L’assoggettabilità dei compensi da erogare in relazione al pagamento di competenze arretrate
di Pierluigi Tessaro
In risposta ad un interpello, l’Agenzia delle Entrate ha espresso la propria posizione circa l'assoggettabilità dei compensi da erogare ad alcuni dipendenti, cessati dal servizio, che avevano proposto ricorso in tribunale per il pagamento di retribuzioni arretrate.
La vicenda ha riguardato un'Amministrazione pubblica condannata a pagare tali somme agli ex dipendenti.
Nello specifico, l'Amministrazione aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate:
- se era corretto applicare l'imposta secondo le disposizioni dettate dall'articolo 17, comma 1, lettera b) del TUIR, DPR 917/86, su compensi in esecuzione di sentenze a favore di dipendenti cessati;
- se a tali soggetti doveva essere richiesta l'aliquota media, come previsto dall'articolo 21 del TUIR;
- se doveva essere applicata l'aliquota riferita al primo scaglione, ovvero il 23%, nel caso in cui l'ente non fosse riuscito a conoscere l'aliquota media degli ex dipendenti.
In merito ai quesiti posti, l'Agenzia delle Entrate si è espressa specificando innanzitutto la finalità della tassazione separata, posta a tutela dei contribuenti, e volta ad evitare un pregiudizio in capo ai percipienti.
Con l'attuale sistema di progressività delle aliquote e degli scaglioni, infatti, il contribuente verrebbe penalizzato se tale criterio non venisse applicato, pertanto il principio ha lo scopo di distinguere i compensi percepiti a seguito di ritardi non derivanti dalla volontà delle parti.
L'Agenzia, nella sua risposta, ha quindi richiamato l'articolo 29 del TUIR, che prevede che le Amministrazioni dello Stato che corrispondono importi arretrati di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) del TUIR, devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta secondo quanto stabilito dall'articolo 21 dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi da lavoro dipendente corrisposti al lavoratore nel biennio precedente, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 12 e 13, commi 1 e 2, del DPR 917/86.
L'Agenzia delle Entrate, rilevando che la sentenza, nel definire gli importi spettanti ai ricorrenti, nulla ha disposto "in merito agli obblighi del sostituto d’imposta circa la non applicazione di ritenute fiscali", ritiene che l'ente sia obbligato ad assoggettare tali importi a tassazione separata, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del TUIR.
Rileva infine che, nel caso in cui non sia a conoscenza dell'aliquota media dei singoli percipienti, determinata ai sensi dell'articolo 21 dello stesso testo unico, l'Ente potrà applicare agli arretrati l'aliquota riferita al primo scaglione di reddito vigente, attualmente il 23%, "per l'anno in cui eroga le somme disposte dal giudice".
In questo caso sarà poi l’Amministrazione finanziaria che andrà a verificare la situazione del contribuente ricalcolando la differenza d’imposta sulla base dei redditi percepiti dal contribuente nell’ultimo biennio.
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