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CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SUL PREMIO 100 EURO PREVISTO DALL’ARTICOLO 63, COMMA 1, DEL D.L. N. 18 DEL 17/3/2020:

- la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 9/4/2020

- la Circolare n. 8/E del 3/4/2020

di Pierluigi Tessaro

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sulle modalità di erogazione del bonus di 100 euro pubblicando giovedì pomeriggio 9/4/2020 la nuova Risoluzione n. 18/E, a parziale rettifica della precedente Circolare n. 8/E del 3/4/2020.

I chiarimenti si sono concentrati sui punti 4.1 e 4.4, correlati all'erogazione del premio previsto dall'articolo 63, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/3/2020.

Nello specifico:

- in alternativa alla modalità di erogazione del premio basato sulle ore svolte previsto al punto 4.1 della Circolare 8/E, nella nuova Risoluzione n. 18/E l'Agenzia ha precisato che gli Enti possono rapportarlo “al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese” di marzo, come indicato dal D.L. 63/2020.

A mio avviso, invece, andava completamente cancellata l’attribuzione ad ore, considerando che la ratio della norma dispone l’erogazione degli stessi valori indipendentemente dal contratto full time o part time del dipendente. 

La Risoluzione è inoltre intervenuta su altre questioni di particolare importanza, ovvero:

- le assenze dal posto di lavoro riducono il premio: quindi ferie, malattia, permessi retribuiti, ecc. non risulteranno utili per l’erogazione del premio;

- viene confermata la non erogazione del bonus anche per coloro che svolgono attività lavorativa in modalità agile (telelavoro e smart working);

- nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa in regime di part-time il premio si calcolerà per intero, rapportando i giorni di presenza effettiva nella sede di lavoro e quelli lavorabili.

- qualora il dipendente abbia più rapporti part-time in essere, dovrà essere il lavoratore ad individuare il datore di lavoro deputato alla corresponsione del premio.

La Risoluzione mostra infine cinque esempi chiarificatori per il pagamento del premio, in merito ai calcoli da effettuare in presenza di contratti full time, contratto di part time orizzontale, contratto di part time verticale, due contratti di part time orizzontale e due contratti di part time verticale.

Va precisato che la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E, pubblicata il 3/4/2020, in risposta ai molti quesiti pervenuti, aveva affrontato molti altri argomenti, dalla proroga e sospensione dei termini riferiti ai versamenti e agli adempimenti, alle misure a sostegno delle imprese e dei lavoratori, oltre ad altre disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 18/2020.

In relazione al premio 100 euro, la Circolare è intervenuta sui seguenti punti, oltre a quelli sopramenzionati, ovvero:

  1. Il bonus da erogare ai dipendenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel mese di marzo 2020 (punto 4.2);
  2. il premio da corrispondere ai lavoratori dipendenti in servizio esterno (punto 4.3);
  3. le giornate da considerare in modalità agile, smart working (punto 4.5);
  4. i criteri di determinazione dell’importo del reddito di lavoro dipendente previsto dall’articolo 63 del Decreto (punto 4.6);
  5. le tempistiche di erogazione del premio (punto 4.7);
  6. l’erogazione del bonus e l’attestazione redditi del dipendente in caso di assunzione di un nuovo dipendente nel corso del 2020 (punto 4.8);
  7. l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto al datore di lavoro (punto 4.9).

In merito al punto 4.2, l’Agenzia ha precisato che l’attribuzione del bonus dovrà avvenire “in proporzione ai giorni di lavoro svolti presso la predetta sede calcolati come illustrato al paragrafo 4.1”, aspetto quest’ultimo oggetto di successivo chiarimento con la Risoluzione n. 18/E.

Sempre sul medesimo punto, le assenze di vario tipo, ferie, malattia, e aspettative senza assegni non saranno considerate ai fini del computo.

Sul punto 4.3, l’Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che l’obiettivo del premio è quello di premiare i dipendenti che si sono recati fisicamente presso la sede aziendale, o che hanno svolto servizio in trasferta presso clienti.

Lo stesso trattamento verrà corrisposto anche ai dipendenti che hanno effettuato missioni o che hanno prestato la loro attività lavorativa presso sedi secondarie dell’impresa, mentre i dipendenti che hanno svolto la prestazione lavorativa in modalità lavoro agile non potranno invece veder riconosciuto il bonus, confermato anche al punto 4.5, anche se l’attività lavorativa è stata svolta “attraverso l’ausilio di strumenti di comunicazione informatici e telematici”.

Riguardo al punto 4.6, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che il riferimento al limite reddituale di euro 40.000 dovrà considerare il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef, mentre non dovranno essere presi in considerazione eventuali altri importi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, in coerenza con i chiarimenti forniti nella Circolare n. 28/E del 15 giugno 2016.

Al successivo punto 4.7, l'Agenzia ha disposto che le modalità di erogazione del premio sono indicate dal comma 2 dell’articolo 63 del D.L. 18/2020, che riconosce in via automatica l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Conseguentemente, il bonus non dovrà essere erogato necessariamente con le competenze stipendiali del mese di aprile 2020.  

Sul punto 4.8, alla domanda se deve essere il datore di lavoro a chiedere al precedente datore i dati reddituali del dipendente, l’Agenzia fiscale ritiene che, “qualora il datore di lavoro tenuto all'erogazione del premio non sia lo stesso che abbia rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il dipendente, al fine di ottenere il premio, dovrà rilasciare al sostituto di imposta una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attestare l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente.”

Infine, per ciò che concerne l’ultimo punto, 4.9, ovvero l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto al datore di lavoro, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il recupero in compensazione del premio anticipato al dipendente dovrà avvenire mediante l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia, secondo le indicazioni dettate dalla risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019, e non sarà soggetto ad altri limiti o vincoli previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta.

L’Agenzia richiama, a tale proposito, la recente risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020, che ha istituito i nuovi codici tributo “1699” per chi utilizza il modello F24, e “169E” per chi utilizza il modello F24 EP “enti pubblici”, denominati “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”, che consentiranno ai sostituti d’imposta di recuperare in compensazione il premio erogato ai dipendenti.

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