In questo focus esaminiamo le prestazioni previste dall'ordinamento nei confronti dei quei soggetti che conseguono una inabilità non dipendente da causa di servizio , che risultano iscritti alla Cassa Stato e alle altre Casse dell'ordinamento pubblico (Cpdel, Cps, Cpi e Cpug).Occorre, innanzitutto, precisare che le tipologie di inabilità, afferenti la problematica che ci apprestiamo a trattare, sono tre :
- inabilità assoluta e permanente alla mansione;
> inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro;
- inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa .
L'Inabilità assoluta e permanente alla mansione
L’inabilità alla mansione è una tipologia di inabilità specifica, connessa cioè al tipo di attività espletata dal dipendente pubblico (artt. 71 e 129 del D.P.R. n. 3/1957) . Essa è riconosciuta, ad esempio, nel momento in cui si verifica la circostanza per cui il dipendente perda i requisiti fisici o psichici che risultano essenziali per lo svolgimento delle mansioni ascritte al proprio profilo professionale. Il riconoscimento di questa di invalidità comporta il diritto al trattamento di pensione soltanto nell’ipotesi in cui il dipendente medesimo non possa essere adibito a mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica. Non si ha diritto al trattamento di quiescenza se l’inabilità interviene successivamente la cessazione del rapporto di lavoro.
Requisiti sanitari e contributivi per il diritto .
Per ottenere l’inabilità alla mansione necessitano i seguenti requisiti:
1) riconoscimento medico legale da parte della competente Commissione medica di verifica dal quale risulti che il dipendente pubblico è permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria mansione;
2) essere in possesso di almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di contribuzione (15 anni di servizio) per i dipendenti dello Stato. Per i dipendenti di Enti locali o della Sanità occorrono, invece, almeno 19 anni, 11 mesi e 16 giorni di contribuzione (20 anni di servizio );
3) risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità ( articolo 7 dellalegge n. 379/1955 e articolo 42 del D.P.R. n. 1092/1973).
Procedimento .
La richiesta di visita medica per il riconoscimento della prestazione è attivabile sia dal dipendente che dall’Ente datore di lavoro. Il parere sanitario viene espresso dalla competente Commissione medica di verifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 della legge 274/1991.
Acquisito il verbale di visita medica che riconosce l’inidoneità alla mansione, l'Amministrazione, così come prevede il contratto collettivo nazionale di lavoro, verifica la possibilità di utilizzare il dipendente in mansioni diverse ma equivalenti a quelle della propria qualifica. Se non ci sono possibilità di ricollocazione in mansioni equivalenti, può proporre di ricollocare il lavoratore anche in mansioni di posizione funzionale inferiore.
In pratica , l’ente dovrà verificare se, nell’ambito della propria dotazione organica e nella medesima categoria o livello di appartenenza del dipendente, sia rinvenibile un posto vacante e disponibile (diverso dal profilo professionale posseduto dal dipendente ), cui assegnare lo stesso . Nell’ipotesi in cui il posto esiste, l’ente procederà al mutamento del profilo professionale dell’interessato destinandolo a tale posto.
Se, viceversa, il posto non è rinvenibile, il contratto di lavoro prevede che si proceda alla verifica dell’eventuale esistenza di un posto vacante e disponibile nella categoria immediatamente inferiore rispetto a quella cui appartiene il dipendente .
Nell’ipotesi in cui il posto non fosse rinvenibile neanche nella categoria inferiore, si procede immediatamente alla risoluzione del rapporto di lavoro che si configura comedispensa dal servizio per inabilità.
Qualora, invece, venisse accertata l’esistenza del posto nella categoria immediatamente inferiore, è necessario acquisire formale consenso da parte dell’interessato ad essere assegnato a tale posto . Nel caso in cui il dipendente non manifesta il proprio consenso alla nuova collocazione in posizione funzionale inferiore , interviene la risoluzione del rapporto di lavoro che si configura comedispensa dal servizio per inabilità. Dispensato dal servizio, il lavoratore dovrà presentare domanda di pensione per inabilità relativa alla mansione sia all’Inps – Gestione dipendenti pubblici che all’ente di appartenenza .
Calcolo della prestazione .
I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. Si applicano le norme generali in materia diintegrazione al trattamento minimo .
