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La prescrizione dei contributi e la nuova circolare N° 169/2017 dell’INPS

A cura di Villiam Zanoni

Ci siamo già occupati di questo argomento a giugno scorso in occasione della emanazione della circolare n° 94/2017 dell’INPS, ma a riprova di quanto sia demenziale far evolvere la normativa sulla base delle interpretazioni burocratiche piuttosto che sulla base della evoluzione della normativa stessa, eccoci di nuovo sull’argomento per effetto dell’ennesima circolare dell’INPS, la n° 169 del 15 novembre 2017. Ci perdoneremmo i lettori se riprenderemo alcune delle considerazioni che già facemmo 6 mesi fa, ma la vicenda è troppo importante perché possa passare sotto silenzio.

LE VALUTAZIONI

E’ possibile utilizzare tra i criteri di selezione per le progressioni orizzontali gli esiti delle valutazioni effettuate annualmente per la corresponsione dell’indennità di produttività?

Sulla base delle previsioni del D.Lgs. n. 150/2009 la valutazione delle attività svolte ai fini della corresponsione della indennità di produttività costituisce un elemento essenziale per le progressioni orizzontali. Le amministrazioni possono, per esplicita indicazione legislativa, utilizzare anche gli esiti delle valutazioni dell’ultimo triennio.

LA DECORRENZA

La decorrenza delle progressioni orizzontali può essere fissata allo 1 gennaio dell’anno cui si riferisce il contratto?

Sulla base delle indicazioni dell’Aran e della Ragioneria Generale dello Stato la decorrenza delle progressioni orizzontali non può essere antecedente allo 1 gennaio dell’anno in cui le relative graduatorie sono approvate, a prescindere dal fatto che il contratto decentrato sia stato o meno stipulato nello stesso anno.

IL TETTO ALLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI

Il contratto collettivo decentrato integrativo può disporre progressioni orizzontali per tutto il personale in servizio ed in possesso dei requisiti di anzianità minima biennale?

La risposta è negativa. Il dettato del D.Lgs. n. 15072009 stabilisce infatti che gli enti possano fare ricorso a progressioni orizzontali solamente per quote limitate. Ancora prima di questa disposizione, l’Aran ha interpretato i contratti nazionali stabilendo che l’istituto ha un carattere meritocratico, per cui non può essere applicato contemporaneamente a tutto il personale.

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Le stabilizzazioni dei precari

a cura di Arturo Bianco

Utili indicazioni per la stabilizzazione dei lavoratori precari sono contenute nella circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 dello scorso 23 novembre “indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”. Essa contiene suggerimenti e spiegazioni sugli articoli 5, 6 e 20 del D.Lgs. n. 75/2017. In premessa si deve ricordare che, oltre al personale non contrattualizzato, queste disposizioni non si applicano ai docenti ed ai dipendenti ATA delle scuole ed al personale degli istituti di alta formazione.

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Il TAR Campania, con la sentenza n. 4233 del 4 settembre 2017 interviene sulla questione dell’uso pubblico di una strada e sui requisiti necessari

Di Marco Morelli

Il TAR Campania, con sentenza n.4233 del 4 settembre scorso, ha trattato un tema di sicuro interesse pratico per le pubbliche amministrazioni ed i cittadini: quello delle strade di uso pubblico. Ricorda, in particolare, il Giudicante che per giurisprudenza consolidata per poter considerare assoggettata ad uso pubblico una strada privata è necessario che la stessa sia oggettivamente idonea all'attuazione di un pubblico interesse consistente nella necessità di uso per le esigenze della circolazione o per raggiungere edifici di interesse collettivo; a tale riguardo fa l’esempio del raggiungimento di chiese o di edifici pubblici.

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Importo di quiescenza più elevato per i soggetti non vedenti

di Francesco Disano 

L’art. 1, comma 209, della legge n. 232 dell’11.12.2016 (Legge di Bilancio 2017  )  prevede che : “con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, le parole: «In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché all’incremento dell’età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo come previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.

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La chimera del cumulo per le casse professionali (Seconda puntata)

di Villiam Zanoni

Qualche giorno dopo aver scritto la prima puntata è finalmente arrivata una prima risposta agli interrogativi che ci ponevamo, tant’è che l’INPS ha emanato la circolare n° 140 del 12 ottobre 2017 dopo aver ricevuto in data 9 ottobre l’agognato assenso del Ministero del lavoro. Il primo effetto che la circolare ha generato è stato quello della delusione, soprattutto perché dopo 9 mesi e mezzo di attesa (una gestazione molto complicata che ha generato un frutto problematico) pensavamo di trovarci di fronte una specie di trattato, ma alla fine abbiamo trovato fisicamente 8 pagine di roba che depurate da indirizzi, titoli, premesse, amenità varie e firma finale si riducono a meno di 5 pagine di mezze risposte.

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Nelle procedure negoziate semplificate le stazioni appaltanti possono utilizzare gli “elenchi” del MEPA

di Stefano Usai

Risulta di particolare pregio la recentissima pronuncia del Tar Puglia, delle  sezioni unite di Bari, n. 1018/2017 sulle  modalità pratiche da seguire – da parte del RUP della stazione appaltante  - nel caso di utilizzo di una delle forme di procedura negoziata ed in particolare,  l’ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 36 che, in relazione all’acquisizione di  beni e servizi,  prevede una procedura ad inviti contingentata ad almeno 5 operatori economici. La questione affrontata è di particolare rilevanza in quanto la stazione appaltante pugliese si inseriva nell’ambito di un progetto del Ministero dell’interno che consentiva di accedere ad un finanziamento per le opere di “ristrutturazione dell’anfiteatro comunale (in cui la citata procedura di acquisto si inseriva), nell’ambito del PON Sicurezza per lo Sviluppo- Obiettivo Convergenza 2007-2013, Piano di azione Giovani, Sicurezza e Legalità”.

IL SALARIO ACCESSORIO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Le risorse destinate al salario accessorio dei titolari delle posizioni organizzative vanno mantenute entro il tetto di quelle destinate allo stesso fine nell’anno 2016 nei comuni senza dirigenti?

RISPOSTA

Nei comuni senza dirigenti, in cui il trattamento economico accessorio dei titolari di posizione organizzativa è a carico direttamente del bilancio dell’ente e non è compreso nel fondo per la contrattazione decentrata, per la deliberazione 26/2014 della sezione autonomie della Corte dei Conti, non si può superare a partire dal 2017 quanto l’ente ha destinato alla stessa finalità nel 2016.

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