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Legge di Bilancio 2017, quota 41, precoci ed attività particolarmente gravose

Dott. Francesco Disano 

Per agevolare e  facilitare l’accesso alla  pensione dei cosiddetti “ lavoratori precoci” ( quei soggetti che  possono vantare  almeno 12 mesi effettivi  di contribuzione  prima del compimento  del 19° anno di età ), la legge di bilancio per l’anno 2017 (legge  11.12.2016, N. 232 ) concede la  possibilità, a decorrere dal 1° maggio 2017, di poter perfezionare la pensione anticipata in deroga alle norme in atto in vigore, introdotte, come è noto, dal  01.01.2012 dalla Legge Fornero. Secondo la vigente ed  attuale normativa, costoro possono abbandonare l’attività  lavorativa solo ed  esclusivamente alla maturazione di 42 anni e 10 mesi di contributi se uomini e 41 anni e 10 mesi se donne, prescindendo dall'età anagrafica. 

La legge n.232/2016, invece, ha previsto  un ulteriore canale di uscita a 41 anni di contributi, a prescindere dall'età anagrafica, per coloro i quali hanno prestato attività  lavorativa (con conseguente  versamento dei  relativi contributi)  prima di  aver   compiuto  il  19°  anno  di età,  per almeno 12 mesi in modo effettivo,  anche se  non in maniera  continuativa e che risultino essere in possesso  di  anzianità contributiva al 31.12.1995 (sono, cioè,  ascrivibili al  sistema  di  calcolo misto ).

Non esiste alcun dubbio del fatto che ci  troviamo in presenza  di una previsione  normativa caratterizzata da un  connotato fortemente selettivo, stante che  gli  aspiranti per poter  beneficiare della  cosiddetta   “quota  41” dovranno essere  ricompresi  in almeno uno dei cinque seguenti profili di tutela: 

a) siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio1992, n. 104;

c) abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

d) siano lavoratori dipendenti all’interno delle professioni indicate nella tavola sottostante che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero

(e) siano lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto legislativo del 21.04.2011, n. 67. 

La tavola seguente illustra le modifiche per l'accesso alla pensione anticipata in base a quanto stabilito nella legge di bilancio presentata dal Governo.

 

Il richiamo ai criteri di cui al Decreto legislativo n. 67/2011, all'ultimo punto estende l'agevolazione anche alle macro-categorie di soggetti che già attualmente godono della disciplina di pensionamento con le quote prevista dal suddetto decreto. Essi sono:

*coloro  che risultano  impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del ministero del lavoro del 19 Maggio 1999;

* i lavoratori notturni che prestano lo loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64;

*i lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo; 

*i lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro indicati nell'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 allo stesso decreto legislativo n. 67/2011;

* i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. 

Il requisito dell’anzianità contributiva pari  a  41 anni dovrà, in ogni caso, tenere conto dei futuri adeguamenti alla speranza di vita  che scatteranno a  partire dal 1° gennaio 2019.

Occore, inoltre, precisare che:

^  il beneficio in parola riguarderà i dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi, nonché  alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;

^ è previsto un vincolo di bilancio: nel caso in  cui  il numero dei pensionamenti risultasse superiore alle risorse messe a disposizione per  ogni  singolo anno, la decorrenza del trattamento pensionistico verrà differita secondo alcuni criteri di priorità da fissare con un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (da emanarsi  entro il 1° marzo 2017);

^ i fruitori di questa modalità di pensionamento non potranno cumulare con il trattamento pensionistico redditi da lavoro, dipendente o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito  in  legge  22.12.2011, n. 214  (42 anni e 10 mesi per  gli  uomini  o   41 anni e 10 mesi le donne)  e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento.

L'agevolazione della cosiddetta “quota 41” non viene applicata ai lavoratori precoci che rientrano appieno  nel sistema contributivo puro, cioè coloro che non  possono  far  valere  alcun  contributo prima  della data  del 1° gennaio  1996 . L’unica agevolazione attualmente contemplata  per questi dipendenti è attribuita dal comma 7, dell'articolo 1, della legge n. 335/1995, che  attribuisce l'incremento del 50%  della contribuzione versata per i periodi lavorativi svolti durante la minore età  utile ai soli fini del calcolo della misura della pensione.

 


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