di Salvio Biancardi
Anche l’operatore economico non invitato alla gara vanta il diritto di accedere alla documentazione relativa alla procedura.
di Salvio Biancardi
Il concetto di clausola immediatamente escludente, che impone all’operatore economico l’onere di una immediata impugnazione del bando, ha subito, in tempi recenti, una graduale estensione.
Lo ha ricordato il T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, sentenza n. 1822 del 7 giugno 2021.
Gli onorari da corrispondere agli avvocati dipendenti in caso di “sentenze favorevoli”: quando una norma imprecisa può indurre in errore la Corte dei Conti
Di Carmine Podda
Legittimità della clausola sociale che impone l’obbligo dell’assunzione del 50% del personale del pregresso affidatario
di Stefano Usai
La posizione espressa appare, oggettivamente, non perfettamente adesiva all’orientamento consolidato della giurisprudenza ed alle recentissime linee guida n. 13 dell’ANAC.
di Stefano Usai
La fattispecie dell’accesso civico generalizzato (secondo l’attributo assegnato dall’ANAC) è l’istituto introdotto nel nostro Paese (per dare attuazione al c.d.foia) con il decreto legislativo 97/2016 (art. 5, comma 2, innestato nel decreto legislativo 33/2013) ed è finalizzato, semplificando, a consentire un controllo sociale dell’attività amministrativa e sulla spendita delle risorse pubbliche. Strumento, pertanto, che dovrebbe tendere alla riduzione, visto le informalità di funzionamento, alla riduzione di comportamenti patologici.
L’accesso civico generalizzato si distingue dall’accesso civico “semplice” (art. 5, comma 1 del decreto legislativo 33/2013) in quanto consente ad ogni soggetto di richiedere l’ostensione di atti/dati comunque detenuti dalla pubblica amministrazione senza alcuna formalità né legittimazione attiva considerato, come detto, che lo scopo è quello di consentire forme di controllo diffuso.
L’accesso civico “semplice” invece è la possibilità di ogni soggetto di pretendere dalla pubblica amministrazione le pubblicazioni (ai sensi del decreto legislativo 33/2013) che siano state omesse e, evidentemente, di richiedere l’atto/dato non pubblicato. Prerogativa, pertanto, che si può azionare nel momento in cui la pubblica amministrazione viola i propri obblighi di pubblicazione.
Nel caso trattato dal giudice pugliese, viene in considerazione la richiesta di accesso ad atti/dati afferenti il personale azionata, immediatamente, ai sensi della legge 241/90 e solo successivamente – in fase di ricorso – esercitata come richiesta di ostensione ai sensi dell’accesso civico generalizzato.
a cura di Stefano Usai
Risulta di estrema attualità, la recente pronuncia del 9 gennaio 2019 n. 124 del Tar Campania, Napoli, sez. I in tema di vincoli sulla composizione della commissione di gara.
L’attualità è determinata anche, come noto, dalla circostanza dell’ulteriore differimento della nomina delle commissioni esterne (con componenti scelti dall’Albo ANAC) al 15 aprile 2019. Differimento “disposto” con comunicato dell’autorità anticorruzione, anch’esso, del 9 gennaio.
La questione posta al giudice campano
Al giudice campano veniva posta una questione “articolata” relativamente – tra gli altri – alla nomina della commissione di gara sollevata, in sostanza, dalla stessa stazione appaltante.
Nel caso di specie, un comune campano ha inteso avvalersi, per l’espletamento dell’appalto, di una centrale di committenza (un soggetto privato) che ha provveduto a trasmettere – dai propri elenchi – i nominativi dei soggetti da nominare in commissione di gara.
L’APPALTATORE DEVE DICHIARARE (AI SENSI DELL’ARTICOLO 80 DEL CODICE) TUTTE LE VICENDE PREGRESSE CONCERNENTE FATTI RISOLUTIVI, ERRORI O NEGLIGENZE AI FINI DI UN COMPIUTO GIUDIZIO DI AFFIDABILITÀ
di Stefano Usai
Nelle dichiarazioni sul possesso dei requisiti – e/o dichiarazione di assenza di cause di esclusione, preclusive all’affidamento – l’appaltatore non dispone di alcun “filtro valutativo” e non può sostituirsi al giudizio/valutazione del RUP a cui occorre segnalare ogni fatto risolutivo e/o situazione pregressa senza omissioni. In questo modo, con un approdo particolarmente rigoroso anche rispetto a certe “aperture” del Consiglio di Stato, ha avuto modo di esprimersi il Tar Lombardia, Brescia, sez. II, con la recente sentenza del 27 ottobre 2018 n. 1025.
CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA: OFFERTE AMMESSE E CONCORRENTI AMMESSI (ART. 97, COMMA 2, LETT. B) DEL CODICE SONO LOCUZIONI DA INTENDERE ALLO STESSO MODO
di Stefano Usai
La recente sentenza del Tar Toscana, Firenze sez. I, del 20 settembre 2018 n. 1204– dopo alcuni precedenti contrastanti – si conforma all’orientamento ribadito recentemente dal Consiglio di Stato in tema di corretta applicazione del criterio per l’individuazione della soglia di anomalia, nel caso di appalto da aggiudicarsi al ribasso (rispetto alla base d’asta) di cui all’art. 97, comma 2, lett. b del codice dei contratti (che tanti dubbi ha fatto emergere).
