Ricordiamo che occorre comunque dare corso al rinnovo dei contratti nazionali, che ricordiamo essere stati bloccati negli ultimi 6 anni (infatti l’ultimo ha cessato di produrre i suoi effetti al 31.12.2009), stante il vincolo dettato al governo di dare corso all’avvio delle trattative per il rinnovi dei contratti nazionali da parte della corte costituzionale nell’estate nel 2015.
Il carattere
Queste misure, assai rigide, ripropongono molte delle scelte contenute nell’articolo 9, comma 2 bis, del dl n. 78/2010, con la sospensione intervenuta nel 2014, con le differenze che il fondo di riferimento è quello del 2015 e non più quello del 2010, che si deve tenere conto delle capacità assunzionali nella determinazione del tetto e che non vi sono altri rinvii agli effetti prodotti dalle progressioni orizzontali o economiche.
Le risorse per il salario accessorio del personale e dei dirigenti vengono drasticamente contenute, riprendendo sostanzialmente i vincoli dettati per gli anni dal 2011 al 2014 dall’articolo 9, comma 2 bis, del dl n. 78/2010.
La scadenza di questo vincolo è fissata alla entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della riforma della dirigenza pubblica e delle disposizioni sul lavoro pubblico contenute nella legge n. 124/2015, cd riforma madia. Si tenga presente che la scadenza per l’adozione del primo è fissata per la metà del prossimo mese di agosto, cioè entro i 12 mesi successivi alla entrata in vigore della legge, mentre per il riordino del lavoro pubblico il termine è fissato per la metà del mese di febbraio del 2017, cioè entro i 18 mesi successivi alla entrata in vigore della citata disposizione.
Il tetto
La disposizione, riprendendo le precedenti indicazioni legislative, stabilisce che l’ambito di applicazione della disposizione è dato dall’ammontare “complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale”. Per cui occorre fare riferimento al fondo complessivo, senza la necessità di ottenere analoghi risultati sulle singole voci, in particolare senza la necessità di operare una distinzione tra la parte stabile e la parte variabile.
Occorre inoltre considerare che, sulla scorta delle indicazioni contenute nella deliberazione della sezione autonomie della corte dei conti n. 26/2014, sono comprese in tale vincolo anche le risorse destinate alle posizioni organizzative nei comuni privi di dirigenti. Il che determina un divieto di superamento di quanto speso a tale titolo nell’anno 2015.
Sono esclusi dal tetto del fondo i compensi destinati alla incentivazione dei tecnici ex dlgs n. 163/2006, degli avvocati per i contenziosi conclusi con condanna dell’altra parte al pagamento delle spese legali, dei risparmi derivanti dalle risorse di parte stabile non utilizzate dell’anno precedente e dal fondo per il lavoro straordinario, nonché i trasferimenti istat. Si deve chiarire se sono escluse anche le risorse finanziate da altri soggetti, le cd voci in conto terzi.
Vi sono dubbi sulla inclusione delle risorse destinate al lavoro straordinario.
La riduzione
Il fondo deve essere ridotto “in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”, ma si deve tenere “conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”. Vanno chiarite le modalità di applicazione di questa previsione, che è finalizzata ad includere nel personale in servizio anche quello di cui sono programmabili le assunzioni alla luce dei tetti fissati dalla stessa legge finanziaria in questa direzione.
Si deve ricordare che sul modo con cui operare la riduzione per la diminuzione del personale in servizio si sono fronteggiate tesi diverse. La ragioneria generale dello stato ha elaborato il metodo della media aritmetica del personale in servizio ed invece la conferenza dei presidenti delle regioni e la sezione regionale di controllo della corte dei conti della lombardia hanno elaborato la indicazione per cui si deve fare riferimento ai risparmi effettivamente conseguito. Il documento della conferenza unificata del 10 luglio e la circolare dei ministri della funzione pubblica, affari regionali ed economia e finanze dello 8 agosto 2014, ma anche numerose sezioni regionali di controllo della magistratura contabile, ci hanno detto che, nell’attesa di pervenire ad una indicazione univoca, ambedue tali metodologie possono essere applicate.
La sanatoria della contrattazione decentrata illegittima
La legge di stabilità interviene in misura assai limitata anche sulle norme dettate dall’articolo 4 del dl n. 16/2014 in materia di sanatoria della contrattazione decentrata illegittima. Viene stabilito che è possibile dare corso alla utilizzazione dei risparmi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica della dirigenza e dalla mancata utilizzazione dei risparmi derivanti dalle cessazioni per effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato. La utilizzazione di tali risorse a questo fine è subordinata alla attestazione che l’ente abbia conseguito gli “obiettivi di finanza pubblica”.
Occorre rilevare che risulta difficile quantificare i risparmi che possono derivare concretamente dalla applicazione del comma 221 della stessa legge. La norma infatti dispone che le amministrazioni procedano alla “ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali” ed al “riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni”. Ma ciò non si traduce immediatamente in risparmi effettivi, tranne che l’ente dia corso al prepensionamento dei dirigenti che a questo punto risultano in eccedenza (con il che si rientra nella previsione di cui al comma 1 dell’articolo 4 del d.l. n. 16/2014) ovvero proceda direttamente al loro collocamento in eccedenza. Ovvero ci si riferisce ai risparmi derivanti dalla mancata utilizzazione dei minori costi derivanti dalle cessazioni per il finanziamento di assunzioni di dirigenti. Si consideri che ampliamenti della sanatoria della contrattazione decentrata integrativa saranno contenuti nella conversione del d.l. n. 210/2015, cd milleproroghe 2016.