Inoltre :
- Dal 1° maggio 2017 i cosiddetti “ lavoratori precoci”, cioè coloro che hanno svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età, e che rientrano in alcuni profili di tutela potranno accedere al pensionamento anticipato a 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica.
- Per effetto di una modifica contenuta nella legge di bilancio 2017 viene consentita l'uscita anche delle lavoratrici che hanno raggiunto i 57 anni età unitamente a 35 anni di contributi entro il 31.12.2015, scegliendo la liquidazione della pensione con il sistema contributivo.
Dalla data del 1° maggio 2017, coloro che hanno maturato i 63 anni di età anagrafica potranno, altresì, accedere all' APE Sociale, all' APE Volontario o della RITA per raggiungere l'età necessaria per la pensione di vecchiaia. Questi nuovi istituti, contemplati dalla legge 11.12.2016, n. 232 ( legge di Bilancio 2017 ), è doveroso ricordarlo e sottolinearlo, non costituiscono una pensione ma rappresentano una sorta di reddito ponte che viene erogato dallo Stato (nell'APE sociale), dal sistema bancario ed assicurativo (APE Volontario) o dalla previdenza complementare (RITA) per “accompagnare“ il dipendente fino al naturale pensionamento di vecchiaia.
Si prevede anche, per coloro che rientrano nella casistica degli “addetti alle mansioni usuranti” , l’opportunità di accedere all’assegno di quiescenza con requisiti ridotti. Dal 1° gennaio 2017, infatti, la meta potrà essere raggiunta con non meno di 61 anni e 7 mesi di età anagrafica , 35 anni di contribuzione ed il contestuale perfezionamento della quota 97,6 senza che vi sia più la necessità, a seguito di una modifica contenuta nella legge di bilancio, di attendere ulteriori 12 mesi di “finestra” per la decorrenza del trattamento pensionistico.
Per quanto fin qui esplicitato, si è ritenuto utile ed opportuno, predisporre una scheda riepilogativa, finalizzata ad una più chiara e pratica conoscenza e comprensione dei requisiti per l’accesso alla pensione. Riteniamo trattasi di un utile strumento che riassume tutti i principali termini chiave per comprendere il complesso ed articolato sistema pensionistico attuale e che possa, altresì, essere di aiuto per conoscere meglio le problematiche ed i diritti in vista della futura pensione.
I Requisiti per la Pensione nel 2017 | ||||||
vigenti nell'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nella gestione separata dell'Inps e nei fondi sostitutivi ed esclusivi dell'AGO | ||||||
Lavoratori in possesso di contribuzione al 31.12.1995 (sistema misto) | Lavoratori non in possesso di contribuzione al 31.12.1995 (sistema contributivo e gestione separata) | |||||
Pensione anticipata | 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) a prescindere dall'età anagrafica. | Pensione Anticipata | 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) a prescindere dall'età anagrafica. Oppure a 63 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contributi "effettivi" a condizione che l'importo della pensione sia non inferiore a circa 1250 euro al mese (2,8 volte il valore dell'assegno sociale) | |||
Pensione anticipata per lavoratori che hanno svolto almeno 12 mesi di lavoro prima del 19° anno di età (Lavoratori Precoci) | Dal 1° maggio 2017 per alcune categorie di lavoratori precoci il requisito contributivo è ridotto a 41 anni.Qui il dettaglio dei beneficiari dell'agevolazione | |||||
Pensione di Vecchiaia | 66 anni e 7 mesi (65 anni e 7 mesi le donne dipendenti del settore privato; 66 anni e 1 mese le donne autonome). A condizione che sussistano 20 anni di contributi. | Pensione di Vecchiaia | 66 anni e 7 mesi (65 anni e 7 mesi le donne dipendenti del settore privato; 66 anni e 1 mese le donne autonome) con almeno 20 anni di contributi e a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a circa 670 euro al mese (1,5 volte il valore dell'assegno sociale). Oppure, a prescindere dall'importo soglia, con 70 anni e 7 mesi di età e 5 anni di contributi "effettivi". | |||
