La legge n.232/2016, invece, ha previsto un ulteriore canale di uscita a 41 anni di contributi, a prescindere dall'età anagrafica, per coloro i quali hanno prestato attività lavorativa (con conseguente versamento dei relativi contributi) prima di aver compiuto il 19° anno di età, per almeno 12 mesi in modo effettivo, anche se non in maniera continuativa e che risultino essere in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 (sono, cioè, ascrivibili al sistema di calcolo misto ).
Non esiste alcun dubbio del fatto che ci troviamo in presenza di una previsione normativa caratterizzata da un connotato fortemente selettivo, stante che gli aspiranti per poter beneficiare della cosiddetta “quota 41” dovranno essere ricompresi in almeno uno dei cinque seguenti profili di tutela:
a) siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio1992, n. 104;
c) abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
d) siano lavoratori dipendenti all’interno delle professioni indicate nella tavola sottostante che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero
(e) siano lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto legislativo del 21.04.2011, n. 67.
La tavola seguente illustra le modifiche per l'accesso alla pensione anticipata in base a quanto stabilito nella legge di bilancio presentata dal Governo.
Il richiamo ai criteri di cui al Decreto legislativo n. 67/2011, all'ultimo punto estende l'agevolazione anche alle macro-categorie di soggetti che già attualmente godono della disciplina di pensionamento con le quote prevista dal suddetto decreto. Essi sono:
*coloro che risultano impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del ministero del lavoro del 19 Maggio 1999;
* i lavoratori notturni che prestano lo loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64;
*i lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;
*i lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro indicati nell'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 allo stesso decreto legislativo n. 67/2011;
* i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
Il requisito dell’anzianità contributiva pari a 41 anni dovrà, in ogni caso, tenere conto dei futuri adeguamenti alla speranza di vita che scatteranno a partire dal 1° gennaio 2019.
Occore, inoltre, precisare che:
^ il beneficio in parola riguarderà i dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
^ è previsto un vincolo di bilancio: nel caso in cui il numero dei pensionamenti risultasse superiore alle risorse messe a disposizione per ogni singolo anno, la decorrenza del trattamento pensionistico verrà differita secondo alcuni criteri di priorità da fissare con un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (da emanarsi entro il 1° marzo 2017);
^ i fruitori di questa modalità di pensionamento non potranno cumulare con il trattamento pensionistico redditi da lavoro, dipendente o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22.12.2011, n. 214 (42 anni e 10 mesi per gli uomini o 41 anni e 10 mesi le donne) e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento.
L'agevolazione della cosiddetta “quota 41” non viene applicata ai lavoratori precoci che rientrano appieno nel sistema contributivo puro, cioè coloro che non possono far valere alcun contributo prima della data del 1° gennaio 1996 . L’unica agevolazione attualmente contemplata per questi dipendenti è attribuita dal comma 7, dell'articolo 1, della legge n. 335/1995, che attribuisce l'incremento del 50% della contribuzione versata per i periodi lavorativi svolti durante la minore età utile ai soli fini del calcolo della misura della pensione.