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L’APPROVAZIONE DELLA C.U. 2021 – IL PROVVEDIMENTO N. 13088 DEL 15/1/2021 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

di Pierluigi Tessaro

Con il provvedimento prot. n. 13088 del 15/1/2021, l’Agenzia delle Entrate ha definitivamente approvato lo schema relativo alla certificazione unica 2021, le istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Viene unificata al 16 marzo 2021 sia la consegna delle C.U. sintetiche a favore dei lavoratori dipendenti, sia l’invio telematico delle C.U. ordinarie all’Agenzia delle Entrate.

Rimane fissata al 31 ottobre 2021 la data di trasmissione delle C.U. contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili attraverso la dichiarazione dei redditi precompilata.

Il termine slitta tuttavia al 2 novembre 2021, in quanto il 31 ottobre cadrà di domenica.

Nello specifico, la certificazione unica dovrà essere obbligatoriamente adottata dai soggetti:

  • - che nel 2020 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenute alla fonte;
  • - che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL;
  • - che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS;
  • - titolari di posizione assicurativa INAIL;
  • - tutte le Amministrazioni che operano come sostituto di imposta.

Gli stessi dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate, oltre al flusso telematico, anche:

  • - il frontespizio, nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
  • - il Quadro CT, dove vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

Il nuovo modello riporta le diverse novità fiscali introdotte nel corso del 2020, con particolare riferimento al D.L. n. 3/2020 in materia di riduzione del cuneo fiscale, e l’adozione, a partire dal 1/7/2020, del trattamento integrativo dei redditi e l’ulteriore detrazione fiscale in sostituzione del “vecchio” bonus Renzi.

Al trattamento integrativo dei redditi è stata dedicata un’apposita sezione, presente nei campi 400 e seguenti, mentre l’ulteriore detrazione fiscale dovrà essere indicata al punto 368.

Riprendendo quanto indicato nella circolare n. 29/E del 15/12/2020, l’annualità dovrà essere suddivisa con l’indicazione, al punto 13, dei giorni riferiti al primo semestre, con un massimo di 181 giorni, mentre al punto 14  dovranno essere indicati i giorni riferiti al secondo semestre (massimo 184 giorni).

Il premio di 100 euro, di cui all’articolo 63 del D.L. n. 18/2020, erogato a favore dei dipendenti presenti fisicamente in servizio nel mese di marzo 2020, dovrà, invece, essere indicato al punto 476.

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