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Dott. Francesco Disano

L’ultima data utile del 31.12.2016. I prepensionamenti pubblici conseguenti a riduzione degli organici

pensioniprevIl  decreto legge 31.08.2013, n. 101, convertito in legge 30.102013 n. 125, ha annoverato  rilevanti  novità in materia di rideterminazione e rivisitazione delle dotazioni organiche nelle pubbliche amministrazioni. La norma, specificatamente, prevede, nelle  specifiche  situazioni ove  si concretizzano casi di dichiarazione di eccedenza di personale per ragioni funzionali o finanziarie, la possibilità di utilizzare la normativa speciale recata dal decreto legge  06.07.2012,  n. 95 (cosiddetta “ spending review “), per cui al personale dichiarato eccedentario si applica la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, con conseguente accesso, per coloro che ne abbiano i requisiti, al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della riforma Fornero  (Legge 22.12.2011 n. 214 ).

La   circolare   n. 4  del  28.04.2014 , emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ha esteso  a tutti  i settori del  pubblico  impiego,  inclusi anche gli enti locali e le regioni, la possibilità di procedere al collocamento in quiescenza di coloro che risultano essere  in possesso dei requisisti anagrafici e contributivi preesistenti alla riforma Fornero  o che  li potrebbero  conseguire in tempo utile per perfezionare la decorrenza del trattamento pensionistico  entro la data del 31.12.2016 .

Appare  pacifico e  scontato  che  non ci troviamo affatto in presenza di un diritto soggettivo, tale da poter essere vantato dal dipendente. La fattispecie  si materializza, infatti, in una scelta operata l’amministrazione in riferimento ai piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi  e  alla  riduzione della spesa per il personale.

L’anzidetta circolare del  28.04.2014 , esplicita in  maniera  chiara  ed  univoca   i concetti di “soprannumerari età” ,  di “eccedenza” e di “ esubero” di personale .

>   Si  è in presenza di  soprannumerarietà    allorquando il personale in servizio supera la dotazione organica dell’ente in tutte le qualifiche, categorie e aree .

>   Si  concretizza, invece, la eccedenza  nel momento in cui i dipendenti in servizio superano la dotazione organica solo in alcune qualifiche, categorie o aree,  in modo da poter permettere una eventuale ricollocazione del personale medesimo .

>   Il termine   “esubero “ , infine, indica il personale da porre in prepensionamento   o in mobilità.

E’ ulteriormente evidenziato  per  gli Enti  locali che le situazioni in esame possono rientrare anche nella determinazione finalizzata a ridurre il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente . Come è noto, allo stato attuale ogni singolo Comune deve mantenere tale percentuale al di sotto della soglia del 50% e quindi il valore viene, in tal senso, rimarcato come una sorta di campanello di allarme ai fini della valutazione di criticità negli equilibri finanziari .

In questa ottica, fermo restando l’obbligo dell’adozione della programmazione triennale del fabbisogno di personale, è necessario  tener  presente che spetta   esclusivamente ai singoli  dirigenti il compito di individuare i   profili professionali ritenuti necessari a poter svolgere i compiti istituzionali previste all’interno delle strutture cui sono preposti.   L’adempimento è, perciò, propedeutico ad ogni verifica di soprannumero  o di eccedenza .

Operato quanto sopra, si innesca, conseguentemente, l’istruttoria atta a porre in essere correttamente il pensionamento . La circolare espone  quelli che sono  i presupposti e le procedure per giungere all’individuazione di situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale, definiti dall’art. 33 del decreto legislativo 30.03.2001 n. 165 e dall’art. 2, comma 11, del decreto legge n. 95/2012, convertito in legge 07.08.2012 n. 135.

Il Dipartimento sottolinea che gli strumenti di interruzione   del rapporto di lavoro  (prepensionamenti o messa in disponibilità ) debbono essere preceduti da ogni utile tentativo di ricollocare il personale all’interno dell’ente o, anche a mezzo della mobilità, verso altre amministrazioni.

Il prepensionamento, in definitiva, scatta solamente   ed unicamente quando non siano possibili azioni di ricollocazione del personale, ricorrendo, appunto, al citato art. 2, comma 11, del decreto legge n. 95/2012 .

La circolare non lascia adito ad alcun dubbio in ordine alla circostanza che l’istituto del prepensionamento non può in alcun modo essere utilizzato per eludere  il regime pensionistico introdotto dalla legge n 214/2011. Il citato prepensionamento dei dipendenti pubblici in esubero è, in un certo qual modo, figlio   della “ spending review “ , già normata dal decreto legge n. 95/2012. Nella previsione di riduzione degli organici nella pubblica amministrazione, il decreto ha stabilito che per il suddetto personale continuano a valere i vecchi requisiti per la pensione (età e contributi ), ossia quelli vigenti al 31.12.2011 .

La  deroga, nel caso  di  specie, riguarda coloro  che  possono soddisfare due condizioni :

       >  risultare in esubero nelle dotazioni organiche del proprio ente di appartenenza ;

       >  far si che la decorrenza ( finestra mobile ) del trattamento pensionistico possa avere          inizio   non oltre la data del 31.12.2016 .

