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Prof. Arturo Bianco

I chiarimenti ARAN su posizioni organizzative, assenze e reperibilità

direttorePossibilità di riconoscere la posizione organizzativa nel caso di convenzioni con impegno inferiore a 18 ore alla settimana, legittimità del riconoscimento dei permessi anche all’ultimo momento; maggiorazione della reperibilità unicamente nei casi in cui la sua durata programmata sia inferiore alla soglia minima fissata dai contratti nazionali. Sono queste le principali indicazioni che sono contenute nelle risposte più recenti dell’Aran.

 

LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE NELLE CONVENZIONI

La posizione organizzativa nell’ambito di una convenzione per la gestione associata ex articolo 14 CCNL 22.1.2004 può essere conferito anche nel caso in cui il dipendente sia utilizzato per una frazione inferiore al 50%. Lo stesso parere ricorda inoltre che i tetti massimi di 16.000 euro annui per la retribuzione di posizione e del 30% di questa cifra per la indennità di risultato possono essere raggiunti solamente se in ambedue le amministrazioni sia conferito tale incarico. Viene inoltre aggiunto che tale incarico non può avere una durata superiore a 5 anni e, di regola, non deve avere nemmeno una durata inferiore ad 1 anno.

Il parere consente di derogare alle previsioni del CCNL 22.1.2004, per il quale negli enti locali privi di dirigente è possibile assegnare gli incarichi di posizione organizzativa a dipendenti in part time per almeno 18 ore settimanali. La deroga è così motivata: la convenzione non dà luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro a part time; in questi casi il rapporto di lavoro rimane sempre a tempo pieno. Siamo in presenza di una forma di utilizzazione a tempo parziale, mentre il dettato contrattuale è diretto esclusivamente ai rapporti di lavoro a tempo parziale.

In caso di convenzione, è possibile che il dipendente riceva la posizione organizzativa contemporaneamente nelle 2 amministrazioni, ma esso può anche essere destinatario di tale incarico unicamente in una amministrazione. in questa ipotesi, il compenso nel tetto ordinario (cioè circa 12,900 euro annui) previsto dal contratto nazionale del 31 marzo 1999 deve essere riproporzionato in base alla quantità di ore prestate presso lo stesso ente. Il tetto di 16.000 euro annui per la indennità di posizione ed il correlato aumento fino al 30% di tale cifra della indennità di risultato sono possibili solamente se in ambedue le amministrazioni al dipendente sono assegnati incarichi di posizione organizzativa. Il contratto vuole infatti remunerare la maggiore complessità e gravosità delle attività che sono svolte.

L’incarico di posizione organizzativa ha una durata massima di 5 anni e non è legato al mandato del sindaco. L’Aran suggerisce, indicazione che ha un rilievo innovativo, che esso non abbia una durata inferiore ad 1 anno: la valutazione delle attività svolte ha come riferimento l’anno.

LA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI

Le amministrazioni possono autorizzare la fruizione di permessi retribuiti anche nel caso di richieste presentate all’ultimo momento. L’Aran ricorda che gli enti devono valutare tali domande mettendo a confronto le ragioni che sono poste a base della richiesta e quelle di garantire il migliore funzionamento; in tale ambito esse hanno una ampia autonomia nella regolamentazione delle modalità organizzative e possono, per ragioni straordinarie di cui occorre dare espressamente atto, concedere tali permessi anche all’ultimo momento, perfino durante la stessa giornata. Ovviamente in tal caso devono tenere conto delle necessità di dovere garantire che gli enti possano adottare le necessarie misure organizzative. Si ricorda che le scelte degli enti devono ispirarsi ai principi della correttezza e della buona fede nel confronto tra le ragioni che sono poste a base della richiesta e le conseguenze sulla attività svolta.

IL COMPENSO PER LA REPERIBILITA’

La maggiorazione della misura oraria della indennità di reperibilità si applica solamente nel caso in cui questa prestazione è stata programmata per una durata inferiore a 10 ore. Invece, nel caso in cui la prestazione è stata prevista per una durata superiore ed è stata effettivamente inferiore perché interrotta dallo svolgimento di lavoro straordinario, non è possibile dare corso a tale incremento.

L’Aran ricorda che la materia è disciplinata dall’art. 23 del CCNL del 14.9.2000, come integrato dall’art. 11 del CCNL del 5.10.2001. Ecco i suoi punti essenziali: l’importo dovuto per 12 ore è stabilito in 10,32 euro; la prestazione deve avere una durata minima di 4 ore e nel caso in cui essa sia programmata per una durata inferiore a 12 ore esse deve essere corrisposta con la maggiorazione del 10%. Inoltre, le eventuali chiamate durante il periodo di reperibilità danno luogo alla sospensione di questo compenso ed alla erogazione di lavoro straordinario. Infine, tale indennità non spetta per le prestazioni svolte durante l’orario di servizio. Sulla base di queste previsioni è possibile erogare la remunerazione della reperibilità solamente “per le fattispecie in cui viene fissato un periodo inferiore alla misura standard di 12 ore stabilita dal CCNL”, cioè senza tenere conto della durata effettiva.

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