Prof. Arturo Bianco
Le incentivazioni: diritti rogito, manutenzioni e uffici di pace
I diritti di rogito ai segretari di fascia A e B negli enti privi di dirigenti vanno corrisposti per i giudici ordinari e non possono essere erogati per quelli contabili Le attività di manutenzione non possono essere incentivate neppure dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, cd nuovo codice degli appalti. I dipendenti comunali distaccati presso gli uffici giudiziari non hanno diritto a percepire la indennità di amministrazione che il CCNL del personale dei ministeri riconosce ai dipendenti del Ministero della Giustizia. Sono queste le più recenti indicazioni fornite dalla giurisprudenza ordinarie e contabili, dai pareri delle Corte dei Conti e dalla Corte di Cassazione in tema di incentivazione del personale.
La Corte dei Conti su assunzioni ed incarichi esterni
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Le capacità assunzionali residue degli anni precedenti non devono necessariamente essere destinate alle assunzioni del personale in sovrannumero degli enti di area vasta. Le assunzioni flessibili possono essere effettuate, in deroga al tetto di spesa, per lo svolgimento di funzioni essenziali. Nella regolamentazione del conferimento di incarichi esterni occorre evitare le forme di aggiramento dei vincoli di pubblicità e di selezione comparativa. Sono queste alcune delle più recenti indicazioni dettate dalla Corte dei Conti in materia di personale.
Le Convenzioni di Segreteria: Il Trattamento Economico
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La indennità di posizione dei segretari in convenzione deve essere calcolata sulla base della popolazione residente nell’insieme dei comuni aderenti e non solo su quella residente nel comune capofila, costituendo questa la base su cui operare l’incremento previsto dal contratto nazionale per le convenzioni di segreteria. Di conseguenza, deve essere disapplicate la nota protocollo 76063 del 29 settembre 2014 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del MEF. Ed ancora deve essere disapplicata la conseguente circolare della unità di missione del Ministero dell’Interno che ha preso il posto della disciolta Agenzia per la gestione dell’albo dei segretari, protocollo 485-E-P del 24 marzo 2015, nonché i provvedimenti attuativi delle prefetture. In questa direzione vanno con molta nettezza le indicazioni dettate dalla sentenza del Tribunale del Lavoro di Como n. 203 dello scorso 23 settembre.
Le Assunzioni di Personale a Tempo Indeterminato da parte di Regioni ed Enti Locali
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Riassumiamo le disposizioni che sono attualmente in vigore (intendendo come tale le novità dettate dal DL n. 113/2016) in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte di regioni ed enti locali.
Per potere dare corso ad assunzioni di personale le amministrazioni devono rispettare i seguenti obblighi:
Il Personale nel DL n. 113/2016
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Sono assai significative, anche se non stravolgenti, le novità dettate in materia di personale dalla legge n. 160/2016, di conversione del DL n. 113/2016, “Misure finanziarie urgenti per gli enti locali ed il territorio”. In particolare si devono segnalare: la abrogazione del vincolo della riduzione della incidenza della spesa del personale su quella corrente; l’aumento delle capacità assunzionali dei piccoli comuni; il superamento della inclusione della spesa per le assunzioni ex articolo 110 comma 1 nel tetto di quelle per le assunzioni flessibili e il piano straordinario di assunzioni di personale educativo e docente da parte dei comuni, ivi compresa la stabilizzazione dei precari.
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Le più recenti indicazioni dell’ ARAN
Al dipendente può essere richiesto di svolgere le proprie attività anche durante la festa del santo patrono; il compenso da erogare in questo caso è quello previsto per le attività aggiuntive svolte durante le giornate festive infrasettimanali e le eventuali assenze devono essere giustificate con gli strumenti ordinari. Anche i dipendenti in part time se la loro prestazione risponde ai requisiti previsti dal contratto nazionale ed alla regolamentazione che l’amministrazione si è data hanno diritto alla fruizione dei buoni pasto. Sono queste le principali indicazioni contenute, rispettivamente, nei recenti pareri dell’Aran Ral 1851 e 1849.
