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Prof. Arturo Bianco

Divieto di incentivazioni dei tecnici per le manutenzioni

direttoreIl personale dipendente degli uffici tecnici non può essere destinatario di compensi per le manutenzioni, senza distinzione tra quelle ordinarie e quelle straordinarie. Tale divieto produce i suoi effetti a partire dalle previsioni dettate dal D.L. n. 90/2014. In questa direzione vanno le indicazioni dettate dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 10 dello scorso 23 marzo. La materia sarà radicalmente modificata nelle prossime settimane dalla entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, che limiterà le incentivazioni ai tecnici solamente alle attività di supporto amministrativo, inibendo agli stessi la effettuazione di progettazioni.

Occorre ricordare che, sia per rendere possibile l’applicazione delle nuove disposizioni dettate dal citato D.L. n. 90/2014, sia per dare applicazione alle previsioni che saranno dettate nella riforma del codice degli appalti, le amministrazioni si devono dare uno specifico regolamento. E che fino alla sua entrata in vigore, è da ritenere congelata la possibilità di erogazione di questi compensi. . La citata deliberazione della sezione autonomie espressamente ci dice che “resta ferma la necessità per gli enti locali di adeguare tempestivamente la disciplina regolamentare in materia, nella quale peraltro trova necessario presupposto l’erogazione dei predetti incentivi”.

Si deve altresì ricordare che sulla materia è necessario stipulare un contratto collettivo decentrato integrativo per ciò che riguarda la quantificazione della ripartizione delle risorse tra le varie figure professionali previste dal legislatore. Fermo restando che nel caso in cui qualche attività non sia stata svolta da dipendenti dell’ente ma da professionisti esterni i compensi devono andare in economia al bilancio dell’ente e non possono essere ripartiti tra i tecnici.

Al momento attuale si attende la pronuncia della sezione autonomie per sciogliere l’altro contrasto interpretativo ancora aperto che si è manifestato tra le sezioni regionali di controllo delle Corti dei Conti a seguito delle modifiche introdotte dal DL n. 90/2014: se sia possibile remunerare le altre attività (con particolare riferimento al RUP ed ai suoi collaboratori) nel caso in cui la progettazione sia stata realizzata all’esterno dell’ente, cioè da parte di professionisti privati.

LE MANUTENZIONI STRAORDINARIE

La deliberazione citata della sezione autonomie contiene il seguente principio di diritto  “la corretta interpretazione dell’articolo 93, comma 7 ter, D.Lgs. n. 163/2006, alla luce delle disposizioni recate dal D.L. n. 90/2014 e dei criteri individuati dalla legge delega n. 11/2016, è nel senso dell’esclusione dall’incentivo alla progettazione interna di qualunque attività manutentiva, senza distinzione tra manutenzione ordinaria o straordinaria”.

La soluzione è quella più aderente al dettato letterale della disposizione che per l’appunto esclude le manutenzioni dal novero delle attività che possono essere incentivate per il personale degli uffici tecnici.

Ci viene ricordato che, prima del divieto di incentivazione delle manutenzioni introdotto dal D.L. n. 90/2014 il “consolidato orientamento delle sezioni regionali di controllo in sede consultiva aveva escluso dal novero delle attività incentivabili la manutenzione ordinaria ed aveva riconosciuto il predetto emolumento solo a favore delle attività di manutenzione straordinaria, purchè si fosse resa necessaria un’attività di progettazione”.
Con la novella legislativa “è stato limitato l’ambito dei destinatari del nuovo fondo .. confinandolo alle figure professionali espressamente individuate dalle norme con esclusione di quelle aventi qualifica dirigenziale.. Inoltre la corresponsione dell’incentivo è stata prevista a vantaggio esclusivo dei soggetti che abbiano effettivamente svolto attività di progettazione non rientranti fra le competenze della qualifica funzionale ricoperta, al fine di riconoscere un differenziale retribuito connesso al maggior carico di lavoro e di responsabilità assunto dai dipendenti dei ruoli tecnici per lo svolgimento di tali attività”.

L’intervento legislativo deve essere spiegato “non solo con una finalità di contenimento della spesa ma anche di una sua razionalizzazione”. Da qui la seguente conclusione: il dettato normativo “non lascia spazio ad altri criteri per così dire sussidiari, che finirebbero inevitabilmente per alterare la voluntas legis espressa in nodo inequivoco dal tenore letterale delle disposizioni”.

IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

Sulla materia siamo alle porte di una radicale modifica: entro il 18 aprile dovrebbe infatti entrare in vigore il nuovo codice degli appalti, sulla base delle previsioni dettate dalla legge n. 11/2016 “Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
In questo testo è espressamente prevista, punto rr, una radicale revisione delle disposizioni sulla incentivazione del personale, con il superamento della possibilità di erogare compensi per le attività di progettazione svolte dai dipendenti dell’ente. Ed il nuovo codice degli appalti va ovviamente in questa direzione, consentendo la incentivazione solamente delle attività di supporto amministrativo.

Si deve evidenziare che la citata deliberazione n. 10/2016 della sezione autonomie della Corte dei Conti fa espresso riferimento a questo provvedimento, ancorchè attualmente non è ancora operativo, per sostenere la propria scelta restrittiva nella esclusione dei tecnici dalla incentivazione per lo svolgimento di attività di manutenzione straordinaria.

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