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LE NOVITA’ SUL LAVORO AGILE

Di Arturo Bianco

La riduzione dei vincoli numerici al ricorso al lavoro agile tanto a regime quanto nella attuale fase di emergenza caratterizza le prescrizioni dettate dal d.l. n. 56/2021 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”.

LA MODALITA’ ORDINARIA

L’articolo 1 contiene importanti disposizioni sul lavoro agile in modalità ordinaria. Viene abbassata al 15% del personale impegnato in attività che possono essere svolte con questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, la soglia minima di dipendenti da collocare necessariamente in lavoro agile in modalità ordinaria nell’ambito del POLA (Piano Organizzativo del Lavoro Agile). Altra importante modifica è la fissazione della stessa soglia, il 15%, per i dipendenti che devono necessariamente essere collocati in lavoro agile nel caso di mancata adozione del POLA. In questa seconda fattispecie il 15% non deve essere calcolato con riferimento al personale impegnato in attività che possono essere svolte in modalità agile, ma ai dipendenti che chiedono di essere collocati in lavoro agile.

 

Occorre ricordare che l’adozione del POLA, nella forma di allegato al piano delle performance, è obbligatorio per tutte le PA. I termini per l’adozione del piano delle performance negli enti locali, stante che questo documento è assorbito dal PEG, sono fissati nei 20 giorni successivi all’approvazione del bilancio preventivo. Si deve evidenziare che la unica sanzione previste per le amministrazioni inadempienti rispetto all’obbligo di adozione del POLA sono costituite dalla necessità di collocare in lavoro agile almeno il 15% dei dipendenti che lo chiedono.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ci ricorda che il POLA continua ad essere previsto esclusivamente per il lavoro agile in modalità ordinaria e non si applica quindi alla attuale fase di emergenza e che la nuova disciplina legislativa “consente implicitamente alle amministrazioni che entro il 31 gennaio 2021 hanno adottato il Pola con le percentuali previste a legislazione allora vigente di modificare il piano alla luce della disciplina sopravvenuta”.
Ricordiamo che le regole per le priorità da applicare nel collocamento in lavoro agile nelle modalità ordinarie sono fissate da parte della normativa in modo diverso rispetto alla attuale fase di emergenza: essa deve essere riconosciuta nel primo caso alle dipendenti madri nel periodo successivo al congedo di maternità, mentre nel secondo caso -attuale fase di emergenza- la priorità va ai lavoratori fragili ed a quelli che hanno figli conviventi fino a 16 anni che sono stati collocati in quarantena.

LA FASE DI EMERGENZA

Alla luce delle disposizioni dettate dall’articolo 1 del d.l. n. 56/2021, che modifica l’articolo 263 del d.l. n. 34/2020, non è più prevista la soglia minima del collocamento in lavoro agile o smart working di almeno il 50% dei dipendenti che sono impegnati in attività che possono essere svolte con tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Siamo in presenza di una disposizione che, per la Funzione Pubblica, libera le PA “dalla rigidità derivante dalla soglia del 50%”, fermo restando che occorre comunque dare corso al “rispetto di principi di efficienza, efficacia e customer satisfaction”.
Ricordiamo che la introduzione di questa modalità organizzativa continua ad essere subordinata alla attestazione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed  efficienza, nonchè nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente”. Occorre quindi dare corso da parte di tutte le singole amministrazioni ad una attenta valutazione che deve tenere conto del vincolo che non si determinino peggioramenti nella qualità delle attività svolte, a partire dall’allungamento dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi. E’ questa una verifica che gli enti devono effettuare sia all’atto dell’avvio del lavoro agile sia con cadenza periodica, quindi dando corso ad un vero e proprio monitoraggio, assumendo in particolare la necessità di mantenere gli attuali termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.
Occorre ricordare che il lavoro agile può essere effettuato attraverso varie modalità, anche stabilendo la alternanza con il lavoro in presenza nell’arco della settimana o tra le settimane. Si deve ritenere che l’alternanza nell’arco della stessa giornata debba essere in termini generali preclusa e che possa essere ammessa solamente in presenza di ipotesi eccezionali che richiedono una adeguata motivazione.

Rimangono invece invariate anche dopo la nuova disposizione le regole sulle priorità dettate per la definizione dei dipendenti da collocare in modo prioritario in lavoro agile, regole che potrebbero essere modificate dalla legge di conversione del d.l. n. 30/2021. Ricordiamo che attualmente, hanno priorità assoluta nel collocamento in lavoro agile in fase di emergenza i lavoratori cd fragili, che sulla base delle previsioni dettate dal decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 ottobre 2020 sono individuati nei dipendenti “in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”. Questi dipendenti, che quindi vanno individuati sulla base della certificazione rilasciata dal medico competente, hanno diritto al collocamento in lavoro agile anche se sono impegnati in attività che non possono essere svolte in tale modalità, con eventuale cambio delle mansioni assegnate, ovviamente sempre garantendo il vincolo di carattere generale della equivalenza professionale dei compiti svolti.

Altra importante indicazione dettata dal provvedimento è che la durata delle regole sul lavoro agile in fase di emergenza è prolungata fino alla entrata in vigore delle nuove regole che saranno dettate dai contratti collettivi nazionali di lavoro del triennio 2019/202 e comunque fino al 31 dicembre 2021. Questo vuol dire, sul terreno operativo, che continuano ad essere applicate le regole per cui non è necessario il consenso del dipendente per il collocamento in lavoro agile e che non è richiesta la necessità di dare corso alla informazione preventiva al soggetto cui si comunica la instaurazione del rapporto di lavoro, elementi che costituiscono -unitamente alla possibilità più ampia di utilizzare in questa fase gli strumenti informatici ed i collegamenti telematici del dipendente- le più importanti differenze tra il lavoro agile in fase di emergenza rispetto a quello in modalità ordinaria.

La disposizione stabilisce inoltre la necessità che tutte le PA “organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza”.

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