La possibilità di richiedere all’ente previdenziale il riscatto della maternità facoltativa anche fuori dal rapporto di lavoro, com'è noto, era stata prevista dal decreto legislativo n. 151/2001 (in attuazione della Legge n. 53/2000) che mediante l'articolo 35, comma 5, consentiva agli iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di poter riscattare i periodinon coperti da contribuzione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro nella misura massima di cinque anni, premettendo, altresì, che coloro che intendevano avvalersi di questa facoltà dovevano essere in possesso, al momento della istanza , di almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.
Con il medesimo decreto legislativo n. 151/2001, si era,inoltre, provveduto all'abrogazione dei commi 1 e 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 503/1992 ma, stranamente non si era proceduto alla abrogazione del comma 2 del medesimo articolo che, quindi, stante la sua sopravvivenza, ha continuato ad impedire sino ad oggi l'esercizio del riscatto dei periodi di assenza facoltativa ( congedo parentale ) collocati al di fuori del rapporto di lavoro a quei dipendenti che avevano giàproceduto al riscatto della laurea.E ciò indipendentemente dall'entità dei periodi riscattabili e ancorché gli stessinon si sovrapponevano cronologicamente. Le due facoltà (quella di riscatto del congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro e quella di riscatto del corso legale di laurea), sostanzialmente, dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 151/2001 2001, sono divenute azionabili in via alternativa, nel senso che l'opzione/esercizio dell'una precludeva la possibilità di potersi avvalere dell'altra successivamente. Detta limitazione ha rappresentato un grave ostacolo che di fatto ha sino ad oggi impedito alle donne laureate di poter riscattare il periodo di maternità fuori dal rapporto di lavoro o, viceversa, a quelle che avevano riscattato il congedo parentale di procedere al riscatto del corso legale di laurea .
In concreto, con la modifica apportata dalla legge di stabilità 2016, le dipendenti madri potrannocumulare il riscatto del periodo di maternità facoltativa fuori dal rapporto di lavoro con il riscatto del periodo di laurea. Una misura che consentirà, anche se con il pagamento di un onere, di recuperare ulteriori periodi contributivi utili sia al diritto che alla misura della pensione
Occorre, però, procedere e valutare attentamente le svariate casistiche: Ciò perché se l’arco temporale cui si riferiscono i due riscatti si sovrappone parzialmente o totalmente, si darà luogo o ad un riscatto ridotto o ad uno solo dei due .
Gli esempi che seguono, possono costituire elementi chiarificatori della problematica .
^ Dipendente donna con figlio nato il 12.01.1979 , in possesso di laurea quadriennale con relativa immatricolazione ( anno accademico 1974/1975) in data 01.11.1974 .
Periodo valutabile per l'accredito contributi figurativi ( maternità obbligatoria ) : dal 12.11.1978( 2 mesi prima della nascita del figlio ) al 12.01.1979 ( data di nascita) e dal 13.01.1979 al 12.04.1979 ( 3 mesi successivi alla nascita ); quindi, dal 12.11.1978 al 12.04.1979 per complessivi mesi 05 e giorni 01 ;
periodo valutabile per il riscatto ( congedo parentale ) : dal 13.04.1979 al 12.10.1979 , pari a mesi 06 .
Si avrà, quindi, teoricamente :
riscatto oneroso corso legale di laurea pari ad anni 04, con riferimento ad un arco temporale dal 01.11.1974 al 31.10.1978 ;
riscatto gratuito congedo maternità obbligatoria pari ad anni zero mesi 05 e giorni 01 , con arco temporale compreso dal 12.11.1978 al 12.04.1979 ;
riscatto oneroso maternità facoltativa ( congedo parentale ) pari ad anni zero mesi 06 e giorni zero , con arco temporale corrispondente a periodo dal 13.04.1979 al 12.10.1979 .
Poiché i periodi oggetto di riscatto non sono coincidenti e non si sovrappongono , l’interessata si vedrà attribuito un riscatto pari ad anni 04 mesi 11 e giorni 01 ( anni 04 di laurea, mesi 05 e giorni 01 di maternità obbligatoria e mesi 06 di congedo parentale ). Ha potuto, chiaramente, sfruttare al massimo il riscatto ammissibile e concedibile .
^ Dipendente donna con figlio nato il 20.03.1982 , in possesso di laurea quadriennale con relativa immatricolazione ( anno accademico 1982/1983 ) in data 01.11.1982 .
Periodo valutabile per l'accredito contributi figurativi (maternità obbligatoria ): dal 20.01.1982( 2 mesi prima della nascita del figlio ) al 20.03.1982 ( data di nascita) e dal 21.03.1982 al 20.06.1982 ( 3 mesi successivi alla nascita ); quindi , dal 20.01.1982 al 20.06.1982 per complessivi mesi 05 e giorni 01 ;
periodo valutabile per il riscatto ( congedo parentale ) : dal 21.06.1982 al 20.12.1982 , pari a mesi 06 .
