I comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti possono assumere personale nel tetto del 100% dei risparmi dei cessati dell’anno precedente se in tale anno il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti era compreso entro il 24%. Se hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari possono effettuare assunzioni nel tetto del 75% dei risparmi dei cessati dell’anno precedente, percentuale che sale al 90% se lasciano spazi finanziari inutilizzati inferiori allo 1% delle entrate. In caso contrario la loro capacità assunzionale è fissata nel 25% del risparmio dei cessati dell’anno precedente. Possono sostituire i vigili utilizzando fino al 100% dei risparmi delle cessazioni di vigili. Possono inoltre utilizzare le capacità assunzionali del triennio precedente, per le quote non utilizzate.