Accesso Abbonati

Dott. Francesco Disano

Riflessi sul trattamento pensionistico del congedo di maternità e paternità obbligatorio e facoltativo

pensioniprevCon l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 26.03.2001, n. 151, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in tema di tutela e sostegno della maternità, sono state apportate significative innovazioni rispetto alla normativa preesistente, con riguardo, in particolare,sia al riconoscimento della contribuzione figurativa relativa ai periodi di astensione obbligatoria per maternità, sia alla facoltà   di chiedere il riscatto per periodi corrispondenti all’astensione facoltativa per maternità, relativi ad eventi verificatisi al di fuori del   rapporto di lavoro, indipendentemente dalla loro collocazione temporale.

Il predetto decreto legislativo, infatti,prevede la possibilità del riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità ( ora denominata “maternità obbligatoria”) mediante accredito figurativo e all'astensione facoltativa (ora denominata “congedo parentale“) mediante riscatto, .

L'accredito contributivo, figurativo e con riscatto, riferito a tali periodi, è utile sia ai fini del diritto e sia anche della misura del trattamento di pensione.

Per poter concretizzarsi l'accredito dei contributi figurativi per i periodi di  maternità obbligatoria (art. 25, comma 2, decreto legislativo n. 151/2001 ) non in costanza di attività lavorativa è necessario il possesso, alla data di presentazione della istanza, di cinque anni di contribuzione (nell'arco dell'attività lavorativa) versata in costanza di rapporto di lavoro.

Lacircolare n. 41 del 25.02.2011 dell'Inps evidenzia che il predetto requisito dei cinque anni può essere perfezionato anche mediante il cumulo di contribuzione assicurativa esistente in un altro Stato comunitario. L’ex Inpdap, a sua tempo, mediante l’informativa n.8 del 28.02.2003, rese noto che in tale montante contributivo va inclusa non solo la contribuzione obbligatoria accreditata in costanza di effettiva attività lavorativa, ma anche quella derivante da riscatto di periodi non coperti da contribuzione o da eventuali altri periodi di contribuzione figurativa accreditabile in costanza di rapporto di lavoro.

Per poter procedere al riscatto dei periodi di astensione facoltativa ( congedo parentale ( art. 35, comma 5, decreto legislativo n. 151/2001 ), invece, è indispensabile e necessario il possesso, alla data in cui viene inoltrata la richiesta, di cinque anni di contribuzione versata in costanza di "effettiva" attività lavorativa.  La normativa prevede, altresì, che il periodo massimo ammesso al riscatto   non potrà eccedere i 5 anni.

Pertanto :

> l’accredito figurativo della maternità obbligatoria non ha limiti, nel senso che se ipoteticamente ci trovassimo di fronte ad una dipendente che ha avuto quindici figli , la medesima ha diritto all’accredito di   75 mesi   e 15   giorni ( 5 mesi + 1 giorno x 15 figli =  anni 06 mesi 03   giorni 15 ) ;

>   il riscatto della maternità facoltativa ( congedo parentale ) deve sottostare al limite massimo di anni 05 , nel senso che se ipoteticamente ci trovassimo di fronte ad una dipendente che ha avuto quindici figli , la medesima ha diritto all’accredito   massimo di   60 mesi ( 6 mesi x 10 figli = anni 05) ; potrà,   in pratica, riscattare solamente la maternità facoltativa di   soli 10 figli, rimanendone esclusi gli altri   cinque .

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 1/87, diventa beneficiario anche il padre, che può quindi fruire dei tre mesi successivi al parto, sebbene a determinate condizioni.

I periodi di cui si richiede l'accredito della contribuzione figurativa e il riscatto non debbono essere coperti da altra assicurazione previdenziale.

La durata dei periodi da accreditare figurativamente e quelli da ammettere al riscatto, nonché l'individuazione dei soggetti aventi diritto, ha subito nel tempo delle variazioni, in concomitanza dell’evolversi della legislazione ed in riferimento alla normativa vigente all'epoca in cui si era verificato l'evento maternità.

Al fine di determinare, infatti, il periodo da ammettere a riscatto o a contribuzione figurativa, è necessario, perciò, individuare l’arco temporale in cui si colloca l’evento .

