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Prof. Arturo Bianco

Centrale di committenza e personale nel nuovo Codice degli Appalti

direttoreMartedì 19 aprile è entrato in vigore il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, cd nuovo codice degli appalti.

Esaminiamo le principali conseguenze sulla incentivazione del personale degli uffici tecnici e sulla centrale unica di committenza.

LE INCENTIVAZIONI

La materia è disciplinata dall’articolo 113.
Il primo comma stabilisce che debbano essere compresi nel cd quadro economico i seguenti oneri: progettazione, direzione dei lavori, direttore dell'esecuzione, vigilanza, collaudi tecnici e amministrativi, verifiche di conformità, collaudo statico, studi e ricerche connessi, progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti, prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio.

Vanno destinati alla incentivazione del personale dipendente dell’ente risorse non superiori al 2% degli importi posti a base d’asta per lo svolgimento delle seguenti attività: programmazione della spesa per investimenti, verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, responsabile unico del procedimento, direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Una somma pari allo 80% di queste risorse, distinto per ogni opera, deve essere destinato alla incentivazione del RUP e dei dipendenti che svolgono le altre attività di cui appena detto. Questo importo sarà ripartito in base alle scelte contenute nel contratto decentrato e nel regolamento dell’ente. Tale importo è comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’ente.

Alla stessa amministrazione spetta il compito di fissare la misura del taglio di questi compensi in caso di aumento dei tempi di realizzazione e/o di incremento dei costi.
Per la corresponsione occorre l’attestazione da parte del dirigente e/o responsabile delle attività svolte dai singoli dipendenti.

In caso di parti di attività che non sono svolte dai dipendenti la relativa quota va in aumento al fondo per la incentivazione dello svolgimento di queste attività. I dirigenti continuano ad essere esclusi dall’applicazione di questa forma di incentivazione.

La quota residua del 20%, ove già non vincolate direttamente, va alle seguenti finalità: “acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli”, ivi compreso il finanziamento di tirocini formativi e di orientamento, nonchè d’intesa con le Università per dottorati di ricerca. Una parte non superiore ad ¼ di questa somma, cioè lo 80% del 2% destinato alla incentivazione, quindi entro il tetto dello 0,1% dell’importo posto a base d’asta, può essere riconosciuta al personale della centrale unica di committenza.

Assume una notevole importanza innovativa la previsione dell’intervento degli organismi di valutazione per accertare il grado di raggiungimento della realizzazione delle opere, visto che siamo in presenza di un obiettivo strategico: questa valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi alla realizzazione di opere pubbliche.
E’ evidente che le amministrazioni devono adottare un nuovo regolamento e che ciò costituisce condizione per la erogazione di questi compensi.

LE CENTRALI UNICHE DI COMMITTENZA

La materia è disciplinata dagli articoli da 37 a 42.
i singoli enti possono procedere direttamente alla aggiudicazione dei servizi e delle forniture di importo inferiore a 40.000 euro e dei lavori pubblici fino a 150.000 euro, nonché a dare corso agli ordini disposti dalle centrali di committenza. Per potere procedere direttamente nei casi di valori maggiori devono essere in possesso di una qualificazione. Possono inoltre, per forniture e servizi fino alle soglie di cui all’articolo 35 e per lavori fino ad 1.000.000 di euro procedere attraverso “l’ utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a  disposizione dalle centrali di committenza qualificate” ovvero attraverso le procedure ordinarie.

Gli enti non in possesso della qualificazione devono ricorrere a centrali uniche di committenza o ad intese con stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione. I comuni non capiluogo procedono tramite uno dei seguenti strumenti: centrale unica di committenza o soggetti aggregatori qualificati; “unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza”; stazione unica appaltante costituita dagli enti di area vasta. Gli ambiti territoriali ottimali saranno definiti con un DPCM da adottare entro 6 mesi, cioè entro il mese di ottobre. Per i servizi pubblici locali tale ambito coincide con l’ATO.
Le attività delle centrali di committenza sono le seguenti: “aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto  delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori; stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti; gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici”. Ove siano qualificate possono essere utilizzate anche da parte di altri centrali di committenza. La centrale di committenza è responsabile delle attività svolte direttamente.

Sulla base delle previsioni dell’articolo 38 le centrali di committenza, salvo quelle regionali, delle città metropolitane, la Consip, Invitalia ed il Ministero delle Infrastrutture, compresi i Provveditorati regionali, devono ottenere da parte dell’Anac la qualificazione. I criteri attraverso cui ottenere questo riconoscimento sono definiti con uno specifico DPCM da adottare entro la metà del mese di luglio, nonché la data a partire dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione delle centrali di committenza.
In favore della indennità di risultato dei dirigenti e posizioni organizzative, nonché della indennità di produttività dei dipendenti della stazione appaltante, viene destinata una parte del 20% dei compensi destinati alla incentivazione del personale per la realizzazione di opere pubbliche. L’Anac comunica la valutazione positiva delle attività svolte dalla stazione appaltante e costituisce un elemento di cui tenere conto nella valutazione della performance.

Le centrali di committenza possono svolgere attività di committenza ausiliaria. Sono da intendere tali le seguenti: “prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto; 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata; 4)gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata”. Tranne la gestione delle procedure di appalto queste attività possono essere affidate a soggetti privati scelti con gara.
Le comunicazioni devono essere svolte esclusivamente attraverso modalità telematiche.

Viene prevista entro un anno la adozione di misure di revisione delle procedure di gara da parte dei soggetti aggregatori.

Occorre prestare particolare attenzione ad evitare ogni forma di conflitto di interessi, comprendendo anche quelli disciplinati dal codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013.

Possono essere utilizzate anche le centrali di committenza di un altro paese comunitario.

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