S.O.S. APPALTI - EDIZIONE DEL 16/01/2019
a cura di Carmine Podda
Consiglio di Stato sez. III 18/12/2018 n. 7129
Giudizio di non anomalia: non richiede una motivazione puntuale ed analitica
Il giudizio favorevole di non anomalia dell'offerta in una gara d'appalto non richiede una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall'impresa offerente, sempre che queste ultime siano a loro volta congrue ed adeguate (Cons. Stato, sez. V, 17/05/2018, n. 2951); solo in caso di giudizio negativo sussiste, infatti, l’obbligo di una puntuale motivazione.
La stazione appaltante non è tenuta a chiedere chiarimenti su tutti gli elementi dell’offerta e su tutti i costi, ma può legittimamente limitarsi a verificare se, nel complesso, quest’ultima sia remunerativa e come tale assicuri il corretto svolgimento del servizio: può limitarsi, quindi, a chiedere le giustificazioni con riferimento alle sole di voci di costo più rilevanti, le quali – da sole – potrebbero incidere in modo determinante sull’attendibilità dell’offerta complessiva.
TAR Toscana sez. I 31/12/2018 n. 1703
Gara telematica e principio di segretezza delle offerte
Indipendentemente dalla problematica relativa all'applicabilità alle gare in forma telematica dell'obbligo di apertura in seduta pubblica delle offerte (che in questa sede non rileva, visto che la previsione dell'art. 10.2 del disciplinare di gara prevede espressamente l'apertura delle offerte in seduta pubblica), la Sezione ha già rilevato in sede cautelare la sostanziale irrilevanza del fatto che le offerte siano state praticamente conosciute dal rappresentante del R.T.I. controinteressato sette giorni prima della seduta di formazione della graduatoria (..); trattandosi di gara svolta con modalità telematiche, deve, infatti, ritenersi senza possibilità di smentita (ed infatti, parte ricorrente non propone alcuna argomentazione in proposito) che <<l'integrità delle buste contenti le offerte, seppur aperte, era garantita dal sistema>> (T.A.R. Toscana, sez. I, ord. 13 giugno 2018 n. 320).
TAR Marche sez. I 29/12/2018 n. 829
Ipotesi di Incompatibilità tra funzionario e membro della commissione di gara
La situazione di incompatibilità dei componenti della commissione che abbiano in qualsiasi modo preso parte al procedimento di formazione degli atti della procedura va valutata tenendo presente il concreto contenuto degli atti medesimi (così, ex multis, Cons. Stato, n. 6082/2018 e altre decisioni ivi richiamate). Come è noto, particolare rilievo rivestono in tal senso il disciplinare di gara e il capitolato tecnico (nonché, negli appalti di lavori pubblici, i progetti preliminare, definitivo ed esecutivo), perché sono questi gli atti nei quali è trasfusa la volontà dell’amministrazione riguardo all’oggetto del futuro contratto. Per la verità, il disciplinare di gara viene in rilievo limitatamente ai criteri di valutazione delle offerte e ai criteri di ammissione dei concorrenti (ma, in questo secondo caso, solo se contiene disposizioni particolari che aggravino i requisiti di ammissione). Con riguardo a tali atti della procedura sussiste effettivamente il rischio che il funzionario che ha li formati possa, laddove sia chiamato anche a valutare le offerte, essere, seppur inconsciamente, condizionato dal proprio pregresso convincimento circa le caratteristiche che deve possedere un’offerta per essere favorevolmente valutata;
TAR Campania Napoli sez. I 28/12/2018 n. 7365
Decorrenza della definitività dell’accertamento tributario
Secondo condivisibile giurisprudenza, «la definitività dell’accertamento tributario decorre non dalla notifica della cartella esattoriale – in sé, semplice atto con cui l’agente della riscossione chiede il pagamento di una somma di denaro per conto di un ente creditore, dopo aver informato il debitore che il detto ente ha provveduto all’iscrizione a ruolo di quanto indicato in un precedente avviso di accertamento – bensì dalla comunicazione di quest’ultimo». (ex multis, Cons. St., Sez. V, 21 giugno 2012, n. 3663; Cons. St., Sez. V, 18 gennaio 2011, n. 789). In materia tributaria, sussistendo nei procedimenti di accertamento di ufficio o di riscossione un sistema di comunicazione individuale nei confronti del contribuente, l’omissione di tale adempimento impedisce la decorrenza del termine decadenziale di impugnazione e, quindi, l’acquisizione del carattere di definitività dell’atto impositivo, salvo il principio generale di piena conoscenza acquisita aliunde da parte del contribuente (Cassazione civile, sez. VI , 30 gennaio 2018 , n. 2203).
TAR Campania Napoli sez. IV 18/12/2018 n. 7234
Decorrenza della regolarizzazione della documentazione amministrativa
La regolarizzazione della documentazione amministrativa può avvenire unicamente a seguito dell’attivazione da parte della stazione appaltante del soccorso istruttorio ex art.83 co.9 del Codice a nulla rilevando l’eventuale documentazione che il concorrente abbia anticipato spontaneamente non assumendo quest’ultima alcuna funzione di immediata e automatica regolarizzazione. Va escluso, pertanto, il concorrente che non riscontra la richiesta di soccorso istruttorio nella convinzione errata che la stazione appaltante debba in ogni caso considerare anche la documentazione spontaneamente trasmessa fuori piattaforma.
Consiglio di Stato sez. III 13/12/2018 n. 7039
Gara telematica e visione integrale in seduta pubblica dei files trasmessi
Nell’ambito di una gara telematica non è richiesta la visione integrale in seduta pubblica del contenuto di tutti i file trasmessi; l’effettiva visione del contenuto dei file e delle cartelle .zip (unitamente alla funzione di download e verifica dell’esistenza/validità/regolarità dei file in esse racchiusi) renderebbe la procedura di gara estremamente lunga, in contrasto con esigenze di economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa. Inoltre, l’apertura e lo scorrimento veloce del contenuto dei file acquisiti oltre a poter determinare delle potenziali violazioni della privacy e della riservatezza, in relazione alla conoscibilità di eventuali contenuti da non divulgare presenti nelle singole offerte, non sortirebbero realisticamente alcun effetto utile sia per i commissari di gara sia per gli stessi rappresentanti delle ditte concorrenti presenti in seduta. Relativamente, poi, all’improbabile ed ipotetica manomissione o manipolazione dei documenti caricati, ciascun concorrente - interessato a prendere visione nel dettaglio della documentazione tecnica - potrebbe richiedere l’accesso agli atti o addirittura ai log del sistema della piattaforma di negoziazione, in aderenza ai principi di trasparenza e pubblicità.