Tra gli obiettivi della Riforma del 1992 va pure rilevata la volontà del legislatore di eliminare gran parte delle specificità che consentivano ai soggetti iscritti presso ifondi speciali di conseguire assegni pensionistici più elevati rispetto agli assicurati presso la gestione comune.
Nel caso in questione, il succitato decreto legislativo n. 503/1992 ha previsto che per tutti coloro che risultino iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e ai fondi sostitutivi ed esclusivi della stessacon almeno 15 anni di contribuzione al 31.12.1992 , la Quota B si determina in riferimento alla media degli ultimi10 anni delle retribuzioni utili percepite dagli interessati .
Viceversa, per chi alla data del 31.12.1992 poteva far valere una anzianità contributiva inferiore a 15 anni , la Quota B si determina prendendo a base di calcolo i 5 anni utili anteriori alla decorrenza della pensione, incrementati dei periodi contributivi compresi tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese precedente la decorrenza della pensione (articolo 3, comma 1 del Decreto legislativo n. 503/1992).
Per coloro i quali sono privi di anzianita' contributiva anteriormente al 1° gennaio 1993, iscritti, dalla predetta data, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive della medesima, la Quota B è, invece, determinata sulla base delle retribuzioni imponibili relative agli anni coperti da contribuzione assicurativa riferita all'intera vita lavorativa (articolo 1, comma 1 del Decreto legislativo n. 373/1993).
In conseguenza della riforma Dini (legge n. 335/1995) che ha introdotto il sistema contributivo nei confronti di tutti i dipendenti in possesso di meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995 e, quindi, della più recente Legge Fornero, laquota B della pensione risulta essere abbastanza ampia solo per coloro che possono vantare almeno 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992 e, quindi, 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. Nei confronti di costoro la quota B, infatti, influisce sul calcolo della pensione per le anzianità contributive che intercorrono tra il 1° gennaio 1993 ed il31 dicembre 2011. Per tutti gli altri tale la quota B risulta, invece, essere del tutto trascurabile, in quanto compressa nelle anzianità contributive maturate dall'assicurato tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995 . Un lasso temporale, in verità, molto breve, pari a 3 anni, che non ha sostanziali effetti sull'importo dell'assegno pensionistico (che è soggetto in larga parte al sistema contributivo).
Nel pubblico impiego e negli altri fondi sostitutivi ed esclusivi dell'AGO ( quali, ad esempio, l’ex Inpdap ) le regole per il calcolo della quota B sono simili a quelle previste nell'assicurazione comune. La retribuzione pensionabile, calcolata nel suddetto periodo di riferimento, viene determinata però dagli assegni o indennità pensionabili, integralmente percepiti. Dal 1° gennaio 1996 nella base pensionabile, inoltre, si ricomprendono anche i compensi accessori, che in precedenza risultavano essere esclusi.
Occorre evidenziare che le aliquote di rendimento per gli iscritti alle forme esclusive o sostitutive (quali quelli del pubblico impiego con iscrizione all’ex Inpdap ) sono state allineate gradualmente a quelle vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria ( AGO ).Ciò è avvenuto in virtù di quanto previsto dall’articolo 17 della legge n. 724/1994 che ha attribuito un rendimento pari al2%per ogni anno di anzianità di servizio superando, di fatto, le aliquote di rendimento più favorevoli riconosciute in precedenza.Il processo di armonizzazione si è concluso il1° gennaio 1998quando con l'articolo 59, della legge n. 449/1997 il legislatore ha esteso anche a questi soggetti i tetti alla retribuzione pensionabile previsti nell'Ago.
La quota C è riferita, invece, a quella parte di pensione che viene calcolata secondo il sistema contributivo, relativa alle anzianità contributive maturate dal ogni dipendente successivamente al 31.12.1995 o al 31.12. 2011 a seconda se questi vantava, rispettivamente, meno o più di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995. Per coloro i quali erano in possesso di meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 la Riforma Dini ha previsto l'applicazione pro rata delle regole di calcolo contributive a partire dal1° gennaio 1996. La Riforma Fornero ( legge n. 214/2011) ha poi esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le regole di calcolo contributive anche con riferimento ai lavoratori che avevano versato almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 che sino al 31 dicembre 2011 hanno potuto continuare a beneficiare delle regole di calcolo retributive.
Con la riforma del 2011, oggi,, tutti i soggetti ancora in servizio conservano almeno una parte dell'assegno determinata con il sistema contributivo che, appunto, viene identificata con il termineQuota C. Questa porzione dell'assegno risulta molto esigua per coloro ch sono anziani (in quanto decorre solamente dal 1° gennaio 2012), mentre sarà abbastanza ampia per coloro che avevano meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 ( stanche che ha inizio con riferimento alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1996).
La riforma Fornero ha di fatto impresso una ulteriore accelerazione al passaggio al sistema contributivo, contemplato già dalla pregressa normativa che, invece, ipotizzava il graduale slittamento da un sistema all’altro .
La Quota C è determinata con le normali regole del sistema contributivo che, in ultima analisi, sono più semplici del sistema retributivo. Per ogni pensionando si considera il 33% della retribuzione pensionabile annua percepita e la si rivaluta annualmente sulla base dell'evoluzione dellamedia quinquennale del Pil (il cosiddetto tasso di capitalizzazione). Alla cessazione dal servizio il montante maturato, che corrisponde ai contributi versati rivalutati, viene convertito in pensione attraverso i coefficienti di trasformazione che fanno riferimento all'età del soggetto in questione alla data della cessazione dall’attività lavorativa e che nella sostanza sono collegati alla sopravvivenza media futura dei pensionati. Le regole sono identiche per tutti i fondi gestiti dalla previdenza pubblica (assicurazione generale obbligatoria, gestioni speciali dei lavoratori autonomi, fondi sostitutivi ed esclusivi dell'AGO).
La tabella che segue mostra la determinazione della Quota C di pensione di un dipendente che accede alla quiescenza nel corso dell’anno 2016, che aveva cumulato almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995 e che, pertanto, ha visto l'applicazione del sistema contributivo alle sole anzianità successive al 31.12.2011. E’ facile notare come la parte contributiva “porterà in dote “ circa 200 euro al mese che chiaramente dovranno essere aggiunti alla Quota A e alla Quota B di pensione, con riferimento alle anzianità maturate prima del 2011 con il sistema retributivo.
Appare ovvio e scontato che, per coloro che hanno iniziato il rapporto assicurativo dopo il 1995 l'intera pensione sarà determinata con il sistema contributivo e, pertanto, non avrebbe più senso parlare di quota C, così come è bene evidenziare che laQuota C non è soggetta al massimale contributivo previsto dall'articolo 1, comma 18 della legge n. 335/1995. Il predetto massimale si applica, infatti, solo ai lavoratori iscritti dopo il 31.12.1995 alla previdenza pubblica obbligatoria.