Coloro, infatti, che si trovano ad avere contribuzione versata in più gestioni previdenziali obbligatorie (es. Ago e title="Approfondisci nel Dizionario la gestione separata">Gestione Separata) ed intendono unire insieme tali spezzoni al fine di ottenere e, quindi, acquisire una pensione, dovranno fare i conti con l'adeguamento alla "Approfondisci sul funzionamento della speranza di vita">speranza di vita di ulteriori 4 mesi prevista dal prossimo 1° gennaio 2016.
La novità che si presenterà è così rappresentata :
- per la "Approfondisci nel dizionario cos'è la totalizzazione">totalizzazione di anzianità si passerà dagli attuali 40 anni e 3 mesi di contributi a 40 anni e 7 mesi;
- per la totalizzazione di vecchiaia, invece, sarà necessario raggiungere un'età anagrafica pari a 65 anni e 7 mesi , congiuntamente al almeno 20 anni di contribuzione .
E’ da evidenziare, inoltre, che la pensione totalizzata, una volta perfezionati i suddetti requisiti, non avrà decorrenza immediata , in quanto deve sottostare al meccanismo delle "Approfondisci sul funzionamento delle finestre mobili">finestre mobili.
Pertanto , i dipendenti interessati dovranno attendere un ulteriore lasso di tempo pari a 21 mesi nel caso di pensione di anzianità ( 40 anni + 7 mesi ) ; mentre nel caso di pensione di vecchiaia ( 65 anni + 7 mesi ) l’attesa sarà solamente di………18 mesi(!!).
L’istituto della totalizzazione, a differenza dalla ricongiunzione, permette l’unificazione gratuita dei periodi, consentendo la liquidazione di un assegno pensionistico rappresentato dalla somma dei trattamenti di competenza di ogni ente previdenziale.
Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano la misura del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati anche se coincidenti e il conseguente importo è versato all’Inps.
Chi esercita la totalizzazione deve comunque prestare molta attenzione al sistema di calcolo dell'assegno. A differenza della "Approfondisci nel dizionario la ricongiuzione dei contributi">ricongiunzione , che generalmente richiede l'esborso di un onere, la totalizzazione è gratuita , ma le quote di pensione derivanti dalla sommatoria dei periodi assicurativi vengono normalmente liquidate con il sistema di calcolo contributivo.
Ciò comporta una pesante riduzione dell'entità dell'assegno che genera i suoi effetti negativi soprattutto nei confronti di coloro che avevano diritto ad una larga fetta dell'assegno determinata con il "Approfondisci nel dizionario cos'è il sistema di calcolo retributivo della pensione">sistema retributivo . Con una sola eccezione: nel caso in cui sono stati già raggiunti in una gestione i requisiti minimi richiesti per il diritto ad un'autonoma pensione, questa parte di pensione verrà calcolata con il sistema di computo previsto dall'ordinamento della gestione stessa, dando origine, pertanto, ad un calcolo dell'assegno più favorevole rispetto a quello totalmente contributivo.
I due esempi di seguito evidenziati potranno ancor più maggiormente chiarire quanto sopra accennato ( acquisizione di un diritto autonomo in una delle casse previdenziali interessate alla totalizzazione ).
