E’ quanto mai opportuno che le singole amministrazioni locali diano corso alla costituzione del fondo per le risorse decentrate del 2022 ed all’avvio della contrattazione collettiva integrativa per questo anno. Si formula questo suggerimento in considerazione del fatto che non è stata ancora siglata la bozza di accordo tra Aran ed organizzazioni sindacali e, tra la firma della intesa e la stipula definitiva, sono necessari almeno 3 o 4 mesi. Per cui, appare verosimile che il contratto nazionale sarà definitivamente stipulato in autunno. La costituzione del fondo rende possibile la contrattazione decentrata: se si vuole evitare di incorrere nei rischi della cd contrattazione tardiva, con le conseguenze negative che si determinano sulla erogazione del salario accessorio e sulle incentivazioni, appare opportuno stringere i tempi. Ovviamente, a seguito della stipula del CCNL del triennio 2019/2021, si potrà dare corso alla revisione del fondo ed alla modifica del contratto decentrato integrativo.
Nel frattempo sono state chiarite le condizioni che consentono l’inserimento nel fondo per la contrattazione decentrata di risorse aggiuntive eterofinanziate che vanno al di fuori del tetto del salario accessorio.
LE RISORSE ETEROFINANZIATE ED IL TETTO DEL FONDO
Le deroghe al tetto del salario accessorio del 2016 sono rigidamente fissate dal legislatore e sono consentite per risorse eterofinanziate. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 111/2022. Essa detta il seguente principio: “La possibilità del superamento dei limiti di spesa di cui all’articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, deve ritenersi consentita nel caso in cui le risorse affluiscano ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate e, pertanto, senza che impattino effettivamente sui bilanci e, più in generale, al verificarsi delle seguenti condizioni: le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dalla fonte esterna; le risorse devono esaustivamente remunerare sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento accessorio; l’ente interessato dovrà verificare sia a preventivo che a consuntivo l’effettiva capienza delle somme disponibili prima di poter riservare (a preventivo) somme per il salario accessorio e ( a consuntivo) di poter erogare compensi. La sussistenza dei presupposti per qualificare la spesa quale etero- finanziata, sussiste non solo quando la stessa è preventivamente trasferita dal soggetto terzo all’ente utilizzatore, ma, parimenti, nella fattispecie in cui l’intero costo del personale impiegato confluisca a quest’ultimo a titolo di rimborso. Ciò che rileva non sono le modalità e/o le tecniche di trasferimento, ma la necessità che le risorse affluiscano ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate e, pertanto, senza che impattino effettivamente sugli equilibri di bilancio dell’ente locale“.
Le condizioni che consentono la esclusione di risorse dal tetto del salario accessorio sono le seguenti:
“a) compensi accessori volti a remunerare prestazioni professionali tipiche, di personale dipendente individuato o individuabile, che l’ente dovrebbe altrimenti acquisire all’esterno con costi aggiuntivi per il proprio bilancio; b) economie provenienti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 16 del d.l. n. 98/2011; c)entrate di provenienza esterna qualificate da un vincolo di destinazione alla componente variabile del trattamento accessorio; d) compensi corrisposti a valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE) in conformità con l’art. 15 del CCNL 1° aprile 1999 e con le norme del diritto nazionale e dell'Unione europea, per l’attuazione di progetti di valorizzazione della produttività individuale del personale regionale addetto alla gestione e al controllo dei fondi comunitari, selezionati dall’Autorità di gestione nel contesto degli accordi di partenariato .. a condizione che siano congruamente predeterminati nel loro ammontare e siano diretti ad incentivare l’impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all’attività istituzionale di competenza; e) più in generale, al verificarsi delle seguenti condizioni: le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dalla fonte esterna; le risorse devono esaustivamente remunerare sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento accessorio; l’ente interessato dovrà verificare sia a preventivo che a consuntivo l’effettiva capienza delle somme disponibili prima di poter riservare (a preventivo) somme per il salario accessorio e (a consuntivo) di poter erogare compensi”.
LA COSTITUZIONE DEL FONDO
Rispetto al 2021 le modifiche nella costituzione del fondo per la contrattazione decentrata sono le seguenti:
Con il nuovo contratto dovranno essere inseriti nel fondo due incrementi rispetto agli anni precedenti previsti dalla legge di bilancio 2022. Il primo è costituito dall’aumento dello 0,55% del monte salari del 2018 per il finanziamento dei maggiori costi derivanti dalle modifiche all’ordinamento professionale. Il secondo è l’aumento fino allo 0,22% del monte salari del 2018; esso è destinato al superamento del tetto al salario accessorio.
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