A tal proposito, giova precisare che :

> per gli eventi maternità ( nascite ) verificatisi dal 4 gennaio 1951 (data di entrata in vigore della legge n. 860/1950 ) al 17 gennaio 1972 :

  • a. avente diritto:  solamente ed esclusivamente la madre;
  • b.periodo valutabile per l'accredito di contributi figurativi ( maternità obbligatoria) : 6 settimane prima del parto e 8 settimane dopo il parto ( mesi       tre   e       giorni otto );
  • c.periodo valutabile per il riscatto ( congedo parentale ): 6 mesi collocabili nel primo anno di vita del bambino;

> per gli eventi maternità verificatisi dal 18 gennaio 1972 al 17 dicembre 1977 (legge n. 1204/1971)  :

  • a. avente diritto: solamente ed esclusivamente la madre ;
  • b.periodo valutabile per l'accredito contributi figurativi: 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3 mesi  successivi, pari complessivamente a       mesi 05 e       giorni 01 ;
  • c. periodo valutabile per il riscatto: 6 mesi collocabili nel primo anno di vita del bambino;

> per gli eventi maternità verificatisi dal 18 dicembre 1977 ( data di entrata in vigore della legge n. 903/1977 al 27 marzo 2000 :

  • a.avente diritto: la madre o il   padre (in alternativa alla madre e solamente per       il riscatto del       congedo parentale , qualora la stessa vi abbia rinunciato all'epoca dell'evento. La rinuncia deve essere debitamente documentata da dichiarazione del datore di lavoro o con dichiarazione sostitutiva con l'indicazione dell'Ufficio, Ente o Azienda presso cui prestava servizio);
  • b.periodo valutabile per l'accredito contributi figurativi: 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3       mesi  successivi, pari complessivamente       a   mesi 05 e       giorni 01 ;
  • c.periodo valutabile per il riscatto: 6 mesi collocabili nel primo anno di vita del bambino;

> per gli eventi maternità verificatisi successivamente al 28 marzo 2000 ( data di entrata in vigore della legge n. 53/2000)

  • a. avente diritto: la madre   ed anche il   padre (solamente per       il riscatto del       congedo parentale )
  • b.periodo valutabile per l'accredito contributi figurativi: 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3       mesi  successivi , pari complessivamente       a   mesi 05 e       giorni 01 ;
  • c.periodo valutabile per il riscatto: 6 mesi collocabili nel primo anno di vita del bambino .

      Sostanzialmente, il diritto al riscatto del congedo parentale   è esercitabile dal   padre, a decorrere dalle nascite verificatisi dal 28 marzo 2000 in  poi .

Il padre non può, in nessun caso,   vedersi attribuito l’accredito figurativo   relativo ai due mesi prima del parto , in ragione dell’ovvia constatazione che tale periodo costituisce e rappresenta un fatto prettamente  “ biologico” che investe esclusivamente la sfera femminile .

Lo stesso padre può, invece, vedersi attribuito l’accredito figurativo   relativo ai tre  mesi   successivi   al del parto , ma, a determinate   condizioni :

* morte della   madre, successivamente   o durante il parto ;

* abbandono del bambino da parte della madre ;

* affidamento esclusivo del bambino al padre ;

* non riconoscimento del figlio da parte dalla madre ; in questa ipotesi   il padre richiedente il beneficio dovrà rilasciare apposita dichiarazione di responsabilità; e ciò, anche qualora dalla certificazione anagrafica risulti che il cognome del bambino è quello del padre;

* scomparsa della madre, a seguito di sentenza   giudiziaria e conseguente affidamento al padre .

Teoricamente, quindi, il padre, a decorrere dalle nascite verificatesi dal 28 marzo 2000 in poi, ricorrendo determinate condizioni, potrebbe essere ammesso al beneficio   di :

° mesi tre di accredito di  contributi figurativi ( paternità post – partum ) ;

° mesi sei di  periodo valutabile per il riscatto  ( congedo parentale ) .

Con lanota operativa n. 17 del 14.12.2009  , l'Inpdap ha, ulteriormente, precisato che il diritto all'accredito figurativo, di cui al secondo comma dell'articolo 25 in esame, alla luce delle varie disposizioni e dei più recenti orientamenti della giurisprudenza ( con particolare riferimento a quanto rappresentato dalla Corte di Cassazione - Sez. Lavoro nella sentenza n. 7385 del 19/03/2008), deve essere riconosciuto prescindendo dalla collocazione temporale dell'evento e dal fatto che, antecedentemente o successivamente al periodo oggetto di domanda, sia stata svolta attività lavorativa in settori che non prevedevano o non prevedono l'accredito figurativo.

La contribuzione figurativa è riconosciuta senza alcun onere a carico del dipendente; il riscatto, invece, comporta a carico dei richiedenti il versamento del relativo onere .

