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Dott. Stefano Usai

La nuova legge di stabilità e le novità in tema di appalti (seconda parte)

llppNella prima parte  del contributo, l’attenzione è stata focalizzata sulle innovazioni – apportate con la legge di stabilità (nel prosieguo anche legge 208/2015) in tema di acquisti centralizzati – ed in particolare,  la franchigia dei 40 mila euro quale fascia esente dall’obbligo di accorpare i procedimenti di gara secondo i moduli organizzativi stabiliti nel comma 3-bis dell’articolo 33 del codice,  ora estesa ad ogni comune non capoluogo di provincia a prescindere dalla dimensione abitativa -, l’introduzione di un importo minimo (fino a 1.000 per acquisto di beni e servizi) totalmente svincolato dall’obbligo dell’acquisto attraverso (per gli enti locali) una delle forme  di mercato elettronico e non necessariamente il MEPA.

Infine, l’ultima questione affrontata ha riguardato la calibratura degli obblighi di acquisizione di alcune particolari categorie merceologiche indicate nel comma 7, articolo 1, della legge 135/2012 (conosciuta anche  come seconda spending review),

In questa seconda (ed ultima) parte ci si soffermerà sulle modifiche sostanziali in  tema di nuovi obblighi della p.a. (compresi i comuni) di approvvigionarsi negli acquisti di beni e servizi dalla Consip e dai soggetti aggregatori (ovvero centrali di committenza qualificate);  quindi verrà esaminato il nuovo obbligo di acquisti dai soggetti citati e dalle centrali di committenza dei prodotti informatici e servizi di connettività con limitate possibilità di deroga ed infine la nuova programmazione obbligatoria – almeno per volumi di acquisti superiori al milione di euro -  per gli acquisti di beni e servizi.

Il ricorso a Consip ed ai soggetti aggregatori anche per gli enti locali  

E’ noto che il decreto legislativo 66/2014 (convertito con modifiche nella legge 89/2014) c.d. anche terza spending review   prevede l’obbligo di gran parte del comparto della pubblica amministrazione di acquistare beni e servizi dalla Consip e dai soggetti aggregatori in caso di superamento di certe soglie – individuati (comprese le soglie oltre le quali scatta l’obbligo di approvvigionamento)  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto citato – evidenzia la norma -  l'Autorità nazionale anticorruzione non rilascerà  il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli obblighi di approvvigionamento  “non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore”.

Questa disposizione, inizialmente (ante legge di stabilita)  non prevedeva anche l’obbligo di approvvigionamento dai soggetti citati per gli enti locali.

Tale estensione è avvenuta con il comma 499, articolo 1, della legge di stabilità, lett. d).

Si tratta di un obbligo – come detto a pena di non rilascio del CIG e quindi di nullità del relativo contratto – non negoziabile nel senso che la norma, attualmente, non ha previsto alcuna deroga.

Ovviamente vanno considerati i casi in cui il bene/ servizio non sia previsto nel decreto, non risulti adeguato oppure la prestazione da conseguire risulti  di importo inferiore alle soglie oltre le quali scatta l’obbligo dell’approvvigionamento da tali soggetti giuridici.  

Programmazione obbligatoria per importi superiori al milione di euro

Il comma 505, articolo 1, della legge di stabilità -  a differenza di quanto previsto nelle bozze delle legge di stabilità – non  abroga più l’art. 271 del regolamento attuativo sulla programmazione facoltativa ma, a questa, ne aggiunge una obbligatoria.

La programmazione obbligatoria biennale con aggiornamenti annuali si impone “al fine di favorire la trasparenza, l’efficienza e la funzionalita’ dell’azione amministrativa”per volume d’acquisto unitario superiore al milione di euro.

Il programma dovrà essere approvato entro ottobre – in realtà si ritiene che tale scadenza dovrà poi essere adeguata al termine di presentazione del documento unico di programmazione, previsto entro il 31 luglio del 2016 -  a pena di “responsabilita’ amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell’attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance”.  

Il programma biennale, deve essere predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi,  e deve indicarele prestazioni oggetto dell’acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche”.

Mentre, l’aggiornamento “annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l’anno di riferimento”.

