di Fabio Venanzi
Da diversi anni l’Inps sta cercando di affrontare la problematica relativa alla prescrizione contributiva estendendo l’applicabilità della normativa vigente nel settore privato, anche alla Gestione Dipendenti Pubblici.
L’articolo 3, comma 9, Legge 8 agosto 1995 n. 335 prevede che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di cinque anni. Tale termine, inferiore rispetto al precedente di dieci anni, si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996. Rimangono salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti nel quinquennio, la cui denuncia amplia i termini a dieci anni.
IL PASTICCIO DEI NUOVI RISCATTI NELLA MANOVRA PREVIDENZIALE
di Villiam Zanoni
Tutto è contenuto nell’articolo 20 del D.L. n° 4/2019 sul quale i tre passaggi parlamentari hanno prodotto modifiche quasi insignificanti.
Sotto la generica definizione di “Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione” sono poi arrivati il comma 1 ed il comma 6, rispettivamente rivolti alla possibilità di riscatto di “vuoti contributivi” e ad una nuova possibilità del “riscatto di laurea”.
LE INCOGNITE DI “QUOTA 100” E LE RIGIDITA’ DELLE PP.AA.
di Villiam Zanoni
L'INPS, con Circolare n. 11 del 29 gennaio 2019 ricorda che in pari data, è entrato in vigore il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 23 del 28 gennaio 2019.
Il Decreto introduce, dal 1° gennaio 2019, nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata, per determinate categorie di soggetti : Allegato n. 1 alla Circolare.
In particolare, gli articoli da 14 a 17 del decreto attribuiscono, a determinate categorie di soggetti, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere delle condizioni indicate nella Circolare stessa.
Riteniamo di fare cosa gradita ai nostri abbonati, nel pubblicare detta Circolare, con relativo allegato : ribadendo comunque che il contenuto del Decreto, in sede di conversione, potrebbe contenere delle modifiche sostanziali in ordine a quanto indicato nella Circolare stessa. Sarà nostra cura tenervi informati sulla possibile evoluzione della materia una volta convertito in legge il Decreto stesso.
Dopo diverse traversie è finalmente arrivato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n° 4 del 28 gennaio 2019 dedicato al reddito di cittadinanza e agli interventi pensionistici della manovra di bilancio 2019, all’interno del quale ha trovato spazio (articolo 16) anche la vicenda dell’opzione donna (o da alcuni definita pensione rosa)
Ovviamente si tratta di un decreto-legge che in sede di conversione potrebbe subire delle modifiche, anche se la soluzione adottata parrebbe essere in grado di soddisfare le esigenze che erano state manifestate.
Abemus l’APE volontaria
di Villiam Zanoni
Dopo lunga e faticosa attesa è finalmente arrivato al traguardo lo strumento di anticipazione volontaria della pensione attraverso l’A.Pe., anche se in questo caso l’acronimo tradisce il vero senso dello strumento assumendo una valenza molto generica. Infatti l’A.Pe. (Anticipo Pensionistico), introdotto sperimentalmente per un biennio, in verità ricomprende al proprio interno degli strumenti che sono tutt’altro rispetto alla pensione vera e propria, anche se tutto deriverà dal diritto (anagrafico e contributivo per la pensione di vecchiaia) e dall’importo della pensione attesa.
Anche la cosiddetta A.Pe. Social, che in verità la stessa legge definisce “indennità” (articolo 1, comma 179, della legge n° 232/2016), altro non è che una sorta di ammortizzatore sociale destinato ad alcune figure particolari del mondo del lavoro prossime alla pensione di vecchiaia, tant’è che non ha alcun carattere di onerosità.
Il lavoro a part-time ed i suoi riflessi sul trattamento di quiescenza
a cura di Francesco Disano
Molte spesso coloro che aspirano al pensionamento stentano nel riuscire a capire se ed in quale misura il lavoro part-time possa incidere sulla prestazione pensionistica. In realtà, contrariamente a quel che si possa pensare, il rapporto di lavoro part-time, non sempre allontana la data di accesso alla quiescenza, anche se, occorre precisarlo, influisce sempre in senso negativo sulla determinazione della misura della stessa, considerato che la retribuzione percepita dal dipendente è inferiore e ciò inevitabilmente si ripercuoterà sulla rendita pensionistica.
Ape social e congedo straordinario biennale
a cura di Francesco Disano
Come è noto l'entrata in vigore della legge di bilancio 2017 e, soprattutto, l’emanazione, a metà giugno, del decreto attuativo riguardante l’Ape social, offrono ai cosiddetti caregivers (coloro che si prendono cura dei familiari disabili ) la possibilità e l’alternativa di poter scegliere, ai fini dell’accesso al pensionamento, oltre che del congedo straordinario biennale ( art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001) anche dell'APe social. Siamo di fronte a due istituti sulla cui utilità e convenienza è necessario porre un’attenta valutazione da parte di coloro i quali intendono operare una scelta, anche e soprattutto in ragione dei diversi risvolti che ciò comporta in ambito previdenziale.
