GLI ENTI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITA’
Alle amministrazioni che erano assoggettate al patto di stabilità si applica il nuovo tetto di spesa per le assunzioni, che è fissato nel 25% dei risparmi determinati dalle cessazioni dell’anno precedente. Questo tetto non si applica alle assunzioni di personale collocato in sovrannumero dagli enti di area vasta: in tali casi si continuano ad applicare le stesse soglie massime previste dalla precedente legislazione.
A partire dal 2017 questo tetto si applica anche ai comuni cd virtuosi, cioè quelli che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25% ovvero, normalmente, quelli che hanno pochi dipendenti.
Si possono continuare ad utilizzare i resti che derivano dalle capacità assunzionali del triennio precedente non utilizzate. Tali capacità assunzionali sono le seguenti:
anno 2013: 40% della spesa del personale cessato nel 2012;
anno 2014: 60% della spesa del personale cessato nel 2013, percentuale che sale allo 80% per gli enti che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%;
anno 2015: 60% della spesa del personale cessato nel 2014, percentuale che sale al 100% per gli enti che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%.
Si deve inoltre ricordare che le capacità assunzionali degli anni 2013 e 2014 possono essere utilizzate per dare corso ad assunzioni con procedure ordinarie. Quelle del 2015 vanno attualmente destinate esclusivamente alle assunzioni del personal in sovrannumero degli enti di area vasta.
La utilizzazione delle capacità assunzionali non utilizzate del triennio precedente è, nel giudizio di alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, assoggettata al vincolo che gli enti hanno inserito le stesse nella programmazione del fabbisogno. Si deve anche rilevare che per altre sezioni della stessa magistratura contabile tale vincolo non si deve considerare in vigore.
GLI ENTI NON SOGGETTI AL PATTO DI STABILITA’
Negli enti che non erano assoggettati al patto di stabilità si applicano le stesse regole precedentemente in vigore. Le assunzioni a tempo indeterminato possono essere effettuate nel tetto delle cessazioni, quindi con un tetto esclusivamente numerico e non di spesa. Si ricorda che in modo consolidato in via interpretativa si considerano utilizzabili a questo fine le cessazioni che sono intervenute negli anni successivi alla entrata in vigore delle nuove regole, cioè a partire dal 2007. Ovviamente a condizione che queste cessazioni non siano già state utilizzate per coprire nuove assunzioni a tempo indeterminato. Gli enti non soggetti al patto di stabilità erano i comuni fino a 1.000 abitanti, le unioni e le comunità montane.
La stessa legge di stabilità 2016 stabilisce che nei comuni nati a seguito di fusioni intervenute dal 2011 in poi e nelle unioni (il che solleva problemi di coordinamento con le disposizioni dettate per gli enti non soggetti al patto di stabilità) il tetto alle nuove assunzioni sia fissato nel 100% della spesa del personale cessato dal servizio nell’anno precedente
LE ALTRE INDICAZIONI
La legge di stabilità stabilisce che, una volta che sia stata accertata a livello regionale la assenza di personale in sovrannumero, si possa dare corso alle assunzioni a tempo indeterminato con il ricorso alle procedure di tipo ordinario.
Le capacità assunzionali devono essere riservate esclusivamente al personale di qualifica non dirigenziale, il che solleva dei dubbi sulla possibilità di dare corso ad assunzioni a tempo indeterminato di dirigenti, stante la mancata abrogazione delle disposizioni precedentemente in vigore.
Le assunzioni di personale in sovrannumero degli enti di area vasta sono consentite anche ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità.
Occorre ricordare che si pongono al di fuori dei limiti dettati dal legislatore le assunzioni necessarie per la copertura della cd quota d’obbligo. Tali assunzioni sono infatti obbligatorie e, sulla scorta delle previsioni dettate dal DL n. 101/2013 e dei suggerimenti della Ragioneria Generale dello Stato, i relativi oneri vanno al di fuori sia del tetto di spesa del personale che di quello per le assunzioni. Ricordiamo che tali assunzioni non sono soggette al rispetto dei vincoli dettati dal legislatore per le assunzioni; possono quindi essere effettuate anche dagli enti che non hanno rispettato il tetto di spesa del personale e da quelle che non hanno rispettato il patto di stabilità.