Il decreto – rubricato “individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi”- redatto secondo le indicazioni fornite dal Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori individua quindi alcune categorie merceologiche e relative soglie di acquisto al cui superamento per il comune (e per gli altri enti obbligati) scatta l’obbligo di rivolgersi ai soggetti aggregatori predetti a pena dell’impossibilità di ottenere il CIG dall’ANAC.
L’articolo 9,comma 3, della terza legge spending review - modificato dalla legge di stabilità (comma 499) - nel suo testo attuale, fatto salvo l’impianto spending previgente (commi 499 e 455 della legge 296/2006, il comma 574, art. 2 della legge 244/2007 e gli artt. 4 e 15 della legge 135/2012) stabilisce che con DPCM (appunto il testo appena pubblicato) “sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione”.
I soggetti aggregatori
Gli obblighi introdotti con il d.l. 66/2014 ed estesi con la legge di stabilità, come detto, anche agli enti locali impongono un riepilogo sulla situazione delle “centrali di acquisto”.
Accanto alle collaudate centrali di committenza (Consip, regionali), il legislatore ha introdotto la figura qualificata del soggetto aggregatore abilitato – una volta intervenuta la qualificazione dell’ANAC – anche ad approvvigionare gli enti dei beni/servizi standardizzati e normalmente acquisiti dalla pubbliche amministrazioni (comprese le ASL)
La qualificazione come soggetto aggregatore richiedeva specifici requisiti di fatturato come previsto nell’articolo 2 del DPCM dell’11 novembre 2014
In particolare, testualmente (dall’articolo appena richiamato), si è stabilito che:
1. Richiedono l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, se in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2, i seguenti soggetti o i soggetti da loro costituiti che svolgano attività di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con carattere di stabilità, mediante un'organizzazione dedicata allo svolgimento dell'attività di centrale di committenza, per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni di beni e servizi dei relativi enti locali:
a) città metropolitane istituite ai sensi della legge 7 aprile 2014n. 56 e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 e le province;
b) associazioni, unioni e consorzi di enti locali, ivi compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267..
2. Ai fini dell'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, devono nei tre anni solari precedenti la richiesta, avere pubblicato bandi e/o inviato lettera di invito per procedure finalizzate all'acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria, il cui valore complessivo sia superiore a 200.000.000 euro nel triennio e comunque con un valore minimo di 50.000.000 euro per ciascun anno. In sede di prima attuazione del presente decreto, rileva ai fini del possesso del requisito il triennio 2011-2012-2013.
3. Ai fini del possesso del requisito relativo al valore delle procedure di cui al comma 2, si tiene conto anche delle procedure avviate:
a) per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), dagli enti locali rientranti nell'area territoriale della città metropolitana e delle province;
b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), dai singoli enti locali facenti parte dell'associazione, unione, consorzio o accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività.
Nella stessa determinazione si specificava che “le Centrali di Committenza già costituite” che non presentavano i requisiti per ottenere la qualificazione dell’ANAC avrebbero potuto “proseguire l’attività svolta finora anche dopo la costituzione” dell’elenco dei soggetti aggregatori “con la limitazione relativa alle categorie di beni e servizi e alle soglie di importo” individuate nel DPCM
L’elenco
Con la determinazione ANAC n. 2/2015 si è reso noto l’elenco dei soggetti aggregatori che hanno un ruolo fondamentale nell’attuazione dell’obbligo di cui all’articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014 in commento.
