Consiglio di Stato sez. V 22/10/2019 n. 7160
ESCLUSIONE DALLA GARA IN CASO DI PRECEDENTE NEGLIGENZA CONTRATTUALE
Ai fini dell’art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163 del 2006 l’esclusione dalla gara d’appalto si fonda sulla necessità di garantire, sin dall’inizio, l’elemento fiduciario nei rapporti contrattuali con l’amministrazione; conseguentemente, ai fini dell’esclusione di un concorrente, è sufficiente che l’amministrazione valuti in maniera motivata la negligenza o malafede del concorrente, che ha comportato ragionevolmente il venire meno della fiducia nell’impresa (Cons. Stato, V, 17 settembre 2018, n. 5424).
Non occorre - ai fini dell’esclusione de qua - un accertamento della responsabilità del contraente per l’inadempimento in relazione ad un precedente rapporto contrattuale, quale sarebbe richiesto per l’esercizio di un potere sanzionatorio, ma è sufficiente una motivata valutazione dell’amministrazione in ordine alla grave negligenza o malafede nell’esercizio delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, che abbia fatto venire meno la fiducia nell’impresa (Cons. Stato, V, 25 febbraio 2015, n. 943).
TAR Liguria Genova sez. II 22/10/2019 n. 805
NON APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE IN CASO DI INVITO A TUTTE LE DITTE CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE
Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all’art.36 co.1 d.lgs.n.50/2016, non trova applicazione nell’ipotesi in cui la stazione appaltante abbia fatto precedere l’invito da un’indagine di mercato volta ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di tutti gli operatori economici operanti sul mercato per l'affidamento del servizio in questione e, successivamente, abbia invitato tutti quegli operatori economici (tra cui il precedente affidatario) che avevano manifestato interesse, senza operare alcuna selezione e/o limitazione; una diversa interpretazione altrimenti opererebbe – paradossalmente rispetto alla ratio legis - in senso anti-concorrenziale.
TAR Lazio Roma sez. II 10/10/2019 n. 11716
LIMITI ALLA SINDACABILITA’ DEL GIUDICE IN CASO DI GIUDIZIO DI ANOMALIA
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il giudizio di anomalia o di incongruità dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale (cfr. Consiglio di Stato, III n. 5196 del 21.10.2014; Cons. Stato, III, n. 1487 del 27.3. 2014; Cons. Stato, V, n. 3737 del 26.6.2012).
Il giudice amministrativo può, quindi, conoscere le valutazioni compiute dalla Stazione appaltante sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un’inammissibile invasione della sfera propria dell’amministrazione (cfr. Cons. Stato, V, n. 974 del 18.2.2013).
TAR Umbria sez. I 21/10/2019 n. 520
DIVIETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL’INTERA GARA SE UTILIZZATO AL FINE DI NEGARE AL RICORRENTE VITTORIOSO L'UTILITÀ SCATURENTE DALLA SENTENZA
Per giurisprudenza pacifica la violazione del giudicato è configurabile quando il nuovo atto riproduca gli stessi vizi già censurati in sede giurisdizionale o quando si ponga in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla statuizione del giudice (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 4 giugno 2019, n. 3747) (..) La decisione della stazione appaltante di procedere all’annullamento d’ufficio dell’intera gara si pone dunque in contrasto con il preciso obbligo, sancito dalle sentenze di cui si chiede esecuzione, di rinnovare il giudizio di anomalia nei confronti della controinteressata, statuizione che non ha lasciato margini di discrezionalità quanto all’an dell’azione amministrativa ma solo in ordine naturalmente al “quid”, trattandosi di riesercizio di un potere tipicamente discrezionale tecnico (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 16 aprile 2019, n. 2496).
TAR Sicilia Palermo sez. II 16/10/2019 n. 2404
MODALITÀ DI COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA
Secondo un consolidato principio giurisprudenziale, infatti, “nelle gare pubbliche, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice deve essere composta da esperti nell’area di attività in cui ricade l’oggetto del contratto, ma non necessariamente in tutte e in ciascuna delle materie tecniche e scientifiche o addirittura nelle tematiche alle quali attengono i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla lex specialis di gara ai fini valutativi; inoltre i dati, in base ai quali ritenere presente una preparazione specifica dei componenti la commissione, possono essere legittimamente costituiti dal possesso del titolo di studio” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 20 aprile 2016, n. 1556; 15 settembre 2015, n. 4316; sez.VI, n.6297/2009).