La prescrizione dei contributi e la nuova circolare N° 169/2017 dell’INPS
A cura di Villiam Zanoni
Ci siamo già occupati di questo argomento a giugno scorso in occasione della emanazione della circolare n° 94/2017 dell’INPS, ma a riprova di quanto sia demenziale far evolvere la normativa sulla base delle interpretazioni burocratiche piuttosto che sulla base della evoluzione della normativa stessa, eccoci di nuovo sull’argomento per effetto dell’ennesima circolare dell’INPS, la n° 169 del 15 novembre 2017. Ci perdoneremmo i lettori se riprenderemo alcune delle considerazioni che già facemmo 6 mesi fa, ma la vicenda è troppo importante perché possa passare sotto silenzio.
Importo di quiescenza più elevato per i soggetti non vedenti
di Francesco Disano
L’art. 1, comma 209, della legge n. 232 dell’11.12.2016 (Legge di Bilancio 2017 ) prevede che : “con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, le parole: «In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché all’incremento dell’età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo come previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.
La chimera del cumulo per le casse professionali (Seconda puntata)
di Villiam Zanoni
Qualche giorno dopo aver scritto la prima puntata è finalmente arrivata una prima risposta agli interrogativi che ci ponevamo, tant’è che l’INPS ha emanato la circolare n° 140 del 12 ottobre 2017 dopo aver ricevuto in data 9 ottobre l’agognato assenso del Ministero del lavoro. Il primo effetto che la circolare ha generato è stato quello della delusione, soprattutto perché dopo 9 mesi e mezzo di attesa (una gestazione molto complicata che ha generato un frutto problematico) pensavamo di trovarci di fronte una specie di trattato, ma alla fine abbiamo trovato fisicamente 8 pagine di roba che depurate da indirizzi, titoli, premesse, amenità varie e firma finale si riducono a meno di 5 pagine di mezze risposte.
La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro “coatta” (o d’ufficio)
a cura di Francesco Disano
Il decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito nella legge 22.12.2011, n. 214 ( c.d. “Legge Monti -Fornero) e il quello successivo sulla Pubblica Amministrazione del 24.06.2014, n. 90, convertito dalla legge 11.082014 , n. 114, hanno radicalmente e profondamente mutato le norme riguardanti la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nell’ambito delle pubbliche amministrazioni. I due provvedimenti legislativi sono finalizzati a limitare la possibilità del proseguimento del rapporto di lavoro successivamente al compimento dell'età pensionabile per i dipendenti del pubblico impiego.
Si allungano considerevolmente i tempi del pagamento della buonuscita per chi sceglie il cumulo contributivo
A cura di Francesco Disano
I dipendenti della pubblica amministrazione, che per l’accesso al trattamento di quiescenza, hanno scelto o sceglieranno di utilizzare l’istituto del nuovo cumulo dei periodi assicurativi, previsto dalla recente legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 239, legge 24.12.2012, n. 228, come modificato dall’art. 1, comma 195, legge 11.12.2016, n.232), dovranno vagliare con molta attenzione le conseguenze e gli effetti che questa loro opzione comporterà per quel che concerne la liquidazione della buonuscita. Essi, infatti, dovranno necessariamente preventivare una lunga dilatazione di parecchi anni nell'erogazione trattamento di fine servizio o di fine rapporto.
La chimera del cumulo per le casse professionali (prima puntata)
a cura di Villiam Zanoni
L’estate del 2017 è stata sicuramente molto calda dal punto di vista meteorologico, ma non vi è alcuna ombra di dubbio che lo sia stata (e lo rimanga tuttora) altrettanto per alcuni temi previdenziali che hanno conquistato la ribalta. Questo clima torrido è stato generato da un complesso mix di fattori che mettono insieme da un lato la prossima manovra finanziaria (l’ultima della legislatura) con tutti i rischi di deriva elettorale, insieme alla necessità di apportare alcuni correttivi ai più recenti provvedimenti (APE e RITA), al desiderio di dare qualche certezza futura in più alla generazione dei millenials, alla volontà di consolidare alcuni timidi risultati sul versante dell’occupazione, soprattutto giovanile.
Copyright © 2021 OggiPA.it Tutti i diritti riservati.
Direttore di Redazione: Dott. Arturo Bianco
Editore: Pubbliformez s.r.l. - Autorizzazione Tribunale di Catania n°7/2013
Sede: Via Caronda 136 - 95128 Catania - P.IVA 03635090875
Recapiti: Tel. 095/437045 - Fax 095/7164114 - email: claudiogagliano@oggipa.it