L’elenco – sempre aperto a nuove adesioni - è costituito da:
- Consip SpA (di diritto) ;
- per la Regione Abruzzo: Stazione Unica Appaltante Abruzzo;
- per la Regione Basilicata: Stazione Unica Appaltante Basilicata;
- per la Regione Calabria: Stazione Unica Appaltante Calabria;
- per la Regione Campania: So.Re.Sa. S.p.a.;
- per la Regione Emilia Romagna: Agenzia Regionale Intercent-ER;
- per la Regione Friuli Venezia Giulia: Servizio centrale unica di committenza - Dir. centrale funzione pubblica;
- per la Regione Lazio: Direzione Centrale acquisti della Regione Lazio;
- per la Regione Liguria: Stazione Unica Appaltante Liguria;
- per la Regione Lombardia: ARCA S.p.a.;
- per la Regione Marche: Stazione Unica Appaltante Marche;
- per la Regione Molise: Servizio regionale Centrale Unica di Committenza del Molise;
- per la Regione Piemonte: SCR – Società di Committenza Regione Piemonte S.p.a.;
- per la Regione Puglia: InnovaPuglia S.p.a.;
- per la Regione Sardegna: Servizio provveditorato - Dir. Gen. enti locali e finanze;
- per la Regione Sicilia: Centrale Unica di Committenza regionale;
- per la Regione Toscana: Regione Toscana - Dir. Gen. Organizzazione - Settore Contratti;
- per la Regione Umbria: CRAS – Centrale Regionale per gli Acqusiti in Sanità;
- per la Regione Valle d’Aosta: IN.VA. S.p.a.;
- per la Regione Veneto: CRAV – Centrale Regionale Acquisti per la Regione Veneto;
- per la Provincia Autonoma di Bolzano: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- per la Provincia Autonoma di Trento: Agenzia provinciale per gli appalti e contratti;
- Città metropolitana di Bari;
- Città metropolitana di Bologna;
- Città metropolitana di Catania;
- Città metropolitana di Firenze;
- Città metropolitana di Genova;
- Città metropolitana di Milano,
- Città metropolitana di Napoli;
- Città metropolitana di Roma capitale;
- Città metropolitana di Torino;
- Provincia di Perugia;
- Provincia di Vicenza;
Gli obblighi di acquisto dai soggetti aggregatori per i comuni
Proprio in relazione ai comuni, l’obbligo in argomento non prende avvio immediatamente ma dopo 6 mesi dalla pubblicazione del DPCM nella G.U (pertanto dall’8 agosto 2016).
In questo senso, nell’articolo 3 del decreto si legge che “gli obblighi (…) per le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché per le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” mentre “per le restanti amministrazioni(nda e quindi – ciò che qui interessa - per i comuni), dal termine di sei mesi dall’entrata in vigore del medesimo”.
La maggior parte dei beni e servizi riguarda soprattutto il servizio sanitario, solo alcuni invece sono sicuramente riferibili anche ai comuni.
Come detto, solamente nel caso in cui – in relazione ai beni/servizi individuati – il fabbisogno della stazione appaltante superi l’importo (annuo) indicato nel decreto, il RUP per poter procedere con la richiesta del CIG dovrà ossequiare una precisa procedura ora chiaramente indicata dall’ANAC con la comunicazione del 10 febbraio 2016 (di cui si dirà più avanti).
In sostanza, il RUP dovrà verificare l’importo del fabbisogno annuo per le categorie indicate nel DPCM.
Le categorie che possono interessare i comuni, sono la vigilanza armata e la guardiania per cui scatta l’obbligo di approvvigionarsi da Consip o dal soggetto aggregatore di riferimento, per acquisti che nell’anno superino i 40 mila euro.
Il servizio di facility manager per la gestione integrata del patrimonio immobiliare per importi relativi alla soglia comunitaria (ora 209 mila euro).
Per appalti superiori alla soglia predetta scatta l’obbligo anche in relazione ai servizi di manutenzione impianti ed immobili e per il servizio di pulizia.
Le modalità di acquisizione del CIG
Le modalità di acquisizione dei CIG, da parte dei RUP, per gli acquisti dei beni/servizi – al di sopra delle soglie indicate dal DPCM – come si evidenziava sono state di recente illustrate con la comunicazione dell’autorità anticorruzione del 10 febbraio 2016.
Modalità, evidentemente, che risultano più articolate di quelle attuali con la necessità di una precisa assunzione di responsabilità da parte del responsabile unico del procedimento.