L'inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro
Trattasi di una inabilità analoga a quella precedente che impedisce tuttavia la possibilità di continuare a svolgere una attività lavorativa continua e remunerativadel dipendente pubblico ( articolo 129 D.P.R. n. 3/1957). Anche in questa fattispecie non si ha diritto alla prestazione se l’inabilità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Requisiti sanitari e contributivi per il diritto .
Per ottenere l’inabilità al proficuo lavoro, occorrono i seguenti requisiti:
1) riconoscimento medico legale redatto dalla competente Commissione medica di verifica dal quale risulti che il dipendente pubblico non è più idoneo a svolgere in via permanente attività lavorativa;
2) almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di contribuzione (15 anni servizio )sia per i dipendenti dello Stato, che per i dipendenti degli Enti locali o Sanità;
3) risoluzione del rapporto di lavoro perdispensa dal servizio per inabilità permanente a proficuo lavoro (articolo 7 della legge n. 379/1955 e articolo 42 de lD.P.R. n. 1092/1973).
Procedimento.
La visita medica può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Ente datore di lavoro. Il parere sanitario viene espresso dalla competente Commissione medica di verifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 274/1991.
Acquisito agli atti il verbale di visita medica che riconosce l’inidoneità al proficuo lavoro, l'Amministrazione procede a dispensare dal servizio per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro il dipendente pubblico. Dispensato dal servizio, il lavoratore dovrà presentare domanda di pensione per inabilità sia all’Inps – Gestione dipendenti pubblici che all’ente di appartenenza .
Calcolo della prestazione .
I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. Si applicano le norme generali in materia di integrazione al trattamento minimo..
L'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa
Dal 1° gennaio 1996 , con l’entrata in vigore dell'art. 2, comma 12, della legge 335/1995 ( c. d. Legge Dini ), lapensione di inabilità per i lavoratori privati di cui allalegge 222/1984 è stata estesa anche al pubblico impiego. Fino a tale data, infatti, la prestazione era riservata solamente ed esclusivamente ai lavoratori del settore privato. Questa tipologia di pensione, a differenza dei trattamenti di cui si è appena accennato, richiede una inabilità ben più grave, tale da determinare una "inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa".
Requisiti sanitari e contributivi .
Al fine di poter ottenere la prestazione in parola è necessario che l'iscritto abbia maturato un minimo di cinque anni di anzianità contributiva , di cui almeno trenell'ultimo quinquennio e che risulti inabile in via assoluta allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa (Circolare Inpdap 57/1997).
Procedimento .
Il procedimento è attivabile solamente ed esclusivamente ad istanza da parte dell'interessato. La domanda, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, deve essere presentata all’ente presso il quale il lavoratore presta o ha prestato l’ultimo servizio. Il certificato medico, a firma del proprio medico curante, deve essere obbligatoriamente redatto secondo il modello allegato 1 al Decreto Ministeriale 187/97.
Ricevuta la domanda ed accertato il possesso il requisito dei cinque anni di anzianità contributiva , di cui almeno trenell'ultimo quinquennio da parte dell’interessato, l’Ente :
1) dispone l’accertamento sanitario presso la Commissione medica di verifica (nei casi di particolare gravità delle condizioni di salute dell’interessato può essere disposta la visita domiciliare);
2) ricevuto il verbale attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente e la sede provinciale dell’Inps - Gestione dipendenti pubblici procederà alla liquidazione del trattamento pensionistico .
Calcolo della Prestazione .
A differenza dei due precedenti trattamenti, l'importo della pensione in questione viene calcolato sulla base dell'anzianità contributiva maturata, alla quale però viene riconosciuto una maggiorazione ( “ bonus “ ) virtuale che determina il vantaggio di poter conseguire un assegno più elevato. In sostanza la contribuzione viene incrementatavirtualmente di un ulteriore periodo contributivo corrispondente alla differenza tra l'età alla cessazione dal servizio e il compimento dell'età pensionabiledi vecchiaia ( 65 anni ) per chi apparteneva al sistema retributivo(almeno 18 anni di contributi entro il 1995); oppure sino al compimento delsessantesimo annodi età per coloro che erano nel sistema misto e contributivo. In alternativa si procedeva ad un incremento pari agli anni contributivi mancati a 40 anni di servizio .