APE Sociale / Volontario / RITA | Dal 1° maggio 2017 i lavoratori che hanno compiuto il 63° anno di età possono ottenere un reddito ponte commisurato al valore della pensione maturata al momento della richiesta erogato dallo Stato (APE Sociale), dal sistema bancario (APE Volontario) o da forme di previdenza complementare (RITA) per raggiungere la pensione di vecchiaia.Qui ulteriori Dettagli | |||||
Comparti e/o prestazioni per i quali sono previste deroghe ai requisiti generali sopra indicati 1 | ||||||
Lavoratori in possesso di contribuzione al 31.12.1995 | Lavoratori non in possesso di contribuzione al 31.12.1995 | |||||
Disposizione Eccezionale (Art. 24, co. 15-bis Dl 201/2011) | Pensione Anticipata a 64 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno raggiunto la quota 96 entro il 2012 o le lavoratrici dipendenti del settore privato che hanno raggiunto i 60 anni e 20 anni di contributi entro il 2012 (Mess. Inps 219/2013; Circ. Inps 196/2016) | - | ||||
Pensione di Vecchiaia Invalidi non inferiori 80% 2 | 60 anni e 7 mesi (55 anni e 7 mesi le donne) unitamente a 20 anni di contributi * (Circ. Inps 35/2012; Circ. Inps 65/1995) | - | ||||
Non Vedenti - P. Vecchiaia 3 | 55 anni 7 mesi (50 anni e 7 mesi le donne) unitamente a 10 anni di contributi * (Circ. Inps 35/2012; Mess. Inps 800/2014) | - | ||||
Donne Optanti - P. Anzianità (articolo 1, comma 9, legge 243/04) | 57 anni (58 anni le autonome) e 35 di contributi se raggiunti entro il 31.12.2015 a condizione che optino per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo * | - | ||||
Lavoratori Derogati dalla Legge Fornero - | 65 anni e 7 mesi di età; 61 anni e 5 mesi le lavoratrici del settore privato a condizione che sussistano 20 anni di contributi* | 65 anni e 7 mesi di età; 61 anni e 5 mesile lavoratrici del settore privato unitamente a 5 anni di contribuzione effettiva e a condizione che l'importo della pensione non risulti inferiore a 1,2 volte il valore dell'assegno sociale. Il predetto importo soglia non è richiesto se il soggetto ha compiuto i 65 anni di età* | ||||
Pensione di vecchiaia | ||||||
Pensione di anzianità | Quorum 97,6 con almeno 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi; oppure 40 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica * | Quorum 97,6 con almeno 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi; oppure 40 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica. E' richiesto che il valore della pensione risulti non inferiore a 1,2 volte il valore dell'assegno sociale salvo il soggetto abbia raggiunto i 65 anni di età* | ||||
Lavori Usuranti (Dlgs 67/2011) | Quorum 97,6 con almeno 61 anni e 7 mesi e 35 anni di contributi | Valgono i medesimi requisiti anagrafici e contributivi previsti nei confronti dei lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995. E' richiesto che il valore della pensione non risulti inferiore a 1,2 volte il valore dell'assegno sociale salvo il soggetto abbia raggiunto i 65 anni di età | ||||
Faticoso e Pesante e Notturno per almeno 78 giorni l'anno | ||||||
Notturno per giorni da 64 a 71 l'anno | Quorum 99,6 con almeno 63 anni e 7 mesi e 35 di contributi | |||||
Notturno per giorni da 72 a 78 l'anno | Quorum 98,6 con almeno 62 anni e 7 mesi e 35 di contributi | |||||
Comparto difesa e sicurezza 5 | 40 anni e 7 mesi di contributi (indipendentemente dall'età anagrafica); oppure 57 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi * | 40 anni e 7 mesi di contributi (indipendentemente dall'età anagrafica); oppure a 57 anni e 7 mesi di età e 5 anni di contribuzione effettiva a condizione che l'assegno non risulti inferiore a 1,2 volte il valore dell'assegno sociale se la pensione si ottiene prima del 65° anno di età (art. 1, co. 19 e 20, legge 335/1995)* | ||||
Pensione di anzianità | ||||||
Pensione di Vecchiaia con almeno 35 anni di servizio | Dirigente Generale: 65 anni; Dirigente Superiore: 63 anni; Qualifiche Inferiori 60 anni * 6 | |||||
Pensione di vecchiaia con meno di 35 anni di servizio | Dirigente Generale: 65 anni e 7 mesi; Dirigente Superiore: 63 anni e 7 mesi; Qualifiche Inferiori: 60 anni e 7 mesi. A condizione che sussistano 20 anni di servizio * 6 | |||||
