I benefici sono riconosciuti nel limite massimo di 243,4 milioni di euro per l’anno 2013, 999,8 milioni di euro per l’anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l’anno 2015, 2.380,00 milioni di euro per l’anno 2016, 2.051,1 milioni di euro per l’anno 2017, 1.340,3 milioni di euro per l’anno 2018, 583,3 milioni di euro per l’anno 2019, 29 4,1 milioni di euro per l’anno 2020 , 138,00 milioni di euro per l’anno 2021, 73,00 milioni di euro per l’anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l’anno 2023 .
Con il comma 265, dell’art. 1, la legge n. 208/2015, esplicita le condizioni necessarie che ( in riferimento alle categorie di dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente alla data del 31.12.2011 ) continuano ad applicarsi in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore dell’art. 24 della legge 22.12.2011, n, 214 . In particolare, la lettera d) del sopra citato comma 265 prevede che le disposizioni in parola continuano ad applicarsi “ nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e – ter ), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011” .
Il Ministero del lavoro e della politiche sociali, con una sua propria circolare, la n. 36 datata 31.12.2015, ha proceduto a fornire tutte le utili indicazioni operative in merito alle modalità ed alla tempistica di applicazione delle disposizioni contenute nel precitato comma 265 della legge n. 208/2015.
L’Inps, una settimana dopo, a mezzo della circolare n. 1 recante la data 08.01.2016 , illustra le novità contemplate dall’art. 1, commi da 263 a 270, della legge di stabilità 2016 e fornisce le istruzioni operative per la applicazione delle disposizioni riguardanti le tipologie di dipendenti ed i criteri di ammissione alla salvaguardia, nonché le modalità ed il termine di presentazione dell’istanza di acceso al beneficio .
Per quel concerne le pubbliche amministrazioni in generale, hanno la facoltà di accedere al trattamento pensionistico, secondo i vecchi requisiti, i dipendenti che, nel corso dell´anno 2011, risultavano :
> essere in congedo per assistere figli con disabilità grave , ai sensi dell´art.42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 26.03.2001.
Questi soggetti dovranno perfezionare il diritto alla quiescenza secondo la disciplina pre- Fornero, entro quattro anni dall´entrata in vigore della legge n. 214/2011 .
Nello specifico, ciò è possibile a condizione che si maturino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il sessantesimo mese ( 5 anni ) successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 214/2011; più precisamente ed in modo esplicito, entro il 06.01.20017 .
Viene, altresì, fatto presente che il trattamento di quiescenza non potrà, in ogni caso, avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2016 e ciò in quanto la norma stabilisce che gli stessi non possono avere decorrenza anteriore alla sua entrata in vigore .
Gli interessati alla salvaguardia dovranno presentare la relativa istanza di accesso al beneficio presso le relative Direzioni territoriali del lavoro competenti in base alla residenza degli stessi, ove sono state istituite e rese operative le Commissioni competenti ad esaminare le istanze medesime.
A corredo della istanza, dovrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 2000, relativa al provvedimento di congedo di cui al decreto legislativo n. 151/2001.
Le istanze di accesso al beneficio della salvaguardia devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il 1° marzo 2016, vale a dire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della norma sulla Gazzetta Ufficiale .
Il relativo monitoraggio sarà curato dall’Inps e sarà effettuato sulla base della prossimità al raggiungimento dei requisiti per perfezionare il diritto al primo trattamento pensionistico utile ( tra quota, anzianità contributiva e vecchiaia ).
Nel caso in cui dal monitoraggio dovesse risultare il raggiungimento del limite numerico delle istanze di pensione connesso ai limiti finanziari previsti, l’Inps – Gestione Dipendenti Pubblici non procederà più nell’esame ulteriore di domande finalizzate e tendenti ad usufruire del beneficio in questione .
