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Dott. Villiam Zanoni

Le nuove modalita’ di liquidazione delle pensioni: Viaggio nel futuro o ritorno al passato?

pensioniprevSono già passati oltre due mesi dalla emanazione della circolare n° 54 del 22 marzo 2016 e tutto sembra apparentemente tranquillo, ma a volte non c’è nulla di peggio del silenzio. Mi riferisco ovviamente alle nuove modalità di liquidazione delle pensioni ex INPDAP (tranne al momento che per la Cassa Stato) che con quella circolare sembra aver assunto il suo assetto definitivo dopo che con la circolare n° 110 del 28 maggio 2015 è stata avviata una sperimentazione su alcune sedi.

Nel frattempo in tale contesto ha assunto particolare significato quanto contenuto nella circolare n° 12 del 29 gennaio 2016 a proposito della sistemazione e consolidamento della banca dati con riferimento al 3° lotto, poiché si fa rinvio alle modalità operative ivi contenute anche al fine di procedere alla liquidazione delle nuove pensioni.

Ovviamente occorre premettere (e assolutamente condividere) alcune coordinate determinati che sono alla base della nuova procedura, in particolare la necessità di fare affidamento ad una posizione assicurativa corretta da cui trarre tutte le informazioni necessarie all’accertamento del diritto e alla determinazione della misura delle pensioni.

E’ quindi un obiettivo assolutamente nobile quello di voler superare la sistemazione della posizione assicurativa a ridosso del pensionamento che costringeva le amministrazioni datrici di lavoro a ricostruire posizioni giuridiche ed economiche mediante la compilazione dei modelli PA04, utilizzando invece quanto contenuto in banca dati per liquidare le pensioni così come accade in tante altre gestioni dell’Istituto diverse da quella dei pubblici dipendenti.

Quello che preoccupa è invece lo stato di avanzamento delle attività di sistemazione della banca dati e soprattutto il sostanziale “scarica barile” al quale stiamo assistendo nel definire chi deve fare cosa da parte di diverse sedi INPS.

La circolare n° 54 del 22 marzo 2016, infatti, ha delineato due diversi scenari che potremmo così riassumere:

  1. la posizione assicurativa è già sistemata e non ha bisogno di altre attività (caso al momento ancora assai infrequente);
  2. la posizione assicurativa non è ancora stata elaborata e necessita quindi di tutte le attività di verifica e di correzione/implementazione.

Quella analisi di scenario viene attivata dalla presentazione della domanda di pensione da parte del lavoratore al quale si chiede di farlo con abbondante anticipo (6 mesi prima) e nella ipotesi a) si chiederanno al datore di lavoro “solo” i dati di “ultimo miglio” e gli “anticipi  DMA” su cui torneremo fra un attimo.

Nella ipotesi b) la sede INPS deve invece attivare tutte le procedure descritte nella circolare n° 12/2016 avviando tutte le necessarie attività di “memorizzazione fascicolo”, di istruttorie interne e soprattutto di recupero e sistemazioni errori, e solo dopo queste attività chiedere al datore di lavoro di nuovo i dati di “ultimo miglio” e gli “anticipi  DMA”.

Contemporaneamente la circolare afferma la necessità che copia della domanda sia inviata anche al datore di lavoro ed è in quel contesto che si prevede che “l’Ente datore di lavoro, ricevuta la copia della domanda di pensione, avvierà autonomamente la verifica della regolarità delle denunce contributive, con particolare riguardo al periodo successivo al 1° ottobre 2012, tramite la funzione, messa a disposizione dall’Istituto, denominata “visualizzazione denunce contributive”.

Nel caso in cui, in sede di verifica della posizione assicurativa dei propri dipendenti, si ravvisino periodi di servizio e/o retribuzioni mancanti o incompleti, a causa di denunce contributive omesse o non caricate, perché non formalmente corrette, l’eventuale implementazione/correzione dovrà essere effettuata con le modalità descritte al paragrafo 2 della circolare n. 12 del 29 gennaio 2016.”

