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Dott. Francesco Disano

Ulteriore  deroga  alla  legge  Fornero  con  la  “settima  salvaguardia“  

pensioniprevSulla  Gazzetta  Ufficiale – Serie Generale  n. 302  del  30.12.2015 – Supplemento  ordinario-  è’  stata   pubblicata  la legge  28.12.2015,  n.208 (c.d. “legge  di stabilità  per l’anno 2016”) che, all’interno del suo  unico articolo composto  da  ben  999 commi,  estende , tra l’altro, i benefici in  materia  di deroghe  alla  riforma  Fornero  in favore  di ulteriori 26.300  dipendenti.

I  benefici   sono  riconosciuti  nel  limite  massimo   di 243,4  milioni  di  euro per  l’anno  2013,  999,8 milioni di  euro per  l’anno  2014,   1.871,4  milioni di  euro per  l’anno  2015, 2.380,00  milioni di  euro per  l’anno  2016,  2.051,1 milioni di  euro per  l’anno  2017,  1.340,3  milioni di  euro per  l’anno  2018,  583,3  milioni di  euro per  l’anno 2019,  29 4,1  milioni di  euro per  l’anno  2020 ,  138,00 milioni di  euro per  l’anno  2021,  73,00 milioni di  euro per  l’anno  2022   e   8,9   milioni di  euro per  l’anno  2023 .

Con il comma 265, dell’art. 1, la  legge  n. 208/2015,  esplicita  le condizioni  necessarie  che ( in riferimento alle categorie di dipendenti che maturano i requisiti per  il  pensionamento   successivamente  alla data   del  31.12.2011 ) continuano ad  applicarsi  in  materia  di requisiti  di accesso e  di  regime  delle   decorrenze vigenti  prima  dell’entrata  in vigore  dell’art. 24  della  legge 22.12.2011, n, 214 .  In particolare,  la  lettera  d)  del  sopra  citato  comma 265 prevede  che   le  disposizioni  in parola  continuano ad applicarsi   “  nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e – ter ), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con  disabilità  grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011” .

Il Ministero  del lavoro e  della politiche  sociali, con una  sua  propria  circolare,   la  n. 36 datata 31.12.2015, ha  proceduto a fornire  tutte  le  utili  indicazioni operative in merito alle modalità ed alla tempistica  di  applicazione  delle disposizioni  contenute  nel precitato comma 265  della  legge  n. 208/2015.

L’Inps, una  settimana  dopo,  a  mezzo della circolare n. 1  recante  la data   08.01.2016 ,  illustra  le  novità   contemplate  dall’art. 1, commi  da  263  a  270,  della  legge  di stabilità 2016 e   fornisce  le  istruzioni  operative  per  la applicazione  delle   disposizioni   riguardanti le  tipologie  di dipendenti  ed  i  criteri  di  ammissione  alla  salvaguardia,  nonché le  modalità  ed  il termine  di  presentazione  dell’istanza  di   acceso al beneficio .

Per  quel  concerne le  pubbliche  amministrazioni in generale,  hanno la  facoltà  di   accedere  al trattamento  pensionistico, secondo i vecchi requisiti, i dipendenti che,  nel corso dell´anno 2011, risultavano :

>   essere in congedo per  assistere  figli  con  disabilità grave , ai sensi dell´art.42, comma 5, del decreto  legislativo  n.  151  del  26.03.2001.

Questi soggetti dovranno   perfezionare  il diritto alla quiescenza secondo la disciplina  pre- Fornero,  entro quattro  anni dall´entrata in vigore della legge  n. 214/2011 .

Nello specifico,  ciò  è possibile  a  condizione che  si  maturino i  requisiti anagrafici e  contributivi utili a comportare la decorrenza  del trattamento  pensionistico entro il  sessantesimo  mese  ( 5 anni ) successivo alla  data  di  entrata in vigore  della legge  n. 214/2011; più  precisamente   ed in  modo  esplicito,  entro  il  06.01.20017 .

Viene, altresì, fatto presente  che il trattamento  di  quiescenza non potrà,  in ogni caso, avere  decorrenza anteriore  al  1°  gennaio  2016    e  ciò  in  quanto la  norma stabilisce  che  gli  stessi  non  possono  avere  decorrenza  anteriore  alla  sua  entrata  in  vigore .