Si avrà, quindi, teoricamente :
riscatto oneroso corso legale di laurea pari ad anni 04, con arco temporale dal 01.11.1982 al 31.10.1984 ;
riscatto gratuito congedo maternità obbligatoria pari ad anni zero mesi 05 e giorni 01 , con arco temporale dal 20.01.1982 al 20.06.1982 ;
riscatto oneroso maternità facoltativa ( congedo parentale ) pari ad anni zero mesi 06 e giorni zero , con arco temporale dal 21.06.1982 al 20.12.1982 .
Poiché i periodi riferentesi al riscatto sono in parte coincidenti e si sovrappongono (specificatamente l’arco temporale dal 01.11.1982 al 20.12.1982 ), la dipendente si vedrà attribuito un riscatto pari ad anni 04 mesi 09 e giorni 11 ( anni 04 di laurea, mesi 05 e giorni 01 di maternità obbligatoria e mesi 04 e giorni 10 di congedo parentale ). Non ha potuto, chiaramente , sfruttare al massimo il riscatto ammissibile e concedibile .
^ Dipendente donna con figlio nato il 02.10.1979 , in possesso di laurea quadriennale con relativa immatricolazione (anno accademico 1975/1976 ) in data 01.11.1975 .
Periodo valutabile per l'accredito contributi figurativi (maternità obbligatoria ): dal 02.08.1979( 2 mesi prima della nascita del figlio ) al 02.10.1979 ( data di nascita) e dal 03.10.1979 al 02.01.1980 ( 3 mesi successivi alla nascita ); quindi , dal 02.08.1979 al 02.01.1980 per complessivi mesi 05 e giorni 01 ;
periodo valutabile per il riscatto ( congedo parentale ) : dal 03.01.1980 al 02.07.1980 , pari a mesi 06 .
Si avrà, quindi, teoricamente :
riscatto oneroso corso legale di laurea pari ad anni 04, con arco temporale dal 01.11.1975 al 31.10.1979 ;
riscatto gratuito congedo maternità obbligatoria pari ad anni zero mesi 05 e giorni 01 , con arco temporale dal 02.08.1979 a 02.01.1980 ;
riscatto oneroso maternità facoltativa ( congedo parentale ) pari ad anni zero mesi 06 e giorni zero , con arco temporale dal 03.01.1980 al 02.07.1980 .
Stante che i periodi attinenti al riscatto sono in parte coincidenti e si sovrappongono ( specificatamente l’arco temporale dal 02.08.1979 al 31.10.1979 ), la dipendente si vedrà attribuito un riscatto pari ad anni 04 mesi 08 e giorni 02 ( anni 04 di laurea, mesi 02 e giorni 02 di maternità obbligatoria e mesi 06 e giorni zero di congedo parentale ). Non ha potuto, chiaramente , sfruttare al massimo il riscatto ammissibile e concedibile . Poiché, però, il riscatto della laurea è oneroso mentre, viceversa, il riscatto della maternità obbligatoria è gratuito, appare logico e razionale che l’interessata dovrebbe operare nel modo seguente :
* accettare il riscatto del corso legale di laurea relativamente al periodo dal 01.11.1975 al 01.08.1979 , pari a anni 03 e mesi 09 ( il cui onere è senza dubbio inferiore rispetto al riscatto pari ad anni 04 ) ;
* richiedere la valorizzazione dell’intero congedo per maternità obbligatoria, ottenendo, in tal modo , un riscatto dal 02.08.1979 al 02.01.1980 , pari a mesi 05 e giorni 01 ( il cui onere è pari a zero ) ;
* richiedere la valorizzazione del congedo parentale dal 03.01.1980 al 02.07.1980 , pari a mesi 06 ( il cui costo è oneroso ) . Otterrà sempre ed in ogni caso un riscatto complessivo pari ad anni 04 mesi 08 e giorni 02, ma sosterrà un onere inferiore .
Giova, infine, evidenziare che non scatta la incumulabilità dei periodi corrispondenti al congedo parentale collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro ( art. 14, comma 2, decreto legislativo n. 503/1992 ) con i titoli di studio riscattabili diversi dal diploma di laurea . Risulta, pertanto, compatibile il riscatto dei periodi corrispondenti all’assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio con quello dei titoli di studio collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro e non coperti da contribuzione consistenti nel diploma universitario di specializzazione o di perfezionamento post-laurea, il dottorato di ricerca, i diplomi professionali dell’area sanitaria non medica ( area infermieristica, tecnica e della riabilitazione, i titoli/attestati della formazione professionale, così come a suo tempo chiarito ed esplicitato dall’Inpdap con nota operativa n, 4 del 06.01.2006).