Per gli iscritti alle ex Casse Pensioni (CPDEL, CPS, CPI, CPUG), la domanda di riscatto deve essere presentata in costanza di rapporto di impiego ovvero entro il limite perentorio di 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio. Nel caso di morte dell'iscritto, che avvenga in attività di servizio o entro i 90 giorni dalla cessazione dal servizio, la domanda può essere presentata dai superstiti aventi diritto a pensione entro il termine di 90 giorni dalla data del decesso (coniuge superstite, orfani minorenni, ecc.…).

L'Inps precisa che l'accredito figurativo dei periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria ed il riscatto dei periodi corrispondenti all'astensione facoltativa per maternità possono essere richiesti anche dai superstiti, ovviamente a condizione che il dante causa fosse in possesso dei requisiti previsti.

Occorre puntualizzare , anche, che ilcomma 2 dell'articolo 14 del Decreto legislativo n. 503/1992prevede che la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale "non è cumulabile con il riscatto del periodo del corso legale di laurea", indipendentemente dall'entità dei periodi riscattabili e ancorché gli stessi non si sovrappongano cronologicamente. A questo proposito in data 13.03.2003, con nota n. 9393, l’Inpdap aveva sottoposto apposito quesito al Ministero del Lavoro, al fine di verificare la compatibilità di tale norma alla luce delle disposizioni dettate dall' articolo 35, comma 5, del Decreto legislativo n. 151/2001.

A sua volta, il Ministero, con nota prot. n. V/PP-80595 datata 03.05.2005, ha esplicitato le seguenti osservazioni: "L'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo citato in oggetto non è stato espressamente abrogato da parte del legislatore, nonostante facesse parte di un articolo per il resto interamente espunto dall'articolo 86, comma 2, lettera j), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Né il predetto comma 2 può ritenersi implicitamente abrogato, consideratala stretta connessione con il comma 1, disposizione quest'ultima sostanzialmente riportata nell'articolo 35, comma 5, dello stesso Decreto legislativo n.151 già citato. Posto quanto sopra, sentiti anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Dipartimento della Funzione Pubblica, si deve ritenere tuttora vigente la non cumulabilità dei riscatti di cui trattasi"

Pertanto le due facoltà (quella di riscatto del congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro e quella di riscatto del corso legale di laurea) sono azionabili in via alternativa, nel senso che l'esercizio dell'una esclude la possibilità di avvalersi dell'altra e ciò indipendentemente dall'entità dei periodi riscattabili e ancorché gli stessi non si sovrappongano cronologicamente , così come rappresentato dalla circolare Inpdap n. 31 del 20.07.2005   e dal messaggio Inps n.7771 del 23.03.2007 ).   Di contro, nulla osta la possibilità   di cumulare i periodi di accredito figurativo per la maternità obbligatoria ( art. 25, comma 2 del decreto legislativo n. 151/2001 ) con il riscatto del corso legale di laurea .

A questo proposito il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inpdap, con ordine del giorno n. 57 del 10.07.2008, ha dato mandato al Presidente del consiglio di intraprendere ogni utile iniziativa volta alla abrogazione della disposizione di cui alcomma 2, articolo 14 del Decreto Legislativo n. 503/92che non consente la cumulabilità del riscatto dei periodi dei congedi parentali (astensione facoltativa) al di fuori del rapporto di lavoro con il riscatto del corso legale di laurea. A tutt’oggi non risulta alcuna novità in merito.

Connota informativa n 4/2006 la stessa Inpdapha poi anche precisato che il divieto del riscatto contributivo per maternità ( congedo parentale ) in presenza di riscatto per corso di studio vale esclusivamente con riferimento ai diplomi di laurea rilasciati sia secondo il vecchio sia il nuovo ordinamento didattico universitario, rimanendo fuori i diplomi di specializzazione o di perfezionamento postlaurea, il dottorato di ricerca, i diplomi professionali dell'area sanitaria non medica-area infermieristica, i titoli/attestati della formazione professionale , per i quali non sussiste alcuna incompatibilità con il riscatto del congedo parentale

Da ultimo, poiché l’incumulabilità del riscatto della laurea e del congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro risultava essere gestito e trattato in modo diverso tra il settore privato e quello pubblico, nel senso che nel settore privato erano incumulabili solo con riferimento a periodi successivi al 1 gennaio 1994, l’Inps, conmessaggio n. 2467/2014, ha disposto che la non cumulabilità tra le due facoltà di riscatto (congedo parentale fuori del rapporto di lavoro e laurea) operi indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi, vale a dire con riferimento a periodi sia precedenti che successivi .