Per maggior chiarezza, si rappresentano due esempi :
* dipendente appartenente al sistema retributivo con un’età anagrafica di 59 anni e 30 anni di contribuzione al 30.09.2009 ( data di accertamento della inabilità ) :
> il bonus sarà pari ad anni 6 ( gli anni mancanti a 65 ) . Il calcolo della misura dell’assegno sarà operato su 36 anni di contributi ( 30 affettivi + 6 di bonus ) ;
* dipendente appartenente al sistema retributivo con un’età anagrafica di 50 anni e 30 anni di contribuzione al 30.09.2009 ( data di accertamento della inabilità ) :
> il bonus sarà pari ad anni 10 ( gli anni mancanti a 40 ) . Il calcolo della misura dell’assegno sarà operato su 40 anni di contributi ( 30 affettivi + 10 di bonus ) .
Con l’entrata in vigore della legge n. 214/2011 ( c.d. “ legge Fornero ) che , a decorrere dal 1° gennaio 2012, ha esteso in maniera generalizzata a tutti il sistema di calcolo contributivo, il bonus si concretizza con un incremento virtuale corrispondente alla differenza tra l'età alla cessazione dal servizio e il compimento del sessantesimo anno di età. In alternativa si procederà ad un incremento pari agli anni contributivi mancati a 40 anni di servizio .
Lapensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro se presentata dal lavoratore in attività di servizio, ovvero, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
In linea generalela pensione può essere richiesta anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, dato che sono richiesti almeno tre anni di contributi nell'ultimo quinquennio, l'istanza, in pratica, non può essere presentata dopo i due anni dalla cessazione dell'attività lavorativa.
Potrebbe però accadere ( ed oggi ciò succede spesso) che il referto della Commissione di verifica si esprima in maniera diversa rispetto alle casistiche previste dalla norma .
Nello specifico, potrebbe accadere che :
- il referto della Commissione dichiara in data 18.07.2015 il dipendente “ inabile assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa , ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 . Rivedibile a luglio 2017 “ .
* In questo caso, l’ente dovrà procedere immediatamente alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per inabilità a qualsiasi attività lavorativa . Predisporrà ed istruirà tutta la documentazione da trasmettere all’Inps – Gestione dipendente pubblici per il conferimento della pensione , che , naturalmente, sarà conferita all’interessato con l’incremento del bonus .
Ovviamente, con l’approssimarsi del mese di luglio 2017, il dipendente sarà riconvocato dalla Commissione per essere nuovamente sottoposto a visita .
^ Il relativo referto potrà dichiarare lo stesso :
a) “ inabile assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa , ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 “ In questa ipotesi, viene confermato lo stato di inabilità . L’interessato non sarà più risottoposto a visita medica e continuerà, vita natural durante, a fruire della pensione di inabilità con il “ bonus “ ;
b) “ non più inabile a qualsiasi attività lavorativa, , ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 “ ( cioè abile !! ) . In questo caso, sebbene riconosciuto abile , lo stesso dipendente non deve essere ripreso in servizio dall’Ente ( non si dovrà, cioè, procedere alla ricostituzione del rapporto di lavoro ), perché l’Inps, revoca la pensione con il bonus di cui alla legge n. 335/1995 ed attribuisce la pensione di cui alla legge n. 274/91 ( inabilità a proficuo lavoro ), dopo aver verificato ed accertato la sussistenza di almeno 20 anni di contributi ( 19 anni 11 mesi e 16 giorni ) . In altri termini, sostituisce la pensione con il bonus con quella senza bonus . Si assisterà, perciò, ad una lieve diminuzione dell’importo dell’assegno di quiescenza . Anche in questo secondo caso, il dipendente continuerà ad essere pensionato per l’intera sua esistenza ;
c) “ inabile a qualsiasi proficuo lavoro, ai sensi della legge n. 274/91. Rivedibile a luglio 2017 “ .
Ricorrendo questa ipotesi occorre prestare la massima attenzione , perché la problematica diventa complessa !!!!!!!
> Non si può procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Il dipendente è da considerarsi in malattia , con tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale superamento del periodo di comporto . Infatti, se durante l’arco temporale che va dalla data della visita medica fino alla data della successiva visita ( durante la quale l’interessato è, come detto, in malattia ) dovesse sopraggiungere il superamento del periodo di comporto, il soggetto in questione deve essere licenziato . Il dipendente non perfezionerebbe il diritto alla pensione in quanto non avrà maturato né la pensione anticipata, né quella di inabilità , né tantomeno quella di vecchiaia. Potrà ottenere l’assegno di quiescenza, a domanda da inoltrare all’ente previdenziale, allorquando avrà maturato l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia , sempre nel presupposto della presenza di almeno 20 anni di contribuzione.