La legge n. 232/2016 ( c.d. Legge di bilancio 2017 ) ha, in effetti, reso meno gravoso l’accesso a questa particolare tipologia di prestazione. Dal 1° gennaio di quest’anno, infatti, la norma ha previsto la disapplicazione delle “finestre mobili” di 12 mesi, cioè il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico tra la data di perfezionamento dei requisiti e la riscossione del primo assegno utile . E’ da tenere presente ,inoltre, che a decorrere dal 01.01.2019 e fino al 31.12.2026 la cosiddetta “ la speranza di vita” non sarà più oggetto di aggiornamento, ragion per cui i requisiti richiesti fino al 2026 saranno gli stessi di quelli oggi vigenti .
La normativa per l’anno 2017 è attivabile dai soli dipendenti (sia del settore privato che del pubblico impiego) che abbiano svolto nell'arco della propria vita lavorativa talune attività individuate nell'articolo 1 del D.lgs. n. 67/2011.
Le attività di cui sopra sono riconducibili alle seguenti quattro macro-categorie :
- impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del ministero del lavoro del 19.05.1999. Trattasi di soggetti che hanno svolto lavori in galleria, cava o miniera; ad alte temperature; in cassoni ad aria compressa; in attività inerenti l’asportazione dell’amianto; in attività di lavorazione del vetro cavo; in lavorazioni svolti dai palombari ed in lavori espletati in spazi ristretti.
- lavoratori notturni come definiti e ripartiti ai soli fini del d.lgs. n. 67/2011 nelle seguenti categorie:
1) lavoratori a turni che prestano lo loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64;
2) lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;
- lavoratori addetti alla linea di catena: lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro indicati nell'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 allo stesso d.lgs. n. 67/2011, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del c.c., impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un rimo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si sostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o della tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo qualità;
-conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, che sono adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (compresi gli autisti scuolabus).
Dal 1° gennaio 2017, per effetto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 206 della legge 11.12.2016, n. 232 (di bilancio per il 2017), per godere dei benefici è richiesto che le attività sopra citate siano state svolte per almeno 7 anni, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.
Il beneficio per questi dipendenti è rappresentato dalla possibilità di accedere al la pensione con il vecchio sistema delle quote, se più favorevole rispetto alle norme introdotte dalla legge Fornero (legge n. 214/2011 ). Nello specifico gli usuranti possono pensionarsi, dal 1° gennaio 2016, con una anzianità contributiva minima di 35 anni, una età anagrafica minima pari a 61 anni e 7 mesi ed il contestuale perfezionamento della “ quota 97,6 “.
L’anno 2017 è, invece, contraddistinto dalla particolarità che coloro che perfezioneranno i requisiti nel corso del 2018, dovranno presentare l’stanza all’Inps entro il 1° maggio di quest’anno. Prima della modifica normativa tale termine era fissato al 1° marzo 2018.
Come detto, per accedere alla pensione di anzianità con i requisiti agevolati occorre che l’attività usurante sia stata svolta per almeno sette anni negli ultimi dieci oppure per almeno metà della vita lavorativa complessiva. È venuto meno il vincolo che la mansione usurante dovesse essere svolta anche nell’anno di maturazione dei requisiti pensionistici.
Riassumendo i requisiti per l'accesso alla pensione per i lavoratori in parola sono, pertanto, i seguenti:
In alternativa, rimane, comunque, sempre aperta la possibilità di ottenere, se più favorevole, l’assegno di quiescenza con i requisiti previsti dalla Riforma Fornero.
In particolare :
- con la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini indipendentemente dall'età anagrafica) o con la pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi di età unitamente a 20 anni di contributi ;
- partire dal 1° maggio 2017, poi, i soggetti in questione avranno la possibilità di accedere alla pensione anticipata al compimento di 41 anni di contributi, a prescindere dall'età anagrafica, se hanno svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età.
La Legge di Bilancio per il 2017 ha disposto, inoltre, che per l'accesso al beneficio gli interessati devono presentare una apposita domanda alla sede INPS entro il 1° Maggio dell’ anno precedente a quello in cui si maturano i requisiti agevolati volta ad ottenere il riconoscimento di lavoro usurante.
Solamente se i requisiti agevolati sono maturati nel corso del 2017 la domanda deve essere prodotta, come accadeva in passato, entro il 1° marzo 2017. La domanda in parola non è da confondere con la domanda di pensione che sarà presentata solo in un momento successivo, previa comunicazione di accoglimento della domanda di accertamento di aver svolto lavoro usurante. La presentazione della istanza oltre i termini sopra indicati comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento del diritto alla decorrenza da uno a tre mesi a seconda dei mesi di ritardo.
Nello specifico il differimento è pari:
1) ad un mese, per un ritardo della presentazione massimo di un mese;
2) a due mesi , per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi;
3) a tre mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.
Quanto al fatto di poter fruire dei benefici in parola, il tutto dipende, inoltre, dalle coperture finanziarie che sono state messe a disposizione dal Decreto legislativo n.67/2011 di anno in anno.Entro il 30 ottobre di ogni anno l'Inps ,quindi, comunicherà:
a) l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile della pensione, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
b) l'accertamento del possesso dei requisiti dello svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con differimento della decorrenza della pensione in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tal caso, la prima data utile per l'accesso alla pensione verrà indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio delle risorse;
c) il rigetto della domanda, qualora sia accertato il mancato possesso dei requisiti sullo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
La istanza dovrà essere presentata all'Inps – Gestione dipendenti pubblici e deve essere corredata da copia o estratti della documentazione prevista dalla normativa vigente al momento dello svolgimento delle attività usuranti e dagli elementi di prova in data certa da cui emerga in modo chiaro ed inconfutabile la sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento (cfr: Circolare del Ministero del Lavoro n. 22/2011). Per quanto riguarda la documentazione da produrre si rimanda al D.m. 20.09.2011 , sebbene l'articolo 1, comma 206 della legge di Bilancio prevede che un successivo decreto del Ministero del Lavoro potrà introdurre eventuali semplificazioni nella documentazione necessaria per la richiesta di accesso al beneficio.