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GLI INCARICHI DIRIGENZIALI

di Arturo Bianco

Si deve ritenere che la durata minima degli incarichi dirigenziali, compresi quelli conferiti a tempo determinato, sia triennale. Le amministrazioni possono dare corso ad assunzioni a tempo determinato di dirigenti esterni solamente se non vi sono analoghe professionalità all’interno dell’ente, anche come categoria D per gli incarichi dirigenziali. Sono queste le più recenti indicazioni dettate dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e dei tribunali amministrativi.

LA DURATA

La durata degli incarichi dirigenziali a tempo determinato deve ritenersi fissata in almeno 3 anni, anche nel caso di cessazione dall’incarico del vertice politico che ha conferito lo stesso, in quanto la scadenza anticipata è costituzionalmente legittima solamente per gli incarichi di vertice. Una tale limitazione allo spoil system è da ritenere figlio “dell’attuale e granitico quadro giurisprudenziale”. Possono essere così riassunte le principali indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna n. 220/2021.
Viene evidenziata una condizione di antinomia tra le disposizioni dettate dall’articolo 19, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e dall’articolo 110, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000. La prima disposizione, con riferimento agli incarichi dirigenziali conferiti in tutte le PA stabilisce la durata minima di 3 anni e quella massima di 5; la seconda, con riferimento agli incarichi dirigenziali a tempo determinato fissa la durata massima del mandato amministrativo del Sindaco o del Presidente della provincia. Viene ricordato che le sezioni di controllo della magistratura contabile hanno chiarito che, in materia di applicazione delle previsioni dettate dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, le singole amministrazioni hanno spazi di autonomia (Lombardia n. 308/2010) ed hanno implicitamente ammesso che “la durata del rinnovo o della proroga potesse essere infratriennale” (Puglia n. 125/2013).

La sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 478/2014 ha ritenuto applicabili agli enti locali i principi dettati dal d.lgs. n. 165/2001 ed ha, di conseguenza, ritenuto che anche gli incarichi dirigenziali conferiti a tempo determinato dal Sindaco siano assoggettati al vincolo della durata almeno triennale, anche nella ipotesi di cessazione del vertice politico.

La sezione lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2510/2017, hanno fissato i limiti del conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, stabilendo che il principio per cui essi scadono con la interruzione del mandato del vertice politico che li ha conferiti si applica solamente per quelli più elevati.

La sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 11015/2017 ha chiarito che “le uniche ipotesi di applicazione della decadenza automatica sono quelle nelle quali si riscontrano i requisiti della apicalità dell’incarico e della fiduciarietà della scelta del soggetto da nominare, con la ulteriore specificazione che la componente fiduciaria deve essere intesa coma preventiva valutazione di consonanza politica e personale con il titolare dell’organo politico nominante”.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 34/2010 ha chiarito che sono in contrasto con l’articolo 97 della Costituzione le disposizioni che consentono la utilizzazione del cd spoil system per gli incarichi dirigenziali “non apicali ovvero a titolari di uffici amministrativi per la cui scelta l’ordinamento non attribuisce rilievo esclusivo o prevalente al criterio della personale adesione del nominato agli orientamenti politici del titolare dell’organo che nomina”.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2007 ha aggiunto che si deve considerare consolidata la lettura per cui “i meccanismi di cessazione anticipata con riferimento a funzioni dirigenziali non apicali si pongono in contrasto con l’articolo 97 della Costituzione”. Nella stessa direzione si possono citare le sentenze della Consulta n. 124/2011, n. 224/2010, n. 390/2008, n. 351/2008, n. 104/2007, n. 103/2007, n. 223/2006 e n. 304/2010.

L’ASSENZA DI PROFESSIONALITA’ INTERNA

Un ente che conferisce incarichi dirigenziali a tempo determinato deve preventivamente valutare che non vi siano analoghe professionalità all’interno dell’amministrazione, anche tra il personale di categoria D. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nella sentenza della seconda sezione del Tar del Lazio n. 2479/2021.

Leggiamo testualmente che “l’impossibilità di rinvenire professionalità nei ruoli dell'Amministrazione deve intendersi nel senso che la ricerca all'esterno deve seguire l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti in capo a soggetti già appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione e, quindi, anche tra i funzionari direttivi di categoria D, in caso di vacanza in organico di personale dirigenziale (cfr. Cons Stato, V, 17.7.2020, n. 4600).. l’amministrazione, in caso di vacanza di incarichi dirigenziali, debba cercare di rinvenire professionalità nei propri ruoli non solo per ridurre i costi, ma anche al fine di valorizzare il capitale di risorse umane a sua disposizione e, quindi, solo dopo aver constatato l’inesistenza delle professionalità richieste, possa cercare di reperirle all’esterno”. Non è sufficiente, anche alla luce delle specifiche disposizioni regolamentari in vigore nell’ente, il ricorso alla procedura del cd interpello aperto: in questo caso infatti “la verifica dell’esistenza di professionalità interne

sarebbe posticipata alla ricerca di professionalità esterne e che i dirigenti dell’ente si troverebbero a competere per posizioni per le quali hanno i requisiti con soggetti esterni.. un simile modus procedendi appare contraddittorio anche rispetto ai principi di economicità, efficacia ed efficienza a cui deve essere informata l’attività della P.A., atteso la valutazione dei candidati da parte della Commissione potrebbe essere del tutto inutile e verrebbe posta nel nulla a fronte dell’esistenza di soggetti interni al proprio ruolo in possesso dei requisiti per ricoprire le posizioni oggetto degli avvisi, con dispendio ingiustificato di risorse umane e finanziarie”.

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