Gli  interessati alla salvaguardia dovranno  presentare   la  relativa istanza di accesso al beneficio presso le relative  Direzioni territoriali del lavoro competenti in base alla residenza degli stessi, ove sono state istituite e rese operative le Commissioni competenti ad esaminare le istanze medesime.
A corredo della  istanza, dovrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 2000, relativa al provvedimento di congedo di  cui  al decreto  legislativo  n. 151/2001.

Le istanze di accesso al beneficio della salvaguardia devono essere presentate, a  pena  di decadenza,  entro il marzo   2016,  vale a dire  entro 60 giorni dalla data di pubblicazione  della norma sulla Gazzetta Ufficiale .

Il  relativo  monitoraggio sarà  curato  dall’Inps e  sarà  effettuato  sulla base della prossimità al  raggiungimento dei  requisiti per  perfezionare il diritto al  primo  trattamento  pensionistico utile  ( tra quota, anzianità  contributiva e vecchiaia ).

Nel caso  in  cui dal  monitoraggio  dovesse  risultare  il  raggiungimento del limite  numerico delle  istanze di  pensione connesso  ai  limiti  finanziari  previsti,  l’Inps – Gestione Dipendenti Pubblici  non procederà  più  nell’esame  ulteriore di domande   finalizzate e  tendenti  ad usufruire  del beneficio  in  questione .

Premesso quanto sopra,  si  reputano  necessarie   alcune  puntualizzazioni :

>  Non  sono  stati  salvaguardati dalla  norma  i  dipendenti  che  nel  corso dell’anno  2011 avevano fruito dei tre giorni di permesso mensile per assistere parenti con gravi disabilità. Lasettima salvaguardia, infatti,  non ripropone più le norme della 4° e 6° salvaguardia, previste dalla legge  n.124/2013 e dalla  legge n. 147/2014o  i  quali nel 2011 erano incongedo, oppure a coloro che avevano fruito deitre giornidi permesso mensiliper assistere parenti disabili in situazione di gravità, previsti rispettivamente dall'articolo 42 del Decreto  legislativo n. 151/2011 e dall'articolo 33 della legge  n.104/1992, di richiedere  l’accesso al pensionamento  con le regole ante-Fornero;

>  al comma 265,  lettera d),  nel  rendere operativa lasettima salvaguardia,  ha  precisato che potranno inoltrare istanza di accesso al  beneficio solamente  coloro  che nel corso del 2011 avevano fruito del congedo biennale di cui all'articolo 42 del Devreto  legislativo  n. 151/2001 ,  a condizione,  peraltro, che il parente assistito risulti essere un  figliodel beneficiario del congedo. Nessun riferimento,  invece,  è  rinvenibile  per coloro che avevano fruito

dei permessi mensili di cui alla predetta legge n. 104/1992  né  per   coloro  i  quali avevano usufruito del  beneficio  di cui all’art. 42  del decreto legislativo  n. 151/2001  per assistere  il  coniuge, o  i  genitori  o  i  fratelli  e le  sorelle  che, perciò, in  questa  occasione,  restano esclusi dal beneficio ; 

>  stante che  il  trattamento pensionistico  dovrà necessariamente ed  obbligatoriamente   decorrere  dal  06.01.2017    e  dovendo  fare  riferimento  alla pregressa normativa,  è  fuor  di dubbio che  occorre  tenere conto della  “ finestra mobile “  che  intercorre  e  che  interessa l’arco temporale  compreso tra la data  della  maturazione del diritto  e  la  data  limite del 06.01.2017, utile al fine di poter usufruire del beneficio  contemplato dalla norma stessa ;

>  parimenti, è  altrettanto  pacifico e  scontato che, in riferimento alla  precitata  pregressa  normativa,  risulta  possibile  perfezione  il  diritto al  trattamento  di  quiescenza   mediante   la  “quota  “ , la   pensione  di  vecchiaia  e  l’anzianità massima  pari  a  40  anni .