Ballerini, Attori e Tersicorei - P. Vecchiaia | 46 anni e 7 mesi di età unitamente a 20 anni di contribuzione (Circ. Inps 83/2016) | |||||
Gruppo Ballo | ||||||
Gruppo Canto e Concertisti Orchestrali | 61 anni e 7 mesi gli uomini (58 anni e 7 mesi le donne) unitamente a 20 anni di contribuzione (Circ. Inps 83/2016) | 66 anni e 7 mesi (65 anni e 7 mesi le donne dipendenti del settore privato; 66 anni e 1 mese le donne autonome) con almeno 20 anni di contributi e a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a circa 670 euro al mese (1,5 volte il valore dell'assegno sociale). Oppure, a prescindere dall'importo soglia, con 70 anni e 7 mesi di età e 5 anni di contributi "effettivi". | ||||
Gruppo Direttori e maestri d'orchestra, Attori, Conduttori e Figurazione e Moda | 64 anni e 7 mesi (61 anni e 7 mesi le donne) unitamente a 20 anni di contributi (Circ. Inps 83/2016) | |||||
Marittimi - P. Vecchiaia | 61 anni e 7 mesi (60 anni e 7 mesi le donne) unitamente a 20 di contributi (Circ. Inps 86/2014) | Si ritiene valgano i medesimi requisiti anagrafici e contributivi previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995. L'assegno deve ulteriormente risultare non inferiore a 1,5 volte il valore dell'AS | ||||
Piloti del pilotaggio marittimo e marittimi abilitati al pilotaggio | ||||||
marittimi adibiti al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo | 57 anni e 7 mesi unitamente a 20 anni di contributi (Circ. Inps 86/2014) 4 | |||||
Auto ferro tranvieri - P. Vecchiaia personale viaggante | 61 anni e 7 mesi (60 anni e 7 mesi le donne) unitamente a 20 anni di contributi (Circ. Inps 86/2014) | - | ||||
Fondo Volo - P. Vecchiaia (Mess. Inps 13399/2012) | 61 anni e 7 mesi (60 anni e 7 mesi le donne) unitamente a 20 anni di contributi (a condizione che possa far valere almeno 15 anni interi di contribuzione obbligatoria da lavoro svolto presso il Fondo e di contribuzione volontaria) | L'età pensionabile è ridotta di un anno per ogni cinque anni di lavoro intero svolto presso il Fondo. Sino ad un massimo di cinque anni e a condizione che il valore della pensione non risulti inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. Pertanto con 25 anni di lavoro svolto presso il fondo la pensione di vecchiaia può essere conseguita a 61 anni e 7 mesi (60 anni e 7 mesi le donne). Il vincolo dell'importo soglia viene meno al compimento di 69 anni e 7 mesi a condizione che sussistano 5 anni interi di lavoro svolto presso il Fondo. | ||||
Fondo Volo - Pensione Anticipata (Mess. Inps 13399/2012) | 37 anni e 10 mesi di contributi (36 anni e 10 mesi le donne) a condizione che il lavoratore possa far valere almeno 25 anni interi di lavoro svolto presso il Fondo; 38 anni e 10 mesi di contributi (37 anni e 10 mesi le donne) a condizione che il lavoratore possa far valere almeno 20 anni interi di lavoro svolto presso il Fondo | In aggiunta a quanto previsto per i lavoratori in possesso di contribuzione al 31.12.1995 i contributivi possono ridurre di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al fondo fino ad un massimo di 5 anni, il requisito anagrafico di 63 anni e 7 mesi. In tale circostanza l'importo della pensione non deve risultare inferiore a 2,8 volte il valore dell'assegno sociale e devono sussistere almeno 20 anni di contribuzione effettiva. | ||||
Sportivi Professionisti - P. Vecchiaia | 53 anni e 7 mesi (50 anni e 7 mesi le donne) unitamente a 20 anni di assicurazione nel Fondo Sportivi Professionisti e 5.200 contributi giornalieri versati o accreditati con la qualifica di sportivo professionista (Circ. Inps 86/2014) | L’età pensionabile è pari a quella prevista alla generalità dei lavoratori sprovvisti di contribuzione al 1995 ma viene ridotta di un anno ogni quattro di lavoro sino ad un massimo di cinque anni (art. 3, co. 8 Dlgs 166/1997; Circ. Inps 36/2012) | ||||
Fondo Clero - P.Vecchiaia | 68 anni e 7 mesi unitamente a 20 anni di contributi | |||||