1° caso
Dipendente della pubblica amministrazione, nata il 20.12.1950:
- contribuzione accreditata all’Inps dal 10.08.1976 al 31.10.1997 pari ad anni 21 mesi 02 e giorni 21 :
- contribuzione accreditata all’Inpdap (oggi Inps – Gestione dipendenti pubblici ) dal 02.03.2000 al 20.07.2016 pari ad anni 16 mesi 04 e giorni 18
L’interessata richiederà la pensione in regime di totalizzazione per vecchiaia che maturerà alla data del 20.07.2016. Stante che è in possesso di 21 anni mesi 02 e giorni 21 di contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria e che la stessa ha già raggiunto nel regime Inps l’età pensionabile di vecchiaia (65 anni e 7 mesi dal 2016) , il calcolo della quota di pensione a carico dell’Inps stessa avverrà con il sistema di calcolo previsto dall’ordinamento di tale forma assicurativa (cioè retributivo dal 10.08.1976 sino al 31.10.1997. Ciò in quanto la stessa in tale cassa previdenziale ha maturato i 18 anni di contribuzione alla data del 31.12.1995 e quindi rientra nel sistema di calcolo retributivo). Viceversa, non avendo l’interessata conseguito alcun diritto autonomo nella cassa Inps – Gestione dipendenti pubblici, il periodo contributivo dal 02.03.2000 al 20.07.2016 sarà calcolato con il sistema contributivo . In pratica, i complessivi 37 anni e 7 mesi di contribuzione della dipendente saranno così calcolati:
- anni 21 mesi 02 e giorni 21 con il sistema retributivo;
- anni 16 mesi 04 e giorni 18 con il sistema contributivo.
2° caso
Dipendente della pubblica amministrazione, nato il 20.12.1950 :
- contribuzione accreditata all’Inps dal 01.03.1979 al 31.10.1995 pari ad anni 16 mesi 08 e giorni zero :
- contribuzione accreditata all’Inpdap (oggi Inps – Gestione dipendenti pubblici ) dal 02.03.2000 al 20.07.2016 pari ad anni 16 mesi 04 e giorni 18
L’interessato richiederà la pensione in regime di totalizzazione per vecchiaia che maturerà alla data del 20.07.2016. In ragione del fatto che lo stesso non è in possesso di almeno 20 anni di contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria e che, quindi, al raggiungimento dell’età pensionabile di vecchiaia (65 anni e 7 mesi dal 2016) non ha maturato alcun diritto autonomo, il calcolo della quota di pensione a carico dell’Inps avverrà con il sistema di calcolo previsto dall’ordinamento di tale forma assicurativa, cioè contributivo. Per la medesima motivazione , non avendo l’interessato conseguito alcun diritto autonomo nella cassa Inps – Gestione dipendenti pubblici, il periodo lavorativo dal 02.03.2000 al 20.07.2016 sarà calcolato con il sistema contributivo . In pratica, i complessivi 33 anni mesi zero e giorni zero di contribuzione del dipendente saranno tutti calcolati interamente con il sistema contributivo.
La totalizzazione può essere fruita praticamente in tutte le gestioni previdenziali. Rientrano infatti, in essa:
- l'assicurazione generale obbligatoria (Ago) dei lavoratori dipendenti e forme di previdenza obbligatorie, esclusive, sostitutive ed esonerative dell'assicurazione generale stessa (ad esempio Stato, ex-Inpdap);
- gli enti privatizzati previsti dal Dlgs 509/1994 (come le casse previdenziali dei liberi professionisti);
- gli enti categoriali e pluricategoriali regolati dal Dlgs 103/1996 ( ad esempio chimici, biologi, eccetera);
- la "Approfondisci nel Dizionario la gestione separata"> Gestione separata Inps e il fondo di previdenza per il Clero.
Il pensionato che accede alla totalizzazione ha comunque la possibilità di continuare a lavorare e poi ottenere il supplemento. L'Istituto ha infatti precisato, con il messaggio inps 8959/2011, che la disciplina sul "Approfondisci nel dizionario cosa è il supplemento di pensione">supplemento di pensione si applica anche per le pensioni in totalizzazione. Ne deriva che il pensionato, se dopo la liquidazione della pensione in totalizzazione continua a versare contributi in una delle gestioni comprese nel cumulo dei periodi assicurativi, potrà chiedere la liquidazione del supplemento a condizione che tale gestione preveda nel proprio ordinamento l'istituto del supplemento come avviene presso l'Inps. In questo caso il supplemento dovrà essere liquidato secondo le regole della gestione dove risultano accreditati i contributi successivi alla decorrenza della pensione in totalizzazione.