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Doppio calcolo degli assegni  pensionistici

Dott. Francesco Disano

pensioniprevCon  il  messaggio  n. 1180 del  15.03.2016 (non ancora pubblicato  sul proprio  sito  istituzionale ), l’Inps ha  emanato  le  prime indicazioni operative   circa     le  novità  introdotte dai commi 707 e 708  dell’art. 1  della Legge  n. 190/2014 (finanziaria 2015),  in ordine al calcolo del trattamento pensionistico dei   dipendenti   cosiddetti  " ex retributivi “ .

L’ente  previdenziale, in  sostanza,  conferma la posizione già emersa  ed  illustrata a  suo tempo con la circolare   n.74 del 10.04.2015  ed i successivi messaggi, dai quali se ne  deduce  la  previsione  della  procedura che prevede per tutti i  dipendenti  ex retributivi,a far data dal 01.01.2015 ,un doppio calcolo  per la  definizione della misura del trattamento pensionistico.Praticamente,  la  procedura  sarà   imperniata su  due simulazioni di calcolo :

1) con il sistema previsto dalla legge Fornero (retributivo sino al 31.12.2011 e contributivo poi);

2) con il sistema corretto e  rivisto dalla Legge  n. 190/2014  (retributivo sino alla maturazione del diritto all'assegno di pensione compresa la finestra mobile , senza nessuno  calcolo  contributivo).

Effettuati   tali calcoli, si procede a  mettere  in pagamento  il  meno favorevole, con effetto retroattivo dal  1° gennaio 2015 . Tutta l’operazione, mira ad un accertamento finalizzato a verificare che l'importo complessivamente erogato non superi quanto sarebbe stato conseguito applicando il sistema retributivo vigente sino al 31.12.2011.

Il ricalcolo in questione  riguarda gli assegni pensionistici che  sono stati  erogati, a decorrere  dal  01.01.2012, in  favore di  coloro che hanno  cumulato  almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995. L'obiettivo della  norma  è, perciò, quello di verificare che l'importo del trattamento erogato non superi quanto sarebbe stato corrisposto con il sistema retributivo, in  osservanza  al nuovo "tetto" introdotto dall'articolo 1, comma 707 dellalegge  n. 190/2014  (legge di stabilità2015). La misura avrà, infatti, effetti  e  ripercussioni  anche sugli assegni già liquidati   anteriormente   al  1° gennaio. In conseguenza  di  ciò,  l'istituto  dovrà  effettuare il raffronto su tutti  gli  interessati  cessati  con  diritto  a  pensione dal  01.01.2012 in poi  e  nei  confronti  dei quali  sono  state  applicate le regole  della  legge  Fornero  e procedere, eventualmente,  al recupero delle somme indebitamente corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2015.

La  circolare n.74/2015 aveva chiarito che doveva essere posto in pagamentol'importo minore  tra la cifra determinata con il sistema di calcolo vigente (cioè retributivo sino al 2011 e contributivo  pro rata  dal 1° gennaio 2012) e quella determinata applicando il calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dagli interessati .

L'importo  dell’assegno  di quiescenza  determinato con questa seconda modalità di calcolo dovrebbe, tuttavia, risultare meno penalizzante rispetto a quanto si  potrebbe  supporre .  Giova, a questo proposito,  sottolineare  come  da un lato l'Inps precisa che potranno essere valorizzate con l'aliquota di rendimento prevista con il sistema retributivo ( 2%  e poi man mano  in maniera decrescente al crescere dell’importo della stessa retribuzione pensionabile) anche le anzianità contributive  eccedenti i 40 anni di contributi  (superando il concetto di massima anzianità contributiva); dall'altro l'istituto indica che possono essere valorizzate tutte le contribuzioni accreditate comprese quelle eventualmente maturate dalla data di conseguimento del diritto a quella di effettiva corresponsione della pensione.

In concreto, per confrontare l'importo dell'assegno in essere, sarà utilizzato un calcolo retributivo diverso da quello in vigore fino al 31 dicembre 2011,  più favorevole potendosi derogare al limite massimo di anzianità contributiva valorizzabile. Continueranno, invece, ad essere  inalterati i criteri per la determinazione della retribuzione pensionabile e delle aliquote di rendimento per la generalità dei dipendenti:  tali  aliquote, come è noto, decrescono al crescere dell’importo della stessa retribuzione pensionabile.

L'Inps, come indicato, metterà in pagamento l’importo minore determinato dal raffronto fra i due sistemi di calcolo.

