Le progressioni alle nuove posizioni di progressione economica introdotte dal CCNL 21.5.2018 possono essere effettuate con decorrenza non retroattiva rispetto allo 1.4.2018. Se il contratto che le consente è firmato nel 2019, sulla base dei principi di carattere generale, non si può dare corso a progressioni prima dello 1 gennaio 2019.