Sulla base delle indicazioni dettate dalla Funzione Pubblica e dalla Ragioneria Generale dello Stato la normativa introdotta dal d.lgs. n. 150/2009 e dal CCNL 21.5.2018 che prevede una quota limitata quale tetto alle progressioni orizzontali deve essere interpretata come soglia massima del 50% di coloro che hanno titolo a partecipare alle progressioni stesse.