Il paragrafo 2 della circolare n° 12/2016 ricorda ai datori quali sono le modalità e gli strumenti da utilizzare per la sistemazione della posizione, e cioè;

-          per i periodi retributivi dal 1° ottobre 2012: utilizzo esclusivo del flusso UniEmens

-          per i periodi retributivi dal 1° gennaio 2005 al 30 settembre 2012: utilizzo alternativo del flusso UniEmens o Passweb

-          per i periodi retributivi antecedenti il 1° gennaio 2005: uso esclusivo di Passweb.

E’ proprio in tale intreccio che sorge il problema di chi fa cosa, e purtroppo dobbiamo constatare che in molti casi c’è il tentativo da parte delle sedi INPS di far fare tutto il lavoro al datore di lavoro.

E’ del tutto evidente che se è così ben poco è cambiato rispetto al passato ed è altrettanto chiaro che non è all’orizzonte un mutamento di scenario in tempi brevi.

Fra l’altro l’istituto non è nemmeno sembrato avere alcun imbarazzo nel prevedere le altre attività istruttorie; sarebbe stato molto saggio, ad esempio, premettere che alcuni dati vengono chiesti alle amministrazioni in attesa che la banca dati assuma un carattere di affidabilità, poiché è chiaro che l’obiettivo finale non può che essere, lo ripeto, quello di ricavare dalla banca dati tutto ciò che serve per liquidare la prestazione, ma forse non è così per tutti.

Infatti, la richiesta dei dati di “ultimo miglio” è ovvio che ha senso nella misura in cui non sono contenuti nella dichiarazione mensile, ma dovrà pure esserci un momento in cui anche per i dipendenti pubblici si utilizzeranno i criteri “normali”.

Per i Ferrovieri, ad esempio, nella struttura retributiva della dichiarazione UNIEMENS esiste una casella che si chiama “RetribuzioneUltimoGiorno” che viene valorizzata al momento del pensionamento, così come accade anche in diversi altri fondi speciali gestiti dall’istituto per i quali debbono essere reperite della informazioni particolari.

Lo stesso ragionamento vale per i dati relativi all’“anticipo DMA” che nuovamente hanno un senso sempre in un contesto di banca dati non affidabile, ma anche questa situazione non può che avere una fine: Ma questa situazione non viene nemmeno ipotizzata all’interno della circolare, anzi dal modo con cui l’argomento viene trattato sembra che l’istituto della liquidazione provvisoria sulla base di dati presunti sia destinato a diventare un fatto sistematico.

Ebbene anche in questo caso bisognerà pure arrivare ad un momento in cui ci si rende conto che esistono tempi tecnici di attesa affinché i dati delle denunce mensili vengano acquisiti in banca dati ed anche i pubblici dipendenti, come accade per tutti gli altri iscritti all’INPS, possano tranquillamente attendere la liquidazione della loro pensione un paio di mesi.

Questo non può che essere il futuro e non possiamo continuare a fare finta che il problema non esiste, a meno che non vogliamo continuare a camminare con la testa rivolta all’indietro.

Fa infatti sorridere il passaggio della circolare che prevede che dal 1° maggio 2016 non deve più essere utilizzato in alcun modo il modello PA04 facendo presagire un’altra fonte informativa di quei dati, ma quando poi si parla di “ultimo miglio” o di “anticipo DMA” si scopre che di fatto nulla è cambiato.

L’“ultimo miglio”, infatti, non è altro che la comunicazione dei dati di quota A che già mettevamo nel PA04, ma anche l’“anticipo DMA” non è altro che la replica di tutto ciò che facevamo quando inviavamo un modello PA04 alcuni medi prima del collocamento a riposo.

Bèh, se questo è il futuro è una brutta copia del passato.

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