La richiesta di accesso civico generalizzato dell’offerta dell’aggiudicatario (e del contratto stipulato) è ammissibile?
di Stefano Usai
Secondo il Tar Emilia Romagna, Parma, sez. I, sentenza del 18 luglio 2018 n. 197 l’accesso civico “generalizzato” – che ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 33/2013 ammette l’accesso agli atti detenuti dalla pubblica amministrazione (con limitate ipotesi di esclusione) - non si applica agli atti dell’aggiudicatario dell’appalto. In particolare, specifica l’attento estensore, l’accesso agli atti di gara – così come nel pregresso regime giuridico – risulta disciplinato da un regime “speciale” che rinvia (e deroga) in certi casi alle norme previste dalla legge 241/90.
L’offerta economica non è una “dichiarazione di scienza” ma un impegno e non tollera manipolazioni postume
di Stefano Usai
Appare dirimente la recentissima pronuncia del Tar Lazio, Roma, sez. III, del 28 giugno 2018 n. 7237 in tema di rapporti tra soccorso istruttorio integrativo e offerta economica.
Il giudice analizza la portata della norma (art. 83, comma 9 del codice dei contratti) individuando – proprio sul tema dell’eventuale soccorso per carenze dell’offerta – dei tratti comuni rispetto alla pregressa disposizione, ora abrogata, del decreto legislativo 163/2006.
LE DEROGHE AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE
di Stefano Usai
Le linee guida ANAC n. 4 – in tema di acquisizioni nel sottosoglia comunitario e di procedure negoziate semplificate (ai sensi dell’articolo 36 del codice dei contratti), come rimodulate con la recente deliberazione n. 206/2018 (che adegua il pregresso documento del 2016 alle modifiche apportate con il decreto legislativo correttivo n. 56/2017) introduce, anche sulla spinta delle riscontrate difficoltà pratico/operative nell’applicazione/interpretazione del principio di rotazione, alcune deroghe al vincolo c.d. dell’alternanza tra imprese.
Vincolo che, semplificando, tende ad impedire che nella successione degli appalti (con lo stesso oggetto o commessa riconducibile allo stesso settore) la stazione appaltante si rivolga (sia nell’affidamento diretto sia nel caso di procedure negoziate semplificate) sempre agli stessi appaltatori.
Se il RUP fa parte della commissione di gara non può svolgere le funzioni di direttore dell’esecuzione
di Stefano Usai
Con la modifica apportata al comma 4 dell’articolo 77 del nuovo codice – ad opera del decreto legislativo correttivo n. 56/2017 – il RUP può far parte della commissione di gara.
E’ questa la recente statuizione espressa dal Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 2835/2018, secondo un orientamento che, effettivamente, va consolidandosi.
La sentenza ha però rilievo in relazione al caso in cui la stazione appaltante intenda utilizzare il RUP anche come direttore dell’esecuzione del contratto stipulato. Direttore dell’esecuzione che rappresenta una sorta di figura omologa al direttore dei lavori nei rispettivi contratti.
Nell’aggiudicazione di contratti comunali, secondo il Consiglio di Stato, non sussiste incompatibilità tra la funzione di presidente della commissione di gara e quella di organo che dispone l’aggiudicazione definitiva
di Stefano Usai
Il Consiglio di Stato, ed in particolare con la sez. V, con due recentissime pronunce – rispettivamente la n. 2534 e 2536 -, ritorna sulla questione dell’incompatibilità dei membri della commissione di gara, in relazione all’apporto prestato per la redazione degli atti di gara e sul ruolo del presidente della commissione e, pertanto, sulla portata interpretativa dell’articolo 77, comma 4, del nuovo codice dei contratti. Le due posizioni espresse con le sentenze citate sembrano, peraltro, in contrapposizione in quanto – con la prima (sentenza n. 2534) - da un lato si ammette l’eccezione dei comuni (come stazioni appaltanti) o più in generale gli enti locali in cui il soggetto che approva la legge di gara (dirigente/responsabile del servizio) può comunque presiedere la commissione (ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo 267/2000 ritenuto prevalente sull’articolo 77 del codice), mentre con la seconda (Consiglio di Stato, sez. V, 2536/2018) si ribadisce che ciò che rende incompatibile a far parte della commissione di gara è proprio l’apporto decisorio ovvero l’aver approvato le “regole” della gara.
Lo scostamento dalle linee guida ANAC deve essere motivato
di Stefano Usai
La recente sentenza del Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, n. 125/2018 affronta la questione delle modalità valutative della commissione di gara – per l’aggiudicazione “di un software applicativo e servizi finalizzati alla gestione informatizzata e unificata dei Pronto Soccorso dei Presidi ospedalieri delle Aziende Sanitarie regionali delle città di L’Aquila, Chieti e Teramo” con il metodo del confronto a coppie – e, in particolare, sulla rilevanza dell’eventuale scostamento della stazione appaltante rispetto alle indicazioni fornite dalle linee guida ANAC (nel caso di specie le linee guida n. 2 in tema di disciplina di dettaglio dell’offerta economicamente più vantaggiosa).
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