Sono queste alcune delle indicazioni di maggiore rilievo dettate dall’Aran in applicazione del nuovo contratto del personale del comparto delle funzioni locali del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018.
LA SCADENZA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Tutti gli incarichi di posizione organizzativa scadranno alla data del 21 maggio 2019, decorso cioè 1 anno dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni. Tale vincolo contrattuale si estende anche a quelle la cui scadenza è successiva. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nel parere Aran CFL 7.
Leggiamo testualmente che “tutti gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’articolo 8 del CCNL del 31 marzo 1999 e di cui all’articolo 10 del CCNL 22.1.2004 (nda le cd alte professionalità), già conferiti e ancora in atto, anche se con scadenza successiva al 20.5.2019, ivi compresi anche quelli eventualmente attribuiti dopo il 21 maggio 2018, nel regime transitorio per fronteggiare specifiche esigenze organizzative degli enti, proseguono e possono essere anche prorogati (nel caso di scadenza medio tempore) fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative .. e comunque, trascorso un anno dalla data di sottoscrizione del CCNL. Pertanto si ritiene che gli incarichi in atto scadano comunque entro la data del 20 maggio 2019”.
Lo stesso parere ci ricorda che le amministrazioni devono entro il termine di 1 anno dalla data di entrata in vigore del contratto definire i seguenti aspetti: “modifica dei contenuti delle precedenti posizioni organizzative in relazione al nuovo assetto delineato dal CCNL; graduazione delle stesse sulla base anche dei nuovi criteri previsti dalle parti negoziali; diversa disciplina delle modalità di determinazione della retribuzione di posizione e di risultato; determinazione dei nuovi criteri generali per il conferimento e revoca degli incarichi”.
L’AUMENTO DEL FONDO ED IL PERSONALE IN COMANDO
Il fondo deve essere aumentato delle risorse di cui all’articolo 67, comma 2, lettera a), con decorrenza dal 31 dicembre 2018 ed utilizzazione dallo 1 gennaio 2019; tale incremento deve essere effettuato non dagli enti che utilizzano il personale in comando, ma da quelli da cui gli stessi dipendono; nel caso di personale utilizzato dalle unioni dei comuni in comando tali aumenti vanno trasferiti alla unione. Sono queste le principali indicazioni che possono essere tratte dal parere Aran 14606 dello scorso 30 luglio.
La prima indicazione è che gli aumenti di 83,20 euro per ogni “unità di personale destinataria del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015” ha decorrenza dal prossimo 31 dicembre, ma può essere utilizzata esclusivamente a partire dal fondo del 2019”. Occorre ricordare che, per la dichiarazione congiunta n. 5 allegata allo stesso contratto nazionale, questo incremento deve essere considerato in deroga al tetto del fondo per la contrattazione decentrata.
Nel caso di personale in comando questo incremento deve essere calcolato dall’ente datore di lavoro e non dall’ente utilizzatore. Si deve pervenire a questa conclusione in considerazione del fatto che queste risorse vanno ad incrementare la parte stabile del fondo per la contrattazione decentrata, quindi quelle risorse “che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e continuità nel tempo .. che una volta quantificate ed inserite .. restano definitivamente acquisite alle stesse”. Se non si procedesse in questa direzione “si determinerebbe una situazione in evidente contrasto”, visto che il comando ha una durata limitata e risponde ad esigenze che hanno un carattere eccezionale; operando in tal modo “l’ente incrementerebbe stabilmente e permanentemente le proprie risorse stabili tenendo conto anche di personale che solo temporaneamente è utilizzato dallo stesso, dato che il datore di lavoro in senso proprio è e esta solo l’ente di effettiva appartenenza .. E’ appena il caso di rilevare che, evidentemente, è da escludere anche la possibilità di un doppio incremento e cioè di uno presso l’ente di appartenenza e l’altro presso l’ente che si avvale del personale in comando”. In conclusione, viene evidenziato che “tali indicazioni valgono non solo per l’istituto del comando ma anche per quegli altri comunque allo stesso assimilabili (distacco, assegnazione temporanea, utilizzo a tempo parziale etc)”.
LE FERIE ED I PERMESSI PER IL PERSONALE IN PART TIME
Le ferie vanno riproporzionate per i dipendenti in part time verticale o misto e per tutti i dipendenti in part time vanno riproporzionati sia la durata dei permessi per ragioni personali o familiari e della durata convenzionale della giornata di lavoro nel caso di fruizione di questi permessi. Sono queste le indicazioni dettate dal parere Aran CFC n. 14, parere che è dettato per il personale del comparto delle funzioni centrali, ma che si estende anche a quello delle funzioni locali “in quanto trattasi di istituti contrattuali regolati da norme del tutto identiche”.
Viene evidenziato che “i lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno, non rilevando il numero di ore prestate durante le giornate di presenza. Pertanto, per il dipendente che per l’intero anno lavora quattro giorni a settimana, ipotizzando una settimana lavorativa di cinque giorni, i giorni di ferie spettanti saranno i quattro quinti del monte annuo riconosciuto dal contratto.. Analogo criterio andrà adottato per le festività soppresse, non destinatarie di una disciplina distinta da quella delle ferie in tal senso”.
Nel caso di variazione dell’orario nel corso dell’anno “con incremento di presenza di un giorno a settimana, il calcolo poco sopra evidenziato andrà operato distintamente per i singoli periodi di applicazione dei diversi regimi orari e andrà, poi, ponderato su base annua .. con arrotondamento per difetto o per eccesso a seconda che il primo decimale sia inferiore o superiore a 0,5”.
Inoltre, “in merito ai permessi orari retribuiti ex art. 32 del CCNL, il comma 4 di tale articolo dispone espressamente il riproporzionamento nel caso di lavoro a tempo parziale. Per coerenza ed al fine di assicurare trattamenti uniformi con il personale a tempo pieno, si ritiene che, nel caso di part-time orizzontale, caratterizzato da una ridotta prestazione oraria su tutti i giorni lavorativi, debba procedersi anche al riproporzionamento delle sei ore, previste dal comma 2, lett. e), quale decurtazione convenzionale del monte ore, in caso di fruizione del permesso per l'intera giornata”.