Per la Funzione Pubblica e la Ragioneria Generale dello Stato il tetto del 50% si deve applicare a coloro che hanno titolo a partecipare alle progressioni economiche. Nel primo anno esso è quindi riferito a tutto il personale che non ha raggiunto la posizione più elevata, nell’anno successivo tali beneficiari devono essere esclusi in quanto non hanno maturato il requisito dei 2 anni minimi, per cui la quota limitata non potrà eccedere il 25% del totale dei dipendenti.