I DIRITTI DI ROGITO DEI SEGRETARI
I segretari comunali e provinciali, a prescindere dalla fascia in cui sono inquadrati, hanno diritto a percepire i diritti di rogito, a condizione che non vi siano in servizio dirigenti nell’ente. E’ questo il principio fissato dalla sezione autonomie della Corte dei Conti nella deliberazione n. 15/2018. In questo modo si ricompone la frattura che si era manifestata con la giurisprudenza ordinaria, che ammetteva tale possibilità, che invece era negata dai pareri della magistratura contabile e, sul terreno operativo, tali amministrazioni devono dare corso al pagamento di questi compensi, ivi compresi quelli che sono maturati dalla estate del 2014 e non sono stati corrisposti.
Ecco il principio di diritto affermato dalla pronuncia: “In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”.
Viene ricordato che, successivamente alla limitazione espressa dalla stessa sezione autonomie, per la quale solamente i segretari di fascia C ed a condizione che nell’ente non vi fossero figure dirigenziali potevano percepire questo compenso, i giudici del lavoro in modo consolidato hanno ritenuto “di individuare due categorie di Segretari Comunali destinatari dei diritti di rogito: i Segretari privi di qualifica dirigenziale (ovvero quelli di fascia C) e i Segretari appartenenti alle altre due fasce superiori (A e B) a condizione che nell’ente locale di appartenenza non vi siano dipendenti con qualifica di dirigente”.
Viene evidenziato che “il percorso argomentativo per una nuova valutazione degli aspetti di diritto del tema posto deve muovere dalla verifica di una compatibilità logica tra gli aspetti sostanziali sottesi al consolidato indirizzo giurisprudenziale che connota gli accertamenti costitutivi del giudice del lavoro e quelli sottesi alla prospettazione della questione che aveva indirizzato questa Corte .. garantire, nell’ottica di un contemperamento tra due interessi diversi, maggiori entrate agli enti locali, così da salvaguardare un superiore interesse pubblico, qual è la concreta tutela della finanza locale”. Mentre invece le pronunce dei giudici del lavoro e, in precedenza, di alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, aveva ritenuto di “privilegiare l’interpretazione letterale della norma”. Per cui, ecco la conclusione che viene tratta: “in considerazione della fondamentale regola di giudizio per cui è compito del Giudice utilizzare ogni strumento ermeneutico che gli consenta di pervenire ad una soluzione del caso sottoposto al suo esame e rispettosa di un principio di coerenza sistematica, si ritiene maggiormente aderente ai motivati parametri di riferimento, in punto di diritto, accedere ad una interpretazione letterale della norma”.
LA SPESA PER LE ASSUNZIONI FLESSIBILI
Nei piccoli comuni il tetto di spesa per le assunzioni flessibili del 2009 può essere eccezionalmente aumentato se deve essere garantita la erogazione di servizi essenziali. E’ questa la indicazione dettata dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 15/2018. Facendo seguito alle precedenti aperture sulla possibilità per i piccoli comuni che non avevano speso nulla per le assunzioni flessibili né nel 2009 né nel triennio 2007/2009 di stabilire un tetto motivato rispetto alla esigenza di garantire comunque la erogazione di servizi essenziali, i giudici contabili ampliano significativamente il tetto di spesa per le assunzioni flessibili dei piccoli comuni.
Ecco il principio di diritto affermato dalla citata deliberazione: ““Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’articolo 9, comma 28, del DL n. 78/2010 e smi, l’ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l’ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi e ss, del D.Lgs. n. 165/2001 e della normativa –anche contrattuale- ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento”.
In premessa, la deliberazione fa riferimento alla deliberazione della stessa sezione autonomie n. 1/2017, per la quale gli enti locali di minori dimensioni possono, “con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale, non essendo possibile addivenire alla determinazione del limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i.”.
Viene chiarito che questa apertura non vuol dire che vi sono deroghe né per specifiche professionalità né per la sostituzione del personale assente per maternità. Nell’applicare il vincolo si deve tenere conto dei principi di carattere generale che sono alla base delle scelte legislative sulla spesa per il personale in generale e su quella per le assunzioni flessibili in particolare: “le finalità che permeano l’intero sistema normativo in materia e cioè ridurre a regime la spesa a tempo determinato, fissarne un limite e consentire, di converso, meccanismi premiali per i comuni più virtuosi scongiurando situazioni di paralisi amministrativa dei comuni di modeste dimensioni”. In altri termini, il parametro “della spesa necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente”, appare come un punto di riferimento essenziale, anche se non posto direttamente e formalmente da parte del legislatore … l’estensione alla fattispecie in esame del suddetto principio non solo non determina alcun vulnus al precetto di cui all’articolo 9, comma 28, del DL n. 78/2010 né comporta erosione della portata del divieto posto dal legislatore, ma risponde alla stessa ratio di favore nei confronti degli enti virtuosi che, pur avendo sostenuto nel periodo di riferimento una spesa irrisoria per assunzioni flessibili, si trovano, a fini pratici, in una situazione del tutto assimilabile a quella degli enti privi di spesa storica”. A scopo cautelare viene ricordato che in ogni caso, “resta l’obbligo dell’Ente di fornire una adeguata motivazione in ordine alla effettiva necessità di garantire servizi essenziali e alla ragionevolezza delle scelte assunzioni da adottare in termini di economicità ed efficacia”.
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