Occorre, innanzitutto, precisare che gli interessati dovranno inviare una doppia istanza: la prima (da presentare entro il 15.07.2017) volta alla verifica delle condizioni, la seconda finalizzata ad accedere all'APE sociale, al perfezionamento dei requisiti richiesti.
- Per quel che concerne la prima istanza, si dovrà, prioritariamente, allegare una dichiarazione sostitutiva circa la sussistenza al momento della domanda o il concretizzarsi entro la fine dell’anno dei requisiti anagrafici e contributivi (i 63 anni e 30 o 36 anni di contributi), dei tre mesi dal termine del sussidio di disoccupazione (per il profilo dedicato ai disoccupati a seguito di licenziamento con esaurimento ), della condizione di aver svolto per almeno 6 anni negli ultimi 7 un’attività gravosa (lavori gravosi). Questi requisiti, in altri termini, non è necessario che siano necessariamente posseduti al momento in cui viene presentata l'istanza, ma possono essere perfezionati entro la fine dell'anno in via prospettica.
Gli altri requisiti vanno invece già posseduti e, quindi, allegati al momento della presentazione dell'istanza di accertamento. Per quanto riguarda il profilo dei soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o il parente entro il primo grado convivente, sarà necessario allegare la certificazione attestante l’handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 del coniuge, della persona in unione civile o del parente di primo grado, convivente cui presta assistenza. Appare utile sottolineare il fatto che per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità è possibile conseguire una sola APE sociale. Da ciò ne consegue, ad esempio, che se ci sono due figli che assistono il genitore disabile solo uno di loro potrà accedere al beneficio, sebbene entrambi posseggono i requisiti richiesti. Per quel che concerne, poi, il profilo dei lavoratori cosiddetti “invalidi", sarà necessario allegare il verbale di invalidità civile attestante un’invalidità a suo carico di grado almeno pari al 74 per cento.Infine gli addetti ai lavori gravosi , dovranno produrre il contratto di lavoro o una busta paga , e una dichiarazione del datore di lavoro, redatta su un apposito modulo predisposto dall’INPS o, nelle more della sua predisposizione, una dichiarazione sostitutiva attestante:
1) i periodi di lavoro prestato alle sue dipendenze;
2) il contratto collettivo applicato;
3) le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito;
4) l'indicazione delle voci di tariffa INAIL (il cui tasso medio non dovrà risultare inferiore al 17 per mille ). L'Inps ha precisato, ove il soggetto abbia svolto nel tempo una o più attività cosiddette “gravose”, presso diversi datori di lavoro, dovrà produrre un’attestazione per ogni datore di lavoro coinvolto nonché i relativi contratti di lavoro o buste paga . I periodi così attestati verranno tutti valutati ai fini della sussistenza dei 6 anni continuativi.
Va, altresì, evidenziato che le date del 15 luglio 2017 e del 31 marzo 2018 non sono , comunque, perentorie. Gli interessati potranno presentare l'istanza entro il 30 novembre di ciascun anno ma in tal caso sarà accolta esclusivamente se all’esito del monitoraggio residuano le necessarie risorse finanziarie (l'Inps, in questo caso, dovrà rispondere circa l'accoglimento o il rigetto della domanda entro il 31 dicembre di ciascun anno).Unitamente all'istanza che mira alla verifica delle condizioni per usufruire dell'ape sociale (o nelle more dell'istruttoria) il dipendente, in possesso di tutti i requisiti richiesti , dovrà produrre istanza di accesso alla prestazione (tramite il canale telematico). In tale istanza gli interessati dovranno rendere delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio in cui confermano il permanere dei requisiti e delle condizioni per l’accesso al beneficio, se gli stessi erano già presenti al momento della domanda di riconoscimento, oppure l’avvenuto perfezionamento degli stessi qualora siano stati valutati in via prospettica. Il decreto stabilisce, al riguardo, che l’Ape sociale sarà corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di accesso, alla maturazione di tutti i requisiti e le condizioni previste e all’esito della positiva conclusione del monitoraggio. In fase di prima applicazione e per le sole domande di accesso presentate entro il 30 novembre 2017 la prestazione è corrisposta con decorrenza dalla data di maturazione delle condizioni e, comunque, con decorrenza non precedente al 1° maggio 2017. La norma prevede che sia garantita la retroattività del trattamento per quei soggetti che hanno maturato le condizioni prima della conclusione del monitoraggio.
A questo proposito, si consideri l’esempio che segue:
- un dipendente in possesso di un’invalidità pari al 90% che raggiunge i 63 anni e 30 anni di contributi a novembre 2017, inoltrerà la domanda di verifica dei requisiti entro il 15 luglio 2017 e presenterà la istanza di accesso a novembre , di modo che riceverà l'indennità dal 1° dicembre 2017, previa cessazione definitiva dell'attività lavorativa. Se, invece, l’età anagrafica dei 63 anni verrà raggiunta nel mese di gennaio 2018, sia la l'istanza di verifica delle condizioni così come quella di accesso, andranno prodotte contestualmente a gennaio ed il richiedente riceverà l'indennità dal 1° febbraio 2018 .