La normativa vigente al 31.12.2016, ritenendo particolarmente usuranti le prestazioni di lavoro effettuate dai non vedenti, prevedeva per tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che fossero stati colpiti da cecità assoluta o che avessero un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, una maggiorazione di 4 mesi per ogni anno di servizio effettivamente prestato, in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto, anche se anteriore all’entrata in vigore della legge. Dette maggiorazioni erano utili sia ai fini dell’anzianità assicurativa che dell’anzianità contributiva. Per i periodi inferiori all’anno il beneficio era riconosciuto in maniera proporzionale.
Pertanto, le categorie cui andava applicato il beneficio erano:
- ciechi civili;
- ciechi invalidi per servizio;
- ciechi invalidi del lavoro;
- ciechi di guerra.
L'Inps, con la circolare n.73 del 14.04.2017, esplicita le novità apportate dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 209, della legge n. 232 del 11.12.2016 ).
I dipendenti interessati, in possesso dei requisiti ed il cui assegno di quiescenza avrà decorrenza dal 1° gennaio 2017, avranno la possibilità di godere di un incremento del coefficiente di trasformazione pari a 4 mesi per ogni anno di lavoro svolto presso le amministrazioni pubbliche o aziende private e, quindi, in sostanza , di un incremento della quota “ C “ di pensione, quella, appunto, determinata con il sistema di calcolo contributivo. I destinatari della norma ai sensi dell'art. 2 della legge n.120 recante la data del 28.03.1991 sono tutti i soggetti privi della vista, coloro, cioè, che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Nei confronti di questi dipendenti, come è noto, la norma vigente fino al 31.12.2016 prevedeva la fruizione di una maggiorazione contributiva pari a 4 mesi per ogni anno di lavoro svolto alle dipendenze di amministrazioni pubbliche o datori di lavoro privati, utile sia ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione che ai fini della sua misura, nonché dell'anzianità assicurativa (Circolare Inps n. 173/1991). Il graduale e sempre più marcato passaggio al sistema di calcolo contributivo ,però, ha via via sempre più fatto perdere l’incidenza del beneficio sulla misura dell'assegno, in considerazione del fatto che il nuovo sistema di calcolo prende in considerazione solo i contributi effettivamente versati sul conto assicurativo del singolo soggetto. La Legge di Bilancio 2017 apporta, pertanto, un miglioramento della misura del trattamento pensionistico per i lavoratori non vedenti nella parte di calcolo del trattamento di pensione che ricade nel sistema contributivo. L’innovazione riguarda solamente ed esclusivamente i trattamenti di quiescenza aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge n. 232/2016, introducendo, quindi, la maggiorazione dell’età anagrafica ai fini dell’applicazione del coefficiente di trasformazione rilevante nei trattamenti pensionistici liquidati nel sistema contributivo o nella quota di pensione contributiva relativamente alle pensioni liquidate nel sistema misto. Infatti, per le anzianità contributive che concorrono alla determinazione della pensione cosiddetta contributiva, la maggiorazione si sostanzia in un incremento del coefficiente di trasformazione relativo all’età pensionabile in misura pari a 4 mesi per ogni anno di servizio effettivamente prestato in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto, nel limite del 70° anno di età con adeguamento agli incrementi della speranza di vita (articolo 24, comma 7, della legge n. 214/2011).Per meglio comprendere la portata e l’incidenza della norma, si riporta un esempio chiarificatore.
Dipendente non vedente dalla nascita ed assunto in servizio in data 01.01.1990 .Trattasi di soggetto appartenente al sistema di calcolo misto ( dal 01.01.1990 al 31.12.1995 retributivo e dal 01.01.1996 in poi contributivo ).
Il dipendente cesserà dall’attività lavorativa alla data del 31.12.2022 ad un’età anagrafica di 58 anni , con un servizio, ai fini del diritto, pari ad anni 44 mesi zero e giorni zero (33 anni di effettivo servizio dal 01,01,1990 al 31,12,2022 X 4 mesi per ogni anno di servizio = 132 mesi pari ad anni 11 ; anni 11 + 33 = anni 44 ) necessario all’acquisizione del diritto all’assegno pensionistico.
La misura dell’assegno sarà, invece, così calcolata :
* dal 01.01.1990 al 31.12.1995 pari ad anni 08 mesi zero e giorni zero (anni 6 di effettivo servizio + 24 mesi di maggiorazione ) con il sistema di calcolo retributivo ;
* dal 01.01.1996 al 31.12.2022 pari ad anni 27 mesi zero e giorni zero con il sistema contributivo, in ragione del fatto che la maggiorazione esplica i suoi effetti nel sistema di calcolo retributivo e non in quello contributivo .
Se non fosse intervenuta la novità di cui all’art. 1, comma 209, della legge n. 232/2016, la seconda quota di pensione ( dal 1° gennaio 1996 al 31.12.2022 pari a 27 anni ) sarebbe stata determinata, come detto, con il sistema di calcolo contributivo e con il coefficiente di trasformazione del montante contributivo calcolato su un’età di 58 anni e, quindi, con il coefficiente pari a 4,354% . Alla luce della novità introdotta dalla norma, il coefficiente di trasformazione del montante contributivo sarà, invece, calcolato su un’età di 69 anni e, quindi, con il coefficiente pari a 6,135% , con un incremento di ulteriori 11 anni rispetto all’età anagrafica alla cessazione ( 33 anni di lavoro effettivo X 4 mesi per ogni anno = 132 mesi = 11 anni ).
Nel caso di servizi inferiori all’anno la maggiorazione figurativa da attribuire sarà corrispondentemente ridotta.
L'istituto previdenziale pone, però, in evidenza che, ove il trattamento sia liquidato in favore di soggetti con età inferiore a 57 anni, si dovrà applicare il coefficiente di trasformazione relativo a tale età. In questi casi il beneficio pensionistico sarà dunque praticamente nullo, dato che un assegno di quiescenza liquidato nel sistema contributivo con un'età inferiore a 57 anni già consegue l'applicazione del coefficiente di trasformazione collegato all'età di 57 anni.
Il beneficio in parola, i cui effetti potranno essere fruiti solamente in presenza di apposita presentazione di relativa istanza da parte degli interessati o dei loro superstiti, trova applicazione ai trattamenti pensionistici diretti, indiretti, supplementari e supplementi aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge n. 232/2016. Il beneficio non si applica, pertanto, alle pensioni di reversibilità spettanti ai superstiti di titolari di pensione diretta aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017 né ai soggetti già titolari di pensione liquidata prima del 2017 .