintamente tanto ai lavori quanto ai servizi (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III, 12 aprile 2017 n. 4480 cit.). (…) Al riguardo, in casi analoghi, la giurisprudenza ha chiarito che l’obbligo di eseguire il sopralluogo posto a carico dei soggetti partecipanti non può che riferirsi a ciascun concorrente che costituirà il RTI e l’attestato di sopralluogo, la cui mancanza determina l’esclusione dalla gara, deve riferirsi a tutte le imprese partecipanti.

Vi sono capacità assunzionali distinte per i vigili?

I comuni possono utilizzare le cessazioni dei vigili intervenute nell’anno 2016 per dare corso alla assunzione di nuovi vigili nel tetto dello 80% dei conseguenti risparmi. Possono inoltre utilizzare le cessazioni dei vigili intervenute nell’anno 2017 per dare corso alla assunzione di nuovi vigili nel tetto del 100% dei conseguenti risparmi. Siamo in presenza di una possibilità e non di un obbligo e la utilizzazione di queste disposizioni determina come conseguenza che queste risorse non possono essere utilizzate per finanziare altre assunzioni.

I comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti possono utilizzare i resti delle capacità assunzionali del triennio precedente?

La risposta è positiva. Nel corso del 2018 possono essere utilizzate oltre alle capacità assunzionali dell’anno anche quelle degli anni 2015, 2016 e 2017. Ricordiamo che rispettivamente esse sono determinate in quote dei risparmi delle cessazioni del 2014, 2015 e 2016. La sezione autonomie della Corte dei Conti ha di recente chiarito che i resti delle cessazioni del triennio precedente vanno utilizzate con le stesse capacità assunzionali previste dalla legislazione dell’anno in cui sono maturate.

Quali sono le capacità assunzionali dei comuni al di sotto di 1.000 abitanti?

Tali comuni possono effettuare assunzioni a tempo determinato in numero pari ai cessati dell’anno precedente. Essi possono inoltre utilizzare tutte le cessazioni che hanno avuto dal 2007 in poi e che non sono state utilizzate per finanziare nuove assunzioni

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Le principali disposizioni della legge di bilancio 2018 per il personale degli Enti Locali

a cura di Arturo Bianco

Sintetizziamo le principali disposizioni della legge di bilancio 2018 per il personale degli enti locali.

- Tali disposizioni possono essere così sintetizzate:

- Ampliamento delle capacità assunzionali per i piccoli comuni;

- Previsione della possibilità di effettuare assunzioni a tempo determinato di assistenti sociali

- Allargamento dei margini di assunzione da parte degli enti di area vasta;

- Superamento delle differenziazioni per il salario accessorio del personale degli neti di area vasta trasferito ad altre PA;

- Stanziamento di risorse per i rinnovi contrattuali;

- Precisazione ed ampliamento delle stabilizzazioni;

- Proroga di validità delle graduatorie;

- Proroga della entrata in vigore del divieto di conferire incarichi di cococo.

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Art.42-bis TU espropri dal Commissario ad acta: serve la comunicazione avvio procedimento

a cura di Marco Morelli

Anche il decreto di acquisizione ex art. 42-bis adottato dal Commissario ad Acta necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento. E’ questo il principio di diritto che emerge, chiaramente, dalla sentenza n. 65 dell’8 gennaio 2018 del Consiglio di Stato.

La natura discrezionale del provvedimento, di per sé, impone (pure se il legislatore non lo ha detto a chiare note nella norma lo si rinviene dai principi generali del nostro ordinamento) la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/90.

La giurisprudenza è assolutamente costante nell’affermare che, prima dell’adozione di un provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis, l’amministrazione procedente deve inviare la comunicazione di avvio del relativo procedimento.

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Ape social e congedo straordinario biennale

a cura di Francesco Disano

Come è noto l'entrata in vigore della legge di bilancio 2017 e, soprattutto,    l’emanazione, a  metà  giugno,  del  decreto  attuativo  riguardante  l’Ape  social, offrono ai  cosiddetti caregivers  (coloro che si prendono cura dei familiari disabili ) la possibilità e l’alternativa di  poter scegliere, ai fini dell’accesso al  pensionamento, oltre che del  congedo straordinario biennale ( art. 42, comma  5,  del  decreto  legislativo n. 151/2001)  anche  dell'APe social. Siamo di fronte a due istituti sulla cui utilità e  convenienza  è necessario porre   un’attenta valutazione da parte di coloro i quali  intendono operare una scelta, anche e soprattutto in  ragione dei diversi risvolti che   ciò comporta in ambito previdenziale.

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Direttore di Redazione: Dott. Arturo Bianco

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