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Il Decreto Legislativo sui cd furbetti del cartellino
Il licenziamento dei dipendenti pubblici che sono “pescati” nell’alterare i sistemi di controllo delle presenze diventa più facile e rapido e ad essi viene irrogata da subito la sanzione della sospensione del 50% del trattamento economico. Nei loro confronti matura anche responsabilità amministrativa per danno alla immagine dell’ente. I dirigenti o, nei comuni che ne sono sprovvisti, i responsabili che non avviano il relativo iter disciplinare o che comunque li coprono diventano anch’essi passibili di licenziamento. Il superamento dei termini assi brevi fissati dalla normativa per queste sanzioni non determina la illegittimità delle stesse. Possono essere così riassunte le principali novità contenute nel D.Lgs. n. 116/2016 “Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno.
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Le novità per il personale
Abrogazione della sanzione del divieto di effettuare assunzioni di personale e di inserire risorse aggiuntive nel fondo per le amministrazioni che hanno superato il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente. Piano straordinario di assunzioni di educatori di asilo nido e scuole materne, con una ampia possibilità di stabilizzazione dei lavoratori precari. Inclusione nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili degli oneri per il ricorso da parte dei piccoli comuni al comma 557 della legge finanziaria 2005 solamente per la quota che eccede gli oneri per il normale orario di lavoro ed inclusione in modo figurativo nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili dei rimborsi delle altre amministrazioni. Sono queste le principali novità per il personale degli enti locali. Le prime due sono contenute nel decreto legge n. 113/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 giugno: La terza è contenuta nella deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 23 dello scorso 20 giugno.
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Le nuove regole sul diritto di accesso del d.lgs n. 97/2016
Ampliamento in misura assai rilevante del diritto di accesso, che non richiede più l’obbligo della motivazione e che può essere esercitato anche con finalità di controllo, superamento del piano per la trasparenza, possibile riduzione dei vincoli di pubblicità tramite il sito internet per i comuni fino a 15.000 abitanti e restyling delle disposizioni sulla prevenzione della corruzione. Possono essere così riassunte le principali conseguenze che derivano per le amministrazioni locali dalla entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. Questo provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 dello scorso 8 giugno. Esso riprende la ispirazione del cd freedom of information act ed è il primo decreto attuativo delle disposizioni contenute nella legge n. 124/2015, cd riforma Madia.
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La Contrattazione ed il Fondo 2016
Nella costituzione del fondo del 2016 si devono applicare i vincoli dettati dalla legge di stabilità, per cui non si può superare la consistenza del fondo del 2015 ed occorre operare una decurtazione tenendo conto del personale in diminuzione, tranne che per le capacità assunzionali. Il fondo deve essere costituito entro l’anno ed il contratto decentrato deve parimenti essere sottoscritto entro l’esercizio se si vogliono evitare gli effetti negativi di decurtazione della consistenza delle risorse ad esso destinate derivanti dalla armonizzazione dei sistemi contabili.
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Centrale di committenza e personale nel nuovo Codice degli Appalti
Martedì 19 aprile è entrato in vigore il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, cd nuovo codice degli appalti.
Le assunzioni nel 2016
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Le assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte degli enti locali e delle regioni sono, per le capacità del 2016, destinate all’assorbimento del personale in sovrannumero degli enti di area vasta. Peraltro, proprio in questi giorni tali dipendenti possono indicare le amministrazioni alle quali chiedono di essere assegnati; la loro assegnazione a tali enti sarà disposta per i posti che questi enti hanno inserito nel portale della mobilità sulla base dei criteri previsti dal DPCM del 14 settembre 2015.
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Divieto di incentivazioni dei tecnici per le manutenzioni
Il personale dipendente degli uffici tecnici non può essere destinatario di compensi per le manutenzioni, senza distinzione tra quelle ordinarie e quelle straordinarie. Tale divieto produce i suoi effetti a partire dalle previsioni dettate dal D.L. n. 90/2014. In questa direzione vanno le indicazioni dettate dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 10 dello scorso 23 marzo. La materia sarà radicalmente modificata nelle prossime settimane dalla entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, che limiterà le incentivazioni ai tecnici solamente alle attività di supporto amministrativo, inibendo agli stessi la effettuazione di progettazioni.
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Le assunzioni a tempo indeterminato
Il vincolo della utilizzazione delle capacità assunzionali del 2015 e del 2016 esclusivamente per il personale in sovrannumero degli enti di area vasta, con le connesse limitazioni alla utilizzazione della mobilità volontaria, si applica fino a che nella regione vi siano dipendenti degli enti di area vasta in sovrannumero. Il divieto di effettuare assunzioni di vigili si applica fino a che nella regione vi siano dipendenti della polizia provinciale in sovrannumero.
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