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LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025 IN MATERIA DI PREVIDENZA E FISCO

di Pierluigi Tessaro

La legge di Bilancio 2025, n. 207 del 30/12/2024, ha previsto alcune novità in materia previdenziale e fiscale, confermando, nel contempo, alcune misure già attuate nel 2024.

L’articolo 1, comma 2, ha reso strutturali le tre aliquote Irpef (23%, 35% e 43%) previste dal D.lgs. n. 216/2023, in vigore temporaneamente nel 2024.

Confermate per il 2025 anche altre misure fiscali disposte per il 2024, ovvero detrazioni da lavoro dipendente, trattamento integrativo dei redditi, “no tax area” fino a € 8.500 per i titolari di redditi da lavoro dipendente e di taluni assimilati.

Le novità per il 2025 riguardano gli esoneri contributivi, ora modificati in fiscali e attribuiti ai lavoratori dipendenti con l’erogazione di una somma integrativa fino a € 20.000 (art. 1, comma 4) o di un’ulteriore detrazione fiscale in caso di redditi superiori a € 20.000 e fino a € 40.000 (art. 1, comma 6).

In particolare, ai contribuenti con redditi da lavoro dipendente viene riconosciuta un’indennità variabile determinata nella seguente misura:

  • - fino a € 8.500 una percentuale del 7,1%;
  • - da € 8.501 a € 15.000 una percentuale del 5,3%;
  • - da € 15.001 a 20.000 una percentuale del 4,8%.

In caso di reddito imponibile compreso fra € 20.001 e € 32.000, al lavoratore spetterà una detrazione fissa pari a € 1.000 per l’intero anno, proporzionata al periodo di lavoro.

Oltre € 32.000 la detrazione diminuirà progressivamente fino ad azzerarsi al raggiungimento di € 40.000.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo annuo rileva anche la quota esente relativa al reddito agevolato dei c.d. lavoratori «impatriati», mentre non rileva il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Nel caso in cui la somma integrativa o l’ulteriore detrazione fiscale risultasse non spettante, in sede di conguaglio fiscale si dovrà procedere al recupero integrale dell’importo fino a € 60, in un’unica soluzione.

Se superiore a € 60, l’importo verrà rateizzato in 10 rate di pari ammontare.

La modifica, per il 2025, del riferimento dell’imponibile, da previdenziale a fiscale, risulta particolarmente importante per diversi motivi:

  • - l’innalzamento del tetto annuo da € 35.000 a € 40.000;
  • - la possibilità di recuperare gli sgravi persi in uno o più mesi.

Come noto, fino al 31/12/2024, il superamento dell’imponibile previdenziale mensile di € 2.692 portava alla perdita totale dello sgravio del 6% per il dipendente, che non aveva più alcuna possibilità di recuperarlo successivamente.

Ora, invece, è possibile recuperare l’importo eventualmente non erogato, se spettante, ad esempio, in caso di erogazione del saldo produttività dell’anno precedente, e/o liquidazione incentivi per funzioni tecniche, e/o per cumulo di lavoro straordinario, ecc., in sede di conguaglio di fine anno, essendo cambiata la natura del beneficio, da contributivo a fiscale.

L’articolo 1, comma 11, della legge di Bilancio 2025 introduce, inoltre, delle novità anche per quanto riguarda le detrazioni per i figli a carico ponendo un tetto di 30 anni di età dei figli per poter ricevere il beneficio in busta paga, fatta salva l’eventuale disabilità del figlio, ai sensi dell’articolo 5 della Legge n. 104/92.

A decorrere dal 1/3/2022, le detrazioni per i figli di età inferiore a 21 anni sono state inglobate dall’assegno unico e universale, e, quindi, per il 2025 è stata ulteriormente ridotta la spettanza di tale detrazione, considerando che ora il riconoscimento dei figli è circoscritto tra quelli di età pari o superiore a 21 anni e inferiore a 30 anni, salvo il caso di disabilità.

Un’ulteriore modifica riguarda la detrazione “per altri familiari a carico”, prevista dall’articolo 12, comma 1 D del TUIR, che ora compete ai soli ascendenti conviventi con il contribuente (genitori, nonni, bisnonni), al quale viene riconosciuta una detrazione teorica massima pari a € 750 (comma 11, lettera a), comma 2) per ciascun ascendente convivente, da ripartire pro quota fra coloro che hanno diritto alla detrazione.

Viene esclusa la possibilità di beneficiare delle detrazioni per familiari a carico per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’unione Europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero (comma 11, lettera b).

Per quanto riguarda lo sgravio contributivo per le lavoratrici madri, escluse quelle con rapporti di lavoro domestico, la legge di Bilancio 2025 ha introdotto un nuovo esonero a loro favore, parziale e non totale, in caso di reddito imponibile non superiore a € 40.000 annui.

L’INPS, con il Messaggio n. 401 del 31/1/2025 ha precisato che, a partire dal 1/1/2025, l’esonero contributivo indicato all’articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024 e previsto fino al 31/12/2024 alle lavoratrici con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato madri di due figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni, ora non può più essere riconosciuto.

Per quanto riguarda, invece, lo sgravio previdenziale di cui all’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024, corrisposto in favore delle lavoratrici madri di tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni, titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, l’istituto previdenziale ha chiarito che il beneficio può essere applicato fino al 31/12/2026 e che può essere attribuito, inoltre, anche nelle ipotesi in cui la nascita, o l’affido, o l’adozione del terzo figlio (o successivo) si verifichi nel corso delle annualità 2025-2026, a decorrere dal mese di nascita, sempre che la lavoratrice madre risulti titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Le nuove disposizioni indicate all’articolo 1, commi 219 e 220 della legge di

Bilancio n. 2025 hanno stabilito a favore delle lavoratrici dipendenti un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico delle stesse lavoratrici, purché il reddito imponibile ai fini previdenziali non risulti superiore a € 40.000 su base annua.

Il comma 219 prevede che le lavoratrici “devono essere madri di due o più figli e l’esonero contributivo spetta fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo; a decorrere dall’anno 2027, per le madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 l’esonero di cui al presente comma non spetta alle lavoratrici beneficiarie di quanto disposto dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

Al momento si è, però, in attesa della disciplina attuativa, che verrà stabilita da un apposito decreto del Ministro Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Informazioni aggiuntive

  • Profilo Autore: Esperto nella gestione economica e contabile delle risorse umane nella P.A.
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