A conclusione di questo nostro excursus , si reputa opportuno rappresentare praticamente   la modalità   e la collocazione temporale   del riscatto della maternità obbligatoria e del congedo parentale .

^ Dipendente donna   con figlio nato il 12.06.1978

Periodo valutabile per l'accredito contributi figurativi : dal 12.04.1978 ( 2 mesi prima della nascita del figlio ) al 12.06.1978 ( data di nascita) e dal 13.06.1978 al 12.09.1978 ( 3 mesi successivi alla nascita ); quindi , dal 12.04.1978 al 12.09.1978 per complessivi mesi 05 e giorni 01 ;

periodo valutabile per il riscatto ( congedo parentale ) : dal 13.09.1978   al 13.03.1979 , pari a mesi 06 .

In questo caso, alla dipendente è stato validato complessivamente un periodo contributivo   utile sia ai fini del diritto e sia anche ai fini della misura della pensione , per un totale di mesi 11 e giorni 01 ( mesi 05 e giorni 01 più mesi 06 ) .

^ Dipendente donna con figlio nato il 12.06.1977 .La medesima ha, altresì, ricongiunto periodi contributivi che temporalmente si collocano dal 02.03.1975 al   10.06.1977 e dal 13.02.1978 al 31.12.1978 .

Periodo valutabile per l'accredito contributi figurativi : dal 11.06.1977 ( 1 giorno prima della nascita del figlio ) al 12.06.197 ( data di nascita) . Ciò è dovuto alla circostanza che l’arco temporale compreso tra il 12.04.1977 al   10.06.1977   risulta   essere coperto da contribuzione già valorizzata ( ricongiunzione dal 02.03.1975 al 10.06.17977 ), mentre la normativa, come è stato prima evidenziato , prevede che i periodi di cui si richiede l'accredito della contribuzione figurativa e il riscatto non debbono essere coperti da altra assicurazione previdenziale. L ‘altro periodo valorizzato si colloca temporalmente dal 13.06.1977 al 12.09.1977 ( 3 mesi successivi alla nascita ) . Pertanto, in questa fattispecie, alla dipendente sarà attribuito un accredito figurativo pari a mesi 03 e giorni 02 ( dal 11.06.1977 al 12.06.1977   e dal   13.06.1977 al   12.09.1977 ) ;

periodo valutabile per il riscatto ( congedo parentale ) : dal 13.09.1977   al 12.02.1978 , pari a mesi 05 e giorni   03 . Ciò è dovuto alla circostanza che l’arco temporale compreso tra il 13.02.1978 al 31.12.1978 risulta essere coperto da contribuzione già valorizzata ( ricongiunzione dal 13.02.1978 al 31.12.1978 ).

In questo caso, la dipendente avrà cumulato complessivamente un periodo contributivo   utile sia ai fini del diritto e sia anche ai fini della misura della pensione , per un totale di mesi 08 e giorni 05 ( mesi 03 e giorni 02 più   mesi 05 e giorni 3   ) .

Ed ancora :

  • dipendente donna con due figli nati al di fuori di un rapporto di lavoro e con 16 anni e 10 mesi di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995.
  • Non potendo far valere 18 anni di contributi alla fine dell’anno 1995, otterrebbe la pensione calcolata con il sistema misto (retributivo fino al 31 dicembre 1995 e contributivo dal 1° gennaio 1996). Recuperando, tramite l’accredito figurativo, 10 mesi e 05 giorni ( 5 mesi + 1 giorno per ogni figlio) e 12 mesi (6 per ogni figlio) di assenza facoltativa mediante riscatto, consegne al 31 dicembre 1995 una anzianità contributiva superiore ai 18, acquisendo, in tal modo, il diritto alla determinazione della misura della pensione con il sistema di calcolo retributivo fino al 31 dicembre 2011 e contributivo dal 1° gennaio 2012 in poi , con un incremento significativo dell’importo del trattamento di quiescenza .
Letto 21374 volte

Copyright © 2021 OggiPA.it Tutti i diritti riservati.

Direttore di Redazione: Dott. Arturo Bianco

Editore: Pubbliformez s.r.l. - Autorizzazione Tribunale di Catania n°7/2013

Sede: Via Caronda 136 - 95128 Catania - P.IVA 03635090875

Recapiti: Tel. 095/437045 - Fax 095/7164114 - email: claudiogagliano@oggipa.it