Premesso quanto sopra, si reputano necessarie alcune puntualizzazioni :
> Non sono stati salvaguardati dalla norma i dipendenti che nel corso dell’anno 2011 avevano fruito dei tre giorni di permesso mensile per assistere parenti con gravi disabilità. Lasettima salvaguardia, infatti, non ripropone più le norme della 4° e 6° salvaguardia, previste dalla legge n.124/2013 e dalla legge n. 147/2014o i quali nel 2011 erano incongedo, oppure a coloro che avevano fruito deitre giornidi permesso mensiliper assistere parenti disabili in situazione di gravità, previsti rispettivamente dall'articolo 42 del Decreto legislativo n. 151/2011 e dall'articolo 33 della legge n.104/1992, di richiedere l’accesso al pensionamento con le regole ante-Fornero;
> al comma 265, lettera d), nel rendere operativa lasettima salvaguardia, ha precisato che potranno inoltrare istanza di accesso al beneficio solamente coloro che nel corso del 2011 avevano fruito del congedo biennale di cui all'articolo 42 del Devreto legislativo n. 151/2001 , a condizione, peraltro, che il parente assistito risulti essere un figliodel beneficiario del congedo. Nessun riferimento, invece, è rinvenibile per coloro che avevano fruito
dei permessi mensili di cui alla predetta legge n. 104/1992 né per coloro i quali avevano usufruito del beneficio di cui all’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 per assistere il coniuge, o i genitori o i fratelli e le sorelle che, perciò, in questa occasione, restano esclusi dal beneficio ;
> stante che il trattamento pensionistico dovrà necessariamente ed obbligatoriamente decorrere dal 06.01.2017 e dovendo fare riferimento alla pregressa normativa, è fuor di dubbio che occorre tenere conto della “ finestra mobile “ che intercorre e che interessa l’arco temporale compreso tra la data della maturazione del diritto e la data limite del 06.01.2017, utile al fine di poter usufruire del beneficio contemplato dalla norma stessa ;
> parimenti, è altrettanto pacifico e scontato che, in riferimento alla precitata pregressa normativa, risulta possibile perfezione il diritto al trattamento di quiescenza mediante la “quota “ , la pensione di vecchiaia e l’anzianità massima pari a 40 anni .
A questo proposito, appare utile precisare :
a) “ Quota “
Se il diritto si consegue nel corso negli anni 2011 e 2012 la quota sarà “ 96 “ ( almeno 60 anni di età e 36 anni di contribuzione o, in alternativa, 61 anni di età e 36 anni di contribuzione ).
Se il diritto si consegue nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015 la quota sarà “ 97,3 “( almeno 61 anni di età più 3 mesi, per effetto dell’incremento legato alle speranze di vita e non meno di 36 anni di contributi o, in alternativa, 62 anni di età più 3 mesi e 35 anni di contribuzione ). Nel caso di acquisizione del diritto mediante la quota , il requisito dovrà essere perfezionato entro e non oltre la data del 05.01.2016 (con conseguente “ finestra di 12 mesi" ) .
b) Pensione di vecchiaia
Se il diritto si è conseguito nel corso negli anni 2011 e 2012 sono richiesti :
per gli uomini, 65 anni ed una anzianità minima contributiva pari ad anni 20 ;
per le donne, 61 anni e 20 anni di contribuzione per l’anno 2011 e 65 anni e 20 anni di contribuzione per l’anno 2012 .
Se il diritto si è conseguito negli anni 2013, 2014 o 2015 sono richiesti :
- sia per gli uomini che per le donne 65 anni e 3 mesi di età anagrafica ( in conseguenza dell’incremento legato alle speranze di vita ) e sempre almeno 20 anni di contribuzione. Nel caso di acquisizione del diritto per vecchiaia, il requisito dovrà essere perfezionato entro e non oltre la data del 05.01.2016 (con conseguente “ finestra “ di 12 mesi ) .
c) Anzianità massima di 40 anni di contribuzione
Da momento in cui si maturano i 40 anni ( 39 anni 11 mesi e 16 giorni ), occorre tenere in debito conto la durata della “ finestra “ che , relativamente :
> all’anno 20012 è pari a 12 mesi più 1 mese ( 13 mesi );
> all’anno 2013 è pari a 12 mesi più 2 mesi ( 14 mesi );
> all’anno 2014 e 2015 è pari a 12 mesi più 3 mesi ( 15 mesi ).
Ciò è previsto dall’art. 18, comma 22 ter, del decreto legge 06.07.2011, n. 98, convertito in legge 15.07.2011, n. 111.
Nel caso di acquisizione del diritto per anzianità contributiva pari ad anni 40, il requisito dovrà essere perfezionato entro e non oltre la data del 05.10.2015 ( con conseguente “ finestra “ di 15 mesi ) .
Quanto sopra esposto, è da tenere nella massima evidenza , in relazione alla decorrenza del trattamento pensionistico che non può porsi oltre la data del 06.01.2017.
Per maggior chiarezza , si evidenzia il caso concreto di due soggetti che nel corso dell’anno 2015 hanno maturato i 40 anni di contribuzione .
1° caso
Dipendente che perfeziona il requisito dei 40 anni entro la data del 05.10.2015. Può accedere al beneficio, stante che successivamente al 05.10.2015 la finestra mobile sarà pari a 15 mesi, con conseguente decorrenza della pensione dal 06.01.2017 , prima cioè della “ fatidica “ data del 06.01.2016 .2° caso
Dipendente che perfeziona il requisito dei 40 anni alla data del 06.10.2015. Non potrà accedere al beneficio , stante che successivamente al 06.10.2014 la finestra mobile sarà pari a 15 mesi, con conseguente decorrenza della pensione dal 07.01.2017 , oltre cioè il termine fissato del 06.01.2017 .
In conclusione, in questo specifico caso, il requisito pensionistico dovrà necessariamente essere conseguito entro e non oltre la data del 05.10.2015 .