LE CAPACITA’ ASSUNZIONALI PER LE STABILIZZAZIONI
Anche il 50% del taglio che l’ente opera sulla spesa media per le assunzioni flessibili del triennio 2015/2017 deve essere destinato ad assunzioni con procedure ordinarie?
Le capacitò assunzionali che gli enti possono destinare alle stabilizzazioni ex articolo 20 del D.Lgs. n. 75/2017 hanno due provenienze: fino al 50% delle capacità assunzionali dell’ente del triennio 2015 e 2017 e fino al 100% della spesa media per le assunzioni flessibili del triennio 2015/2017. Tale seconda voce può essere destinata per intero alle stabilizzazioni