S.O.S. APPALTI - Edizione del 3 Febbraio 2020
di Carmine Podda
Consiglio di Stato sez. V 20/12/2019 n. 8659
Aggiudicazione dei servizi ad alta intensità di manodopera
Come è stato di recente affermato dal Consiglio di Stato nella decisione n. 8 resa in Adunanza plenaria il 21 maggio 2019: “gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera ai sensi degli artt. 50, comma 1, e 95, comma 3, lett. a), del codice dei contratti pubblici sono comunque aggiudicati con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, quand’anche gli stessi abbiano anche caratteristiche standardizzate ai sensi della comma 4, lett. b), del medesimo codice”.
Ciò, in attuazione delle disposizioni della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (consideranda 89, 90 e 96 delle premesse, art. 67, commi 1, 2 e 5), per le quali il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è unico ed inderogabile per l’aggiudicazione degli appalti di servizi in cui la componente della manodopera abbia rilievo preponderante.
Consiglio di Stato sez. III 27/12/2019 n. 8873
Limiti all’ammissibilità di fornire chiarimenti in sede di gara da parte della stazione appaltante
E’ noto che resta recisamente preclusa all'Amministrazione la possibilità, a mezzo di chiarimenti auto-interpretativi, di modificare o integrare la disciplina di gara, pervenendo ad una sostanziale disapplicazione delle regole che governano la selezione. I chiarimenti sono invero ammissibili se contribuiscono, con un'operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio, ma non quando, proprio mediante l'attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione del bando un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della lex specialis, posto a garanzia dei principi di cui all'art. 97 Cost. In altri termini, i chiarimenti non possono in alcun caso integrare la lex specialis ed essere vincolanti per la commissione giudicatrice (cfr. da ultimo Consiglio di Stato sez. V, 02/09/2019, n.6026; Cons. Stato, V, 17 gennaio 2018, n. 279; Cons. Stato, III, 13 gennaio 2016, n. 74; Cons. Stato, III, 20 aprile 2015, n. 1993; V,
TAR Campania Napoli sez. VI 10/12/2019 n. 5837
Limiti all’accesso generalizzato degli atti di gara
Non tutta la materia dei contratti pubblici può essere sottratta alla “conoscenza diffusa” di cui al d.lgs. n. 33 del 2013 in quanto materia nella quale è più elevato il rischio corruzione (ricompresa tra le aree più a rischio di cui all’art. 1, comma 16, l. n. 190 del 2012); pertanto, allorquando la gara si è conclusa (e non si ravvisino ragioni di riservatezza in ragione del tipo di appalto o con riguardo ad alcune parti dell’offerta tecnica), l’offerta dell’aggiudicataria, benché proveniente dal privato, rappresenta la “scelta” in concreto operata dall’amministrazione e l’accesso generalizzato costituisce lo strumento da assicurare in generale ai cittadini per conoscere e apprezzare appieno la “bontà” della scelta effettuata inclusi naturalmente e a fortiori i partecipanti alla gara (allorquando non possono più vantare un interesse “qualificato”) nonchè i soggetti in senso lato interessati alla gara, che avranno le cognizioni e le competenze per effettuare un vero “controllo” esterno e generalizzato sulle scelte effettuate dall’amministrazione; l’offerta selezionata diventa, così, la “decisione amministrativa” controllabile da parte dei cittadini.
Consiglio di Stato sez. III 27/12/2019 n. 8851
Rinnovo del procedimento di gara e conferma della commissione giudicatrice
Recita il comma 11 dell’art. 77 Codice dei contratti pubblici: “In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione”. La lettura della norma evidenzia che una diversa composizione è ammessa solo nell’ipotesi in cui il vizio rilevato abbia riguardato la composizione della Commissione medesima.
E’ quanto non ricorre nel caso in esame atteso che non solo non è stato dedotto uno specifico vizio riguardante la composizione della Commissione, ma non è stata neanche più in senso lato messa in discussione la compromissione del principio di oggettiva imparzialità da parte della stessa.
TAR Sicilia Palermo sez. III 13/12/2019 n. 2881
Ammissibilità di modifiche soggettive dei concorrenti nella fase di aggiudicazione
La possibilità di subentro risultava disciplinata dall’art. 51 del d.lgs. 163/2006, che, - pur in presenza di un divieto di modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quello risultante dall’offerta, affermato dall’art. 37, comma 9, ed oggi riproposto dall’art. 48, comma 9, del d.lgs. 50/2016 - con riferimento alle “vicende soggettive dell’offerente e dell’aggiudicatario” prevedeva che l’affittuario di un’azienda o di un ramo d’azienda subentrato ad un concorrente potesse essere ammesso alla gara, all’aggiudicazione ed alla stipulazione del contratto, previo accertamento dei requisiti previsti dalla normativa e dalla legge di gara.
Tale disposizione non è stata riprodotta nel nuovo codice dei contratti, che, all’art. 106, contempla espressamente soltanto la modifica del contraente. Ciononostante, il principio da essa affermato, dell’ammissibilità di modifiche soggettive dei concorrenti anche nella fase di aggiudicazione dell’appalto, può ritenersi tuttora applicabile.
Una differente valutazione finirebbe con “l’ingiustamente “ingessare”, senza alcuna valida ragione giustificativa, la naturale vocazione imprenditoriale dei soggetti partecipanti alle gare pubbliche, per tal guisa ponendosi in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione che sono soltanto quelle espressamente previste dall’art. 80 del nuovo Codice dei Contratti.
Consiglio di Stato sez. III 13/12/2019 n. 8480
Conseguenze dell’ omessa dichiarazione dell’esclusione da una precedente gara
La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha affermato in termini generali che, in riferimento all’omessa dichiarazione dell’esclusione da una precedente gara d’appalto, per potersi ritenere integrata l’ipotesi di omissione delle informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett. c, d. lgs. n. 50 del 2016, nella formulazione anteriore alle modifiche di cui al d.l. n. 135 del 2018) “è necessario che le informazioni di cui si lamenta la mancata segnalazione risultino, comunque, dal Casellario informatico dell’Anac, in quanto solo rispetto a tali notizie potrebbe porsi un onere dichiarativo ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento (…) (così Cons. Stato, V, n. 2063/18 e id., III, n. 4266/2018 cit.)” (..) In tale contesto, alla luce del più recente e condivisibile orientamento che distingue chiaramente le dichiarazioni false e non veritiere da quelle semplicemente omesse o reticenti va escluso che nel caso di specie, a fronte dell’omessa ostensione della precedente revoca dell’aggiudicazione provvisoria, sussista una vera e propria falsità dichiarativa - in termini di immutatio veri – passibile ex se di sanzione ai sensi degli artt. 80, comma 12 e 213, comma 13, d. lgs. n. 50 del 2016.
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