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IL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE ED IL TETTO AL SALARIO ACCESSORIO

A cura di Arturo Bianco

E’ quanto mai opportuno che le singole amministrazioni locali diano corso alla costituzione del fondo per le risorse decentrate del 2022 ed all’avvio della contrattazione collettiva integrativa per questo anno. Si formula questo suggerimento in considerazione del fatto che non è stata ancora siglata la bozza di accordo tra Aran ed organizzazioni sindacali e, tra la firma della intesa e la stipula definitiva, sono necessari almeno 3 o 4 mesi. Per cui, appare verosimile che il contratto nazionale sarà definitivamente stipulato in autunno. La costituzione del fondo rende possibile la contrattazione decentrata: se si vuole evitare di incorrere nei rischi della cd contrattazione tardiva, con le conseguenze negative che si determinano sulla erogazione del salario accessorio e sulle incentivazioni, appare opportuno stringere i tempi. Ovviamente, a seguito della stipula del CCNL del triennio 2019/2021, si potrà dare corso alla revisione del fondo ed alla modifica del contratto decentrato integrativo.


Nel frattempo sono state chiarite le condizioni che consentono l’inserimento nel fondo per la contrattazione decentrata di risorse aggiuntive eterofinanziate che vanno al di fuori del tetto del salario accessorio.

LE RISORSE ETEROFINANZIATE ED IL TETTO DEL FONDO

Le deroghe al tetto del salario accessorio del 2016 sono rigidamente fissate dal legislatore e sono consentite per risorse eterofinanziate. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 111/2022. Essa detta il seguente principio: “La possibilità del superamento dei limiti di spesa di cui all’articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, deve ritenersi consentita nel caso in cui le risorse affluiscano ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate e, pertanto, senza che impattino effettivamente sui bilanci e, più in generale, al verificarsi delle seguenti condizioni: le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dalla fonte esterna; le risorse devono esaustivamente remunerare sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento accessorio; l’ente interessato dovrà verificare sia a preventivo che a consuntivo l’effettiva capienza delle somme disponibili prima di poter riservare (a preventivo) somme per il salario accessorio e ( a consuntivo) di poter erogare compensi. La sussistenza dei presupposti per qualificare la spesa quale etero- finanziata, sussiste non solo quando la stessa è preventivamente trasferita dal soggetto terzo all’ente utilizzatore, ma, parimenti, nella fattispecie in cui l’intero costo del personale impiegato confluisca a quest’ultimo a titolo di rimborso. Ciò che rileva non sono le modalità e/o le tecniche di trasferimento, ma la necessità che le risorse affluiscano ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate e, pertanto, senza che impattino effettivamente sugli equilibri di bilancio dell’ente locale“.

Le condizioni che consentono la esclusione di risorse dal tetto del salario accessorio sono le seguenti:
“a) compensi accessori volti a remunerare prestazioni professionali tipiche, di personale dipendente individuato o individuabile, che l’ente dovrebbe altrimenti acquisire all’esterno con costi aggiuntivi per il proprio bilancio; b) economie provenienti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 16 del d.l. n. 98/2011; c)entrate di provenienza esterna qualificate da un vincolo di destinazione alla componente variabile del trattamento accessorio; d) compensi corrisposti a valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE) in conformità con l’art. 15 del CCNL 1° aprile 1999 e con le norme del diritto nazionale e dell'Unione europea, per l’attuazione di progetti di valorizzazione della produttività individuale del personale regionale addetto alla gestione e al controllo dei fondi comunitari, selezionati dall’Autorità di gestione nel contesto degli accordi di partenariato .. a condizione che siano congruamente predeterminati nel loro ammontare e siano diretti ad incentivare l’impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all’attività istituzionale di competenza; e) più in generale, al verificarsi delle seguenti condizioni: le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dalla fonte esterna; le risorse devono esaustivamente remunerare sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento accessorio; l’ente interessato dovrà verificare sia a preventivo che a consuntivo l’effettiva capienza delle somme disponibili prima di poter riservare (a preventivo) somme per il salario accessorio e (a consuntivo) di poter erogare compensi”.

LA COSTITUZIONE DEL FONDO

Rispetto al 2021 le modifiche nella costituzione del fondo per la contrattazione decentrata sono le seguenti:

  1. Inserimento nella parte stabile della RIA e degli assegni ad personam dei cessati del 2021: le relative risorse vanno comprese nel tetto del salario accessorio del 2016;
  2. Inserimento nella parte stabile delle risorse di cui all’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 nel caso di aumento del personale in servizio rispetto al 31.12.2018. Tali risorse non vanno nel tetto del salario accessorio del 2016;
  3. Inserimento nella parte stabile delle risorse dei tagli del fondo per il lavoro straordinario; tali risorse non vanno nel tetto del salario accessorio del 2016;
  4. Inserimento nella parte variabile delle risorse non spese della RIA e degli assegni ad personam dei cessati del 2021: anche esse vanno comprese nel tetto del salario accessorio del 2016;
  5. Inserimento nella parte variabile dei risparmi del fondo per il lavoro straordinario del 2021; tali risorse non vanno nel tetto del salario accessorio del 2016;
  6. Inserimento nella parte variabile dei risparmi delle parti stabili dei fondi degli anni precedenti non utilizzati; tali risorse non vanno nel tetto del salario accessorio dell’anno 2016;
  7. Quantificazione nella parte variabile delle risorse previste da specifiche disposizioni di legge. Tali risorse, a secondo delle voci vanno o meno in deroga al tetto del salario accessorio del 2016;
  8. Quantificazione nella parte variabile delle risorse derivanti da sponsorizzazioni, cessioni di servizi, consulenze e proventi derivanti da piani di risparmio che hanno conseguito i propri risultati. Di norma queste risorse vanno al di fuori del tetto del salario accessorio dell’anno 2016;
  9. Inserimento nella parte variabile di risorse, anche come conferma, fino allo 1,2% del monte salari 1997; tali risorse vanno nel tetto del salario accessorio del 2016;
  10. Inserimento nella parte variabile di risorse, anche come conferma, legate alla realizzazione di obiettivi assegnati dall’ente, ivi compresa la quota dei proventi derivanti dalle sanzioni per le inosservanze al codice della strada che l’ente destina alla incentivazione delle prestazioni aggiuntive dei vigili; tali risorse vanno nel tetto del salario accessorio dell’anno 2016;
  11. Inserimento nella parte variabile delle risorse derivanti dalle attività aggiuntive richieste ai vigili e finanziate da privati; tali risorse vanno al di fuori del tetto del salario accessorio dell’anno 2016.

Con il nuovo contratto dovranno essere inseriti nel fondo due incrementi rispetto agli anni precedenti previsti dalla legge di bilancio 2022. Il primo è costituito dall’aumento dello 0,55% del monte salari del 2018 per il finanziamento dei maggiori costi derivanti dalle modifiche all’ordinamento professionale. Il secondo è l’aumento fino allo 0,22% del monte salari del 2018; esso è destinato al superamento del tetto al salario accessorio.

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