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La Circolare INPS n. 96 del 21/8/2020 e le indicazioni in merito all’attuazione delle nuove misure di riduzione della pressione fiscale a partire dal 1/7/2020

di Pierluigi Tessaro

L’INPS, con la Circolare n. 96 del 21/8/2020, ha inteso fornire alcuni  chiarimenti in merito alle recenti misure adottate dal Governo di riduzione del cuneo fiscale.In particolare, nel documento sono state evidenziate le modalità di erogazione del nuovo trattamento integrativo dei redditi (T.I.R.), che, a partire dal 1/7/2020, ha sostituito il precedente Bonus “Renzi”.Dopo l’illustrazione del quadro normativo di riferimento, la Circolare ha affrontato vari punti, fra cui le condizioni necessarie per l’accesso ai benefici fiscali, i requisiti soggettivi per poterne fruire, i soggetti beneficiari e quelli esclusi, la verifica dei limiti reddituali, gli adempimenti del sostituto d’imposta, la procedura di determinazione del trattamento integrativo, i conguagli di fine anno, la C.U. 2021, e le comunicazioni che il contribuente dovrà effettuare all'istituto previdenziale in caso di rinuncia al T.I.R.

Le modalità di spettanza del T.I.R. sono state indicate al punto 2 della Circolare, che, richiamando l’articolo 1 del D.L. n. 3/2020, ha previsto il riconoscimento in via automatica del beneficio da parte dei sostituti d’imposta, nella misura di € 600 per il secondo semestre 2020, e di € 1.200 per l’anno 2021, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, possessori di un importo complessivo non superiore ad € 28.000 annui, ed aventi un’imposta lorda superiore alle detrazioni da lavoro previste dall’articolo 13, comma 1, del D.P.R. 917/86.

Il T.I.R. non concorre alla formazione del reddito complessivo, e viene attribuito a partire dalle prestazioni rese dal 1/7/2020, in rapporto al periodo di lavoro svolto.

Nel medesimo punto, l’INPS precisa che l’erogazione dell’ulteriore detrazione, prevista dall’articolo 2 del D.L. n. 3/2020, potrà avvenire secondo due distinte modalità, previste dallo stesso decreto, per le prestazioni rese dal 1/7/2020 al 31/12/2020.

In particolare, il riconoscimento del beneficio dovrà essere calcolato, a seconda del reddito percepito, in questo modo:

  1. a) se l’ammontare del reddito complessivo annuo sarà superiore ad € 28.000, ma non ad € 35.000, la formula dovrà essere la seguente:
  • € 480, aumentato del prodotto tra € 120 e l’importo corrispondente al rapporto tra € 35.000, diminuito del reddito complessivo, ed € 7.000;
  1. b) se, invece, il reddito complessivo annuo sarà superiore ad € 35.000, ma non ad € 40.000, il conteggio sarà il seguente:
  • € 480 per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di € 40.000, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di € 5.000.

L’INPS precisa, inoltre, che l’ulteriore detrazione sarà prevista solo per il secondo semestre dell’anno 2020, ma non per il 2021.

Tutto ciò in previsione di una riforma strutturale del sistema delle detrazioni fiscali.

Infine, lo stesso punto 2 prevede le condizioni per la salvaguardia dei soggetti incapienti, per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nel 2020 a causa delle conseguenze connesse all’emergenza derivante da Covid-19.

Nel punto 3 vengono evidenziate le condizioni necessarie per l’accesso ai benefici fiscali, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi per la fruizione.

Fra i soggetti beneficiari ritroviamo, fra gli altri, i percettori di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1 e comma 2, lett. b), del TUIR, ed i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui al comma 1 dell’articolo 50, del TUIR.

Sono, invece, esclusi dai benefici fiscali in argomento, per espressa previsione normativa, i titolari dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, i titolari di redditi assimilati a lavoro dipendente diversi da quelli richiamati dallo stesso decreto legge, nonché i titolari di redditi professionali e i redditi prodotti da titolari di partita IVA in forma autonoma o di impresa.

In sede di conguaglio fiscale di fine anno, il sostituto d’imposta dovrà verificare la spettanza del beneficio provvedendo a recuperare le somme corrisposte.

Se la somma indebita sarà superiore ad € 60, il recupero dovrà essere effettuato in 8 rate di pari ammontare, a partire dalla prima rata di pagamento della prestazione che sconta gli effetti del conguaglio.

I benefici fiscali corrisposti nel corso del 2020 dovranno poi essere indicati dal sostituto d'imposta nella C.U. 2021.

Nel caso in cui il contribuente dovesse aver percepito un credito non spettante, dovrà poi restituirlo in sede di dichiarazione dei redditi.

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