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Edizione del 17 Gennaio 2018


Consiglio di Stato sez. V 21/12/2017 n. 6002

Natura endoprocedimentale dell’aggiudicazione provvisoria

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, l’aggiudicazione provvisoria ha natura di atto endoprocedimentale inidoneo a creare affidamenti in capo al concorrente interinalmente individuato come aggiudicatario, rientrando nella fisiologia degli eventi la possibilità che ad essa non segua l’aggiudicazione definitiva, la quale, concludendo il procedimento di gara, crea le condizioni necessarie per l'avvio della successiva fase contrattuale (Cons. Stato, Sez. V, 3/7/2017, n. 3248).
Sino al momento dell’aggiudicazione definitiva la stazione appaltante può sempre riesaminare il procedimento di gara al fine di emendarlo da eventuali errori commessi o da illegittimità verificatesi, senza che ciò costituisca manifestazione, in senso tecnico, del potere di autotutela, il quale, avendo natura di atto di secondo grado, presuppone esaurita la precedente fase procedimentale con l’intervenuta adozione del provvedimento conclusivo della stessa. Ne consegue che il provvedimento di ritiro di un atto infraprocedimentale, quale l’aggiudicazione provvisoria, non soggiace alla disciplina dettata per gli atti di autotutela (ex plurimis Cons. Stato, Sez. V, 20/4/2012, n. 2338; Sez. III, 4/9/2013 n. 4433)


TAR Toscana Firenze sez. I 2/1/2018 n. 17

Rispetto del principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia

L’art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 sancisce, per i contratti sotto soglia, il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; tale principio è ribadito dall’art. 36, comma 2 lett. b, del medesimo decreto legislativo, richiamato nell’avviso esplorativo della stazione appaltante e nella determina di indizione della procedura negoziata.

Nel caso di specie, si imponeva a carico del Comune la seguente alternativa: o non invitare il gestore uscente o, quanto meno, motivare puntualmente le ragioni per le quali si riteneva di non poter prescindere dall’invito. Al contrario, nessuna motivazione è stata fornita sul punto dall’Amministrazione nella determina dirigenziale a contrarre (la quale anzi richiama pedissequamente il criterio di rotazione degli inviti), nell’avviso esplorativo e nella lettera invito, e comunque l'invito rivolto ad un numero di operatori economici (otto) maggiore di quello minimo (cinque) previsto per i servizi e le forniture dall'art. 36, comma 2 lettera b, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 esclude che possa essere ravvisata, nel caso in esame, l'ipotesi della presenza di un numero ridotto di operatori sul mercato.


TAR Sicilia Catania sez. I 22/12/2017 n. 2970

Limiti alla validità della notifica telematica degli atti processuali

Il Collegio ritiene di dover aderire all’orientamento, già espresso in numerose pronunce, anche di questo Tribunale (cfr. T.A.R. Catania, sez. III, 13.10.2017 n. 2401; T.A.R. Venezia, sez. I, 26.10.2017 n. 955; T.A.R. Potenza, sez. I, 21.09.2017 n. 607), secondo cui, ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una Amministrazione pubblica, non può utilizzarsi qualunque indirizzo pec, ma solo quello inserito nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, al quale gli enti avrebbero dovuto comunicarli entro il 30 novembre 2014.
Ne consegue che qualora la notifica telematica sia stata rivolta a un indirizzo diverso – anche se tratto dal sito istituzionale dell’Amministrazione intimata – e quest’ultima non si sia costituita, come nel caso di specie, il ricorso va ritenuto inammissibile, non potendo trovare neppure applicazione l’art. 156 c.p.c.


TAR Sardegna sez. I 4/1/2018 n. 1

Principio della stretta interpretazione letterale delle clausole del bando

Le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara, e ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un´obiettiva incertezza del loro significato letterale; secondo la stessa logica sono comunque preferibili, a garanzia dell´affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara, aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale; nella lettura delle clausole del bando per l´aggiudicazione di un contratto pubblico deve darsi, pertanto, prevalenza alle espressioni letterali ivi contenute, escludendo ogni integrazione interpretativa che porti pretesi significati e ingeneri incertezze nell´applicazione (Consiglio di Stato, sez. V, 12 settembre 2017, n. 4307).


TAR Calabria Catanzaro 16/12/2017 n. 2061

Potere di verifica dell’anomalia delle offerte secondo il nuovo Codice

Quanto alla mancata attivazione del potere di verifica disciplinato dall’art. 97 co. 6 D.Lgs. 50/2016, vanno applicati alla fattispecie in esame i principi interpretativi, oggetto di orientamenti consolidati, secondo cui: il potere di avviare la verifica della fondatezza del sospetto di anomalia ha natura tecnico-discrezionale e deve comunque tener conto della globalità dell’offerta, ostandovi una valutazione parcellizzata dei singoli elementi; essa mira non a ricercare specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, ma ad accertare, in base alla natura della prestazione corrispettiva oggetto di appalto, la “serietà” dell’offerta nel suo complesso; ne consegue che il sindacato giudiziale attiene alla verifica della logicità e ragionevolezza dell’istruttoria, senza alcun potere di sostituzione del “merito” della valutazione che è riservata all’amministrazione


TAR Campania Napoli sez. VIII 15/12/2017 n. 5911

Possibilità di prescrivere il sopralluogo negli atti di gara e criteri applicativi verso le RTI

Come evidenziato dalla condivisibile giurisprudenza, pur in assenza di disposizioni specifiche al riguardo nel nuovo Codice degli Appalti, l’art. 79, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, nel disciplinare i termini per la presentazione delle offerte di gara, prevede espressamente “ --- Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi….”, così confermando la generale possibilità di prescrivere il sopralluogo negli atti di gara e, anzi, estendendone la portata applicativa rispetto al precedente assetto normativo (art. 106 d.P.R. n. 207/2010), dal momento che il citato art. 79 è applicabile indistintamente tanto ai lavori quanto ai servizi (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III, 12 aprile 2017 n. 4480 cit.). (…) Al riguardo, in casi analoghi, la giurisprudenza ha chiarito che l’obbligo di eseguire il sopralluogo posto a carico dei soggetti partecipanti non può che riferirsi a ciascun concorrente che costituirà il RTI e l’attestato di sopralluogo, la cui mancanza determina l’esclusione dalla gara, deve riferirsi a tutte le imprese partecipanti.

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