      

Riguardo  la seconda condizione, la Funzione Pubblica, in sinergia con il Ministero del lavoro, con quello dell’Economia e con l’Inps, ha dettato le relative istruzioni con la circolare n. 3 del 29.07.2013 ; l’unica novità è rappresentata dal termine utile ultimo entro cui dovrà avvenire la decorrenza della pensione , che, in un primo tempo fissato al 31.12.2014, è stato, dal decreto legge n. 101/2013, esteso successivamente al  31.12.2016 .

In  riferimento a  quei  dipendenti che risultano potenzialmente in possesso dei requisiti per il prepensionamento, gli enti datori di lavoro debbono richiedere all’Inps – Gestione dipendenti pubblici la certificazione del diritto a pensione e della relativa decorrenza, rilasciata entro 30 giorni, con il contestuale impegno a richiedere, nello stesso termine, agli Enti la certificazione dei periodi mancanti, qualora la posizione assicurativa risultasse incompleta. Una volta acquisita definitivamente la certificazione dall’ente previdenziale, l’Amministrazione procederà, nei limiti del soprannumero, alla risoluzione del rapporto di lavoro .   Viene  evidenziato che la certificazione del diritto rilasciata dall’istituto  previdenziale assume valore meramente dichiarativo, chiarito che ricade nell’esclusiva competenza dell’Amministrazione l’individuazione delle condizioni prescritte per il riconoscimento delle posizioni eccedentarie o soprannumerarie, così come esplicitate nella  richiamata Circolare n. 4/2014.

Stante  che la  scadenza  è  ormai  prossima , si reputa  opportuno  evidenziare  che  la problematica  merita  e   necessita  di  alcune  puntualizzazioni,  e  nello specifico :

> poiché il trattamento pensionistico dovrà ineluttabilmente decorrere dal 31.12.2016    e   dovendosi fare riferimento alla pregressa normativa, è pacifico  che occorre tenere conto della “ finestra “ che intercorre e che interessa l’arco temporale compreso tra la data della maturazione del diritto  e la data limite del 31.12.2016, utile al fine di poter usufruire del beneficio contemplato dalla norma ;

> parimenti, appare scontato che, in riferimento alla pregressa normativa ( fino  al 31.12.2011), è possibile  perfezionare/acquisire   il diritto al trattamento di quiescenza mediante:

  • la “ quota “ ,
  • la pensione di vecchiaia ;
  • l’anzianità massima pari a 40 anni .

Alla  luce  di quanto sopra., pertanto,   appare   utile  precisare :

a) “ Quota “

Se il diritto si consegue nel corso negli anni 2011 e 2012, la quota sarà “ 96 “ ( 60 anni di età e 36 anni di contribuzione o, in alternativa, 61 anni di età e 36 anni di contribuzione ).

Se il diritto si consegue nel corso degli anni  2013, 2014 o 2015,  la quota sarà “ 97,3 “ ( 61 anni di età più 3 mesi   e 36 anni di contribuzione .   Ciò per effetto dell’incremento legato alle speranze di vita ).

Tenuto conto della finestra mobile, pertanto, la data utile ultima per il diritto alla pensione ( 97,3 ) è   il 30.12.2015 .

b) Pensione di vecchiaia

Se   il diritto si consegue nel corso nell’anno   2012 sono richiesti :

  • per gli uomini, 65 anni ed una anzianità minima contributiva pari ad anni 20 ;
  • per le donne, 61 anni e 20 anni di contribuzione per l’anno 2011   e   65 anni e 20 di contribuzione per l’anno 2012 .

Se   il diritto si consegue negli anni 2013, 2014  e 2015 sono richiesti :

  • sia per gli uomini che per le donne 65 anni e   3 mesi di età anagrafica ( in conseguenza dell’incremento legato alle speranze di vita ) e sempre almeno   20 anni di      contribuzione.

Tenuto conto della finestra mobile, pertanto, la data utile ultima per il diritto alla pensione

(65 anni +   3 mesi ) è   il 30.12.2015 .

c) Anzianità massima di 40 anni di contribuzione

Da momento in cui si maturano i 40 anni ( 39 anni 11 mesi   e 16 giorni ), occorre tenere in debito conto la durata della “ finestra “ che , relativamente :

> all’anno   2013   è pari   a 12 mesi più 2 mesi ( 14 mesi ) ;

> agli anni   2014   e   2015   è pari   a 12 mesi più 3 mesi ( 15 mesi ).

Ciò trova conferma  nella previsione  contenuta  in seno all’art. 18, comma 22 ter, del decreto legge 06.07.2011, n. 98, convertito in  legge    del   15.07.2011, n. 111.

Tutto  questo  è da tenere nella massima considerazione , in relazione alla decorrenza del trattamento pensionistico che non può porsi oltre la data del 31.12.2016.

Per maggior chiarezza , poniamo un caso concreto di due soggetti che nel corso dell’anno 2015 maturino  i  40    anni  di   contribuzione .

1° caso

Dipendente che perfeziona il requisito dei 40 anni alla data del 30.06.2015. Potrà accedere al beneficio, poiché successivamente al 30.06.2015  la finestra mobile sarà pari a 15 mesi, con conseguente decorrenza della pensione dal 01.09.2016 , prima cioè della  data del 31.12.2016.

2° caso

Dipendente che perfeziona il requisito dei 40 anni alla data del 30.11.2015. Egli non potrà accedere al beneficio , per la semplice ragione che successivamente al 30.11.2015 la finestra mobile sarà pari a 15 mesi, con conseguente decorrenza della pensione dal 01.02.2017 , oltre cioè il termine fissato del 31.12.2016 .

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