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Dott. Francesco Disano

La quota “B” e la  quota “C” nel calcolo della misura del trattamento di quiescenza

pensioniprevCome è  risaputo, la  quota B   caratterizza quel segmento  della pensione, calcolata secondo il sistema retributivo, relativa alle anzianità contributive maturate da  ogni dipendente successivamente alla  data   del  31 dicembre 1992.   A  partire  da  questa  data,  l'articolo 3 del Decreto legislativo  n. 503/1992 (Riforma Amato) ha provveduto  a  mutare  le regole di calcolo della pensione retributiva,  attraverso  un processo di  graduale ampliamento del “ periodo di riferimento”  per la determinazione della retribuzione pensionabile, armonizzando, altresì, le regole vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria agli iscritti presso i fondi esclusivi e sostitutivi della medesima.

Tra gli obiettivi della Riforma del 1992 va  pure  rilevata la volontà del legislatore di eliminare gran parte delle specificità che consentivano ai soggetti  iscritti presso ifondi speciali di  conseguire  assegni  pensionistici  più elevati  rispetto agli assicurati presso la gestione comune. 

Nel  caso  in  questione, il succitato  decreto legislativo  n. 503/1992  ha previsto che per tutti  coloro che  risultino  iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e ai   fondi  sostitutivi ed esclusivi della stessacon almeno 15 anni di contribuzione al 31.12.1992  , la Quota B   si determina in  riferimento alla media degli ultimi10 anni delle retribuzioni utili percepite dagli  interessati .

Viceversa, per chi  alla data del 31.12.1992   poteva  far  valere  una  anzianità  contributiva  inferiore  a  15  anni ,  la  Quota  B   si determina prendendo  a  base  di calcolo  i  5 anni utili  anteriori alla decorrenza della pensione, incrementati dei periodi contributivi compresi tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese precedente la decorrenza della pensione (articolo 3, comma 1 del Decreto legislativo  n. 503/1992). 

Per  coloro  i   quali  sono privi di anzianita' contributiva anteriormente  al 1° gennaio 1993, iscritti, dalla predetta data, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive della medesima, la Quota B   è, invece, determinata sulla base delle retribuzioni imponibili relative agli anni coperti da contribuzione assicurativa riferita all'intera vita lavorativa (articolo 1, comma 1 del  Decreto legislativo  n.  373/1993).

In conseguenza della riforma Dini (legge n. 335/1995) che ha introdotto il sistema contributivo nei confronti di tutti i dipendenti in possesso di meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995 e, quindi, della più recente Legge Fornero, laquota B  della pensione risulta  essere abbastanza ampia solo per coloro  che possono vantare almeno 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992 e, quindi, 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. Nei confronti di  costoro  la quota B, infatti, influisce sul calcolo della pensione per le anzianità contributive che  intercorrono  tra il 1° gennaio 1993 ed il31 dicembre 2011.  Per tutti gli altri  tale  la quota B  risulta, invece, essere del tutto trascurabile,  in quanto compressa nelle anzianità contributive maturate dall'assicurato tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995 .  Un lasso temporale, in verità,   molto breve, pari a 3 anni, che non ha sostanziali effetti sull'importo dell'assegno pensionistico (che è soggetto in larga parte al sistema contributivo). 

Nel pubblico impiego e negli altri fondi sostitutivi ed esclusivi dell'AGO ( quali, ad esempio, l’ex  Inpdap )  le regole per il calcolo della quota B sono simili a quelle previste nell'assicurazione comune. La retribuzione pensionabile, calcolata nel suddetto  periodo di riferimento, viene determinata però dagli assegni o indennità pensionabili, integralmente percepiti. Dal 1° gennaio 1996 nella base pensionabile, inoltre, si ricomprendono anche i compensi accessori,  che  in  precedenza  risultavano essere esclusi. 