I soggetti che  potrebbero risultare maggiormente  colpiti dall'innovazione, cioè quelli per i quali l'importo del trattamento determinato attraverso il secondo sistema di calcolo è inferiore a quello attualmente vigente, sono coloro che cessano con un'anzianità anagrafica superiore all'età prevista per la pensione di vecchiaia  (cioè oltre i 66 anni e  7 mesi) e con retribuzioni medie superiori a  46.123,00 euro annui, cioè superiori al tetto pensionabile vigente nel sistema retributivo. 

Una  attenta ed  approfondita analisi della  problematica in  questione, porta alla  conclusione  che coloro i  quali  si trovano  nella  situazione  si  cui sopra,  non avendo nessun massimale sulle retribuzioni, riescono a valorizzare, con il sistema contributivo, l'intera cifra sulla terza quota di pensione (quota C), ottenendo, in tal modo, una prestazione superiore a quella determinata con il secondo sistema di calcolo, grazie anche all'attivazione di coefficienti di trasformazione   più  redditizi   dovuti al  fatto  che  sono  calcolati sino al 70° anno di età.

L’ambito di applicazione del taglio risulta, quindi,  interessare potenzialmente soprattutto i professori universitari, i dirigenti, i medici, i magistrati e alti funzionari delle forze militari o dello stato, che, come è risaputo, possono permanere  in servizio sino a 70/75 anni, a  fronte  di  retribuzioni medie lorde ben superiori ai 100.000,00  euro;  mentre  (teoricamente ) non dovrebbero sussistere conseguenze  negative  per i dipendenti  con retribuzioni  medio/basse che magari si trattengono oltre il 40° anno sul posto di lavoro. Ciò  in  virtù  proprio del superamento del concetto di massima anzianità contributiva che, altrimenti, avrebbe costituito un ulteriore limite alla crescita degli assegni nel sistema retributivo, determinando la spiacevole conseguenza di travolgere anche gli assegni di importi bassi.

Gli  esempi  che  seguono  chiariscono  ulteriormente  la  problematica .

dipendente  “ ex  retributivo “ ( 18  anni  di contribuzione  al  31.12.1995)   con   acceso  al   pensionamento  anticipato ( anni  42  e  mesi 06 )   a   decorrere  dal  01.11.2015 ( ultimo  giorno  di  servizio  il  31.10.2015) .

* importo dell’assegno  pensionistico  spettante :

1° calcolo   legge  n. 214/2011  ( Fornero )

^  dal  01.05.1973  al  31.12.2011   (  pari ad   anni  38   mesi 08    giorni  zero )  - calcolo  sistema  retributivo    =    €    23.795,82   ( A ) ;

^  dal  01.01.2012  al   31.10.2015  (  pari ad   anni  03   mesi 10    giorni  zero )  - calcolo  sistema   contributivo    =    €    3.512,24   ( B ) ;  importo  pensione  (A) + ( B )  =  23.795,82  +  3.512,24  =  

€  27.308,06  ( C )  ;

2° calcolo   legge  ante  Fornero)

^  dal  01.05.1973  al  31.10.2015   (  pari ad   anni  42   mesi 06    giorni  zero )  - calcolo  sistema  retributivo    =    €   29.951,39   ( D ) ;

In  questa  ipotesi,  l’assegno di quiescenza  che sarà posto in  pagamento   è  pari  a   €   27.308,06  ( C )   quello  cioè   di  importo  inferiore   ;

dipendente  “ ex  retributivo “ ( 18  anni  di contribuzione  al  31.12.1995)   con   acceso  al   pensionamento  anticipato ( anni  42  e  mesi  10 )   a   decorrere  dal  01.08.2016 ( ultimo  giorno  di  servizio  il  31.07.2016) .

* importo dell’assegno  pensionistico  spettante :

1° calcolo   legge  n. 214/2011  ( Fornero )

^  dal  01.10.1973  al  31.12.2011   (  pari ad   anni  38   mesi 03   giorni  zero )  - calcolo  sistema  retributivo    =    €    24.118,37  ( A ) ;

^  dal  01.01.2012  al   31.07.2016  (  pari ad   anni  04   mesi 07    giorni  zero )  - calcolo  sistema   contributivo    =    €    5.223,41   ( B ) ;  importo  pensione  (A) + ( B )  =  24.118,37  +  5.223,41 =

€  29.341,78  ( C )  ;

2° calcolo   (legge  ante  Fornero)

^  dal  01.10.1973  al  31.07.2016   (  pari ad   anni  42   mesi  10    giorni  zero )  - calcolo  sistema  retributivo    =    €    27.108,91   ( D ) ;

In  questa  ipotesi,  l’assegno di quiescenza  che sarà posto in  pagamento   è  pari  a   €   27.108,91  ( D )   quello  cioè   di  importo  inferiore.

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