A questo  proposito, appare  utile precisare :

a)  “ Quota “  

Se  il diritto si consegue nel corso negli anni  2011  e  2012  la  quota sarà  “ 96 “ ( almeno 60 anni di età  e  36  anni  di  contribuzione  o, in  alternativa,  61  anni  di  età  e  36 anni di contribuzione ).

Se  il diritto si consegue nel corso degli anni  2013,  2014  e  2015   la  quota sarà “ 97,3 “( almeno 61 anni di età  più  3 mesi, per effetto dell’incremento legato alle  speranze  di vita e non  meno  di  36  anni  di contributi o, in  alternativa,  62  anni  di  età più  3  mesi   e  35 anni di  contribuzione ).     Nel  caso  di  acquisizione  del diritto  mediante la  quota ,  il  requisito  dovrà  essere   perfezionato  entro   e  non  oltre  la  data  del  05.01.2016   (con  conseguente   “ finestra di 12  mesi" ) .

b) Pensione di vecchiaia

Se  il diritto si  è conseguito  nel corso negli anni  2011  e  2012  sono  richiesti :

per gli uomini, 65 anni  ed una anzianità minima contributiva pari  ad  anni  20 ;

per le donne,  61 anni  e  20 anni di contribuzione  per  l’anno  2011   e   65 anni  e  20  anni di contribuzione per  l’anno  2012 .

Se il diritto si è  conseguito   negli anni   2013, 2014    o  2015  sono richiesti :

-    sia per  gli uomini che per le  donne  65 anni  e   3  mesi di età anagrafica  ( in conseguenza dell’incremento legato alle  speranze  di vita )  e  sempre  almeno   20  anni  di       contribuzione.   Nel  caso  di  acquisizione  del diritto  per  vecchiaia,  il  requisito  dovrà  essere   perfezionato  entro   e  non  oltre  la  data  del  05.01.2016   (con  conseguente  “ finestra “   di 12  mesi ) .

c) Anzianità massima  di 40 anni  di  contribuzione

Da momento in cui si  maturano i 40 anni  ( 39 anni 11 mesi   e 16  giorni ), occorre  tenere in debito conto la durata  della  “ finestra “  che  , relativamente :

>   all’anno  20012   è  pari   a  12  mesi   più  1 mese ( 13  mesi );

>  all’anno   2013    è  pari    a  12 mesi  più  2 mesi  ( 14 mesi );

>  all’anno   2014  e  2015    è  pari    a  12 mesi  più  3 mesi  ( 15 mesi ).

Ciò è previsto dall’art. 18, comma  22 ter, del decreto legge 06.07.2011, n. 98, convertito in legge 15.07.2011, n. 111.

Nel  caso  di  acquisizione  del diritto  per  anzianità contributiva  pari  ad  anni  40,  il  requisito  dovrà  essere   perfezionato  entro   e  non  oltre  la  data  del  05.10.2015   ( con  conseguente  “ finestra “   di 15  mesi ) .

Quanto sopra esposto, è  da tenere  nella  massima  evidenza , in relazione  alla  decorrenza  del trattamento pensionistico che non può porsi oltre la data del 06.01.2017.

 Per maggior chiarezza ,  si  evidenzia  il caso concreto  di due soggetti che  nel corso dell’anno 2015   hanno  maturato   i  40  anni di  contribuzione .

1° caso   

Dipendente che perfeziona il requisito  dei 40  anni   entro la data  del  05.10.2015Può accedere  al  beneficio, stante che  successivamente  al 05.10.2015 la finestra  mobile  sarà  pari  a 15 mesi, con conseguente  decorrenza della  pensione  dal  06.01.2017 , prima  cioè  della   “ fatidica “  data  del 06.01.2016 .2° caso

Dipendente che perfeziona il requisito  dei 40  anni  alla data  del  06.10.2015Non potrà accedere  al  beneficio ,  stante che successivamente  al 06.10.2014    la finestra  mobile  sarà  pari  a 15 mesi, con conseguente  decorrenza della  pensione  dal  07.01.2017 , oltre  cioè  il termine  fissato del 06.01.2017 . 

In  conclusione, in questo  specifico caso,  il requisito  pensionistico dovrà  necessariamente  essere  conseguito   entro   e   non oltre  la  data   del   05.10.2015 .

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