In primo luogo, si legge nella comunicazione, all’atto della richiesta del CIG, il RUP dovrà dichiarare se il bene/servizi appartenga o meno alle categorie declinate nel DPCM.
Nel caso si selezionasse una categoria interessata dall’obbligo di ricorso ai soggetti aggregatori, il RUP dovrà dichiarare la motivazione per la quale è titolato ad acquisire un CIG, scegliendo una delle opzioni indicate nello stesso documento.
In particolare, i RUP che intendono procedere all’acquisizione di beni e servizi nelle categorie merceologiche e per importi complessivi annuali superiori alle relative soglie elencate all’art. 1 del DPCM in premessa, dovranno selezionare “Acquisto espletato mediante adesione all’iniziativa avviata dal soggetto aggregatore iscritto nell’elenco di cui alla delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015“. Procederanno quindi all’acquisizione di un CIG derivato e dovranno dunque indicare il numero del CIG padre relativo alla convenzione, accordo quadro o fattispecie consimile messa a disposizione dal Soggetto aggregatore di riferimento.
L’indicazione necessità un chiarimento che, a sommesso parere, avrebbe potuto essere indicata in modo più immediato (anche per evitare indebiti frazionamenti).
Secondo l’articolo 2 del DPCM “le soglie indicate (…) sono da intendersi come importo massimo annuo, a base d'asta, negoziabile autonomamente per ciascuna categoria merceologica da parte delle singole amministrazioni, così come individuate all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
A sommesso avviso, si tratta di verificare quindi, immediatamente, l’importo annuo di acquisti di beni/servizi riconducibili alle categorie indicate nel DPCM.
Una volta rilevato che il fabbisogno annuale supera la cifra predetta si deve ritenere che la stazione appaltante, tenuta a queste modalità di approvvigionamento, sia obbligata all’acquisizione dal soggetto aggregatore.
Mentre, le stazioni appaltanti obbligate che intendono realizzare affidamenti nelle categorie di cui al DPCM art.1, ma il cui importo non raggiunge le relative soglie annuali, dovranno selezionare “Soglie massime annuali di cui all’art. 1 del dPCM 24 dicembre 2015 non raggiunte per la categoria merceologica d’interesse“. Potranno procedere all’acquisizione di CIG con le consuete modalità fino al raggiungimento di tale soglia di importo annuale.
Nella comunicazione si prende in considerazione anche il caso in cui il RUP voglia procedere all’acquisto pur non risultando la stazione appaltante obbligata in quanto non viene superata la soglia indicata nel DPCM.
Nel caso in cui non risultassero presenti i beni e servizi nelle convenzioni ovvero il soggetto aggregatore territorialmente competente, e non avesse stretto appositi accordi con altro soggetto aggregatore per la specifica categoria merceologica, il RUP dovrà selezionare “Iniziativa non attiva presso il soggetto aggregatore (di cui all’art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG“.
Restando evidentemente libero di agire – quanto all’acquisizione di CIG - con le modalità ordinarie.
Le stazioni appaltanti obbligate che intendano comunque realizzare affidamenti nelle categorie di cui al DPCM per importi inferiori alle franchigie imposte dai soggetti aggregatori per i contratti attivi, e questi non consenta l’adesione alle iniziative dovranno selezionare “Il fornitore non ha accettato ordinativi di importi minimi previsti dalle iniziative attive“.
Con la conseguenza che potranno procedere all’acquisizione di CIG con le consuete modalità.
Sempre nella comunicazione si evidenzia che “nell’apposita sezione «Soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it” verranno rese disponibili “l’elenco delle iniziative di cui ciascun soggetto aggregatore e’ responsabile, comprensivo delle tempistiche e del relativo stato di avanzamento”.
Inoltre, le modalità operative inerenti la pubblicazione di tali dati e informazioni nella sezione del portale www.acquistinretepa.it sono definite sulla base di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, di attuazione dell’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”.