P. Anticipata | 65 anni e 7 mesi con 40 anni di contributi | |||||
Totalizzazione Nazionale (Dlgs 42/2006) | 40 anni e 7 mesi di contributi (a prescindere dall'età anagrafica) con finestra mobile di 21 mesi | |||||
di anzianità | ||||||
di vecchiaia | 65 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contributi con finestra mobile di 18 mesi | |||||
Nella pensione di vecchiaia dei lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 il requisito contributivo può scendere da 20 a 15 anni ove l'interessato possa far valere una delle deroghe contenute nell'articolo 2, co. 3 del Dlgs 503/1992 (Legge Amato). La predetta disposizione interessa i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autononi, le gestioni Ex-Inpdap, il Fondo Poste e il Fondo lavoratori dello Spettacolo e gli sportitivi professionisti secondo quanto indicato nella Circolare Inps 16/2013 | ||||||
Importi Soglia | ||||||
Anno | 2016 (previsionale) | 2016 (Definitivo) | 2017 (previsionale) | |||
Trattamento Minimo (Fpld) | € 501,89 | € 501,89 | € 501,89 | |||
Annuo | € 6.524,54 | € 6.524,54 | € 6.524,54 | |||
Pensione Sociale | € 369,26 | € 369,26 | € 369,26 | |||
Annuo | € 4.800,38 | € 4.800,38 | € 4.800,38 | |||
Assegno Sociale | € 448,07 | € 448,07 | € 448,07 | |||
Annuo | € 5.824,93 | € 5.824,93 | € 5.824,93 | |||
Note: 1) I requisiti previdenziali indicati nelle tavole sottostanti sostituiscono i valori vigenti nell'AGO per il comparto e la tipologia di trattamento a cui si riferiscono; 2) Solo lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle gestioni sostitutive); 3) I requisiti indicati si riferiscono ai soli lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle gestioni sostitutive che risultino ciechi dalla nascita o divenuti tali prima dell'inizio del rapporto assicurativo e quelli che, se pur divenuti ciechi dopo l'inizio del rapporto assicurativo, fanno valere almeno 10 anni di contribuzione dopo l'insorgere della cecità (cfr messaggio inps 800/2014). Per i dipendenti pubblici i requisiti sono pari a 65 anni con una anzianità contributiva minima di 14 anni, 11 mesi e 16 giorni (cfr: messaggio inps 3116/2014) ; 4) necessari 1040 contributi settimanali di cui 520 al servizio di macchina o di stazione telegrafica; 5) Personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) nonché il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 6) Sono riportati solo i principali ordini e gradi. Per gli altri gradi la pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento dell’età anagrafica massima prescritta dai singoli ordinamenti, variabile in funzione della qualifica o grado, congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti. Qualora però il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza e non abbia, a tale data, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l’accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di 3 mesi. | ||||||
* Indica che la prestazione è soggetta al meccanismo dello slittamento della decorrenza (le cd. finestre mobili). Il periodo di finestra è pari a 12 mesi per i dipendenti e 18 mesi per gli autonomi o per chi cumula contribuzione da lavoro dipendente con quella presente nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi; in caso di accesso alla prestazione con 40 anni di contributi lo slittamento per i dipendenti è pari a 15 mesi mentre per gli autonomi è di 21 mesi. | ||||||
Pubbliche Amministrazioni/ Limiti di Permanenza in Servizio. | L'età ordinamentale generale è pari a 65 anni ma il rapporto di lavoro prosegue oltre i 65 anni fino a che il lavoratore non abbia raggiunto un diritto a pensione (es. pensione anticipata o di vecchiaia).I Dirigenti medici e del ruolo sanitario, responsabili di struttura complessa possono, su istanza, rimanere in servizio sino al maturare del 40esimo anno di servizio e comunque non oltre il 70esimo anno di età. Per i magistrati, Procuratori e Avvocati dello Stato e Professori universitari (I Fascia) il limite ordinamentale è fissato a 70 anni; Professori II Fascia: 68 anni | |||||