Occorre  evidenziare che le aliquote di rendimento per gli iscritti alle forme esclusive o sostitutive (quali  quelli  del  pubblico  impiego  con  iscrizione  all’ex  Inpdap ) sono state allineate gradualmente a quelle vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria  ( AGO ).Ciò è avvenuto  in  virtù  di  quanto  previsto  dall’articolo  17 della legge  n. 724/1994  che ha attribuito un rendimento pari al2%per ogni anno di anzianità di servizio superando, di fatto, le aliquote di rendimento più favorevoli riconosciute in precedenza.Il processo di armonizzazione si è concluso il1° gennaio 1998quando con l'articolo 59, della legge  n. 449/1997 il legislatore ha esteso anche a questi  soggetti  i tetti alla retribuzione pensionabile previsti nell'Ago.

La  quota C   è  riferita,  invece,  a  quella parte di pensione  che viene calcolata secondo il sistema contributivo, relativa alle anzianità contributive maturate dal ogni dipendente  successivamente al  31.12.1995  o   al  31.12. 2011 a seconda  se  questi   vantava,  rispettivamente, meno o più di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995.  Per  coloro i  quali  erano  in  possesso di meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 la Riforma Dini  ha  previsto l'applicazione pro rata delle regole di calcolo contributive a partire dal1° gennaio 1996.  La Riforma Fornero ( legge  n. 214/2011)   ha poi esteso, a  decorrere dal 1° gennaio 2012, le regole di calcolo contributive anche con riferimento ai lavoratori che avevano versato almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 che sino al 31 dicembre 2011 hanno potuto continuare a beneficiare delle regole di calcolo retributive.

Con   la  riforma del 2011, oggi,, tutti  i soggetti  ancora in servizio  conservano  almeno una parte dell'assegno determinata con il sistema contributivo che, appunto, viene identificata con il termineQuota C. Questa  porzione  dell'assegno risulta molto esigua  per  coloro  ch  sono  anziani (in quanto decorre  solamente dal 1° gennaio 2012),  mentre sarà   abbastanza  ampia per coloro che avevano meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 ( stanche  che  ha  inizio con riferimento alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1996).

La  riforma Fornero  ha  di  fatto  impresso  una  ulteriore  accelerazione al  passaggio  al  sistema  contributivo, contemplato già dalla  pregressa  normativa che, invece,  ipotizzava il graduale  slittamento  da un  sistema  all’altro .

La Quota C  è   determinata con le normali regole del sistema contributivo che, in   ultima  analisi, sono più semplici del sistema retributivo. Per ogni pensionando si considera il 33% della retribuzione pensionabile annua percepita e la si rivaluta annualmente sulla base dell'evoluzione dellamedia quinquennale del  Pil  (il cosiddetto tasso di capitalizzazione). Alla cessazione dal servizio il montante maturato, che corrisponde ai contributi versati rivalutati, viene convertito in pensione attraverso i  coefficienti  di  trasformazione  che  fanno  riferimento  all'età del  soggetto in  questione  alla  data  della  cessazione dall’attività lavorativa   e che nella sostanza sono collegati alla sopravvivenza media futura dei pensionati. Le regole sono identiche per tutti i fondi gestiti dalla previdenza pubblica (assicurazione generale obbligatoria, gestioni speciali dei lavoratori autonomi, fondi sostitutivi ed esclusivi dell'AGO).

La  tabella  che  segue  mostra la determinazione della  Quota C  di pensione di un  dipendente  che  accede  alla  quiescenza  nel  corso  dell’anno  2016,  che aveva  cumulato almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995 e che, pertanto, ha visto l'applicazione del sistema contributivo alle sole anzianità successive  al   31.12.2011. E’ facile notare come la parte contributiva  “porterà in dote “  circa 200 euro al mese che chiaramente  dovranno essere  aggiunti alla Quota A   e  alla Quota B  di pensione, con riferimento alle anzianità maturate prima del 2011 con il sistema retributivo.

Appare  ovvio  e  scontato che,  per coloro  che   hanno iniziato il rapporto assicurativo dopo il 1995 l'intera pensione sarà determinata con il sistema contributivo e, pertanto, non  avrebbe  più senso parlare di quota C, così come è bene evidenziare che laQuota C non  è soggetta  al  massimale contributivo previsto dall'articolo 1, comma 18 della legge  n. 335/1995. Il predetto massimale si applica, infatti, solo ai lavoratori iscritti dopo il 31.12.1995 alla previdenza pubblica obbligatoria.

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