A similitudine di quanto previsto per la programmazione triennale dei lavori pubblici, anche per la p programmazione biennale e per gli aggiornamenti è previsto un rigoroso meccanismo di pubblicazione.

In particolare,  i programmi  “sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonche’ pubblicati sul profilo delcommittente dell’amministrazione e sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l’Autorita’ nazionale anticorruzione”.

Così come previsto per  la programmazione facoltativa (art. 271 del regolamento attuativo del codice, che le bozze della legge di stabilità abrogavano)  eventuali acquisti non compresi nello schema approvato dalla giunta (e poi approvato dal Consiglio) non possono “ ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni”.

Da questa disciplina rigorosa si  affrancano le acquisizioni di beni e servizi che si rendono necessarie per far fronte a situazioni di pericolo determinate da  “eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari”.

I dati della programmazione devono  essere trasmessi al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori (di cui all’articolo 9 del d.l. 66/20144 convertito con legge 89/2014) ai fini della predisposizione dell’elenco di beni e  servizi e correlate soglie  - di cui si è detto sopra – al superamento delle quali è obbligatorio, ora anche per gli enti locali, approvvigionarsi presso Consip o soggetto aggregatore.  

Al Tavolo tecnico,   “sono altresi’ comunicati e pubblicati con le medesime modalita’ nel loro testo integrale tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprieta’ del committente o del fornitore di beni e servizi”.

Tale comunicazione riguarda anche  i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la fornitura alle amministrazioni pubbliche di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro.

La programmazione facoltativa

Come si è ripetuto, la versione definitiva del comma 505 non abroga più la programmazione facoltativa disciplinata nell’articolo 271 del regolamento “limitatamente agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro”.

Si tratta di una programmazione la cui disciplina può essere modellata – in quanto compatibile – su quella dei lavori pubblici.  Ovviamente, punto debolissimo di tale previsione è la circostanza che non risulti obbligatoria e, chiaramente, con una moltitudine di adempimenti rischia seriamente, la previsione, di restare semplice lettera morta.

Nuovi obblighi per gli acquisti di prodotti  informatici e servizi di connettività

Per l’acquisto di  beni e i servizi informatici e di connettività “le amministrazioni pubbliche e le societa’ inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196” e quindi anche i comuni e le unioni di comuni “provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali”.

Prescrizione contenuta nel comma 512 e che, come sottolineato negli atti tecnici di lettura delle Camere, introduce una sorta di nuova categoria merceologica (come il comma 7, articolo 1 della legge 135/2012) con vincoli  procedurali di maggiore intensità.

Come detto nel precedente contributo (del 15 gennaio 2016, sul sito di Oggi Pa), mentre le categorie merceologiche di cui al comma 7, articolo 1 della legge 135/2012 possono essere acquisiti anche con  gara ad evidenza pubblica a condizione di ottenere precisi  risparmi finanziari, tale prerogativa non è consentita per i prodotti di beni informatici e servizi di connettività.

Per questo tipo di approvvigionamenti, il legislatore ha previsto limitatissime deroghe    che debbono essere specificatamente autorizzate dall’organo di vertice amministrativo  dell’amministrazione interessata. Nel caso dei comuni, evidentemente, il segretario comunale o il diretto  generale (laddove presente).

In questo senso, il comma 516 puntualizza che le amministrazioni obbligate (elenco ISTAT) possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità” predette  “esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo”.

Il regime delle  deroghe

E’ piuttosto netto l’ambito delle deroghe al nuovo obbligo di approvvigionamento dai soggetti predetti.

In primo luogo la deroga è ammessa qualora il servizio/bene non sia disponibile - in questo caso pertanto non  sare più sufficiente l’attestazione del RUP perché la deroga deve essere autorizzata dal segretario - ; ulteriore ipotesi sono determinate dal caso in cui il bene/servizio   “non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa”.

Tutte  queste circostanze, pertanto, dovranno risultare ben declinate nella determinazione a contrattare che avvia il procedimento di acquisto.

Inoltre, gli approvvigionamenti effettuati in deroga devono essere comunicati all’Autorità’ nazionale anticorruzione e all’Agid.

Il comma 517 puntualizza che la mancata osservanza delle disposizioni sintetizzare sopra,  rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

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