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Il riscatto e la relativa contribuzione

Dott. Francesco Disano

pensioniprevSono contributi versati per dare copertura assicurativa a quei periodi privi di contribuzione obbligatoria che la legge ha voluto rendere utilizzabili ai fini della pensione, nella maggior parte dei casi mediante il pagamento di un onere da riscatto da parte del dipendente  interessato. Allorquando si è in presenza di  una  mancata copertura contributiva riferita a  determinati periodi di tempo, durante i quali un soggetto ha svolto particolari attività, ovvero a periodi per i quali, pur  svolgendo una prestazione lavorativa, non è  stata  versata in  suo favore,  da  parte  dal datore di lavoro, la  contribuzione  dovuta, è  possibile  ricorrere  al  riscatto oneroso da parte del  dipendente stesso . In questi casi, l’interessato ha la facoltà di  presentare  apposita istanza   all’ Inps – Gestione  dipendenti  pubblici - chiedendo di essere ammesso al versamento dei contributi per i periodi interessati.

 

Siamo in presenza, dunque, di una facoltà complementare rispetto alla prosecuzione volontaria; a differenza di quest'ultima, infatti, il riscatto può essere esercitato in qualsiasi momento dal  dipendente  e può coprire anche periodi "scoperti" molto lontani nel tempo.

La normativa indica in modo tassativo ed in maniera inequivocabile i periodi che possono formare oggetto di riscatto. Le forme più conosciute, da sempre previste nel nostro ordinamento previdenziale , riguardano il versamento dei contributi omessi e prescritti, il riscatto dei periodi di studio universitario (laurea, dottorato e periodi equivalenti), il lavoro svolto all'estero.

A partire dall’anno  1997, con l'entrata in vigore del decreto  legislativo  n. 564/1996  e  del  decreto  legislativo n. 184/1997, la  possibilità del  riscatto è stata estesa anche  ai periodi di formazione professionale, studio ricerca di inserimento nel mercato del lavoro e  ai periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro. E’  possibile  riscattare, anche,  i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di soggetti impegnati in  lavori discontinui, stagionali e temporanei, i periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico, i periodi di servizio civile, il congedo parentale ed i periodi corrispondenti collocati fuori dal rapporto di lavoro, con inclusione di permessi per malattia educazione e assistenza dei figli.

La contribuzione da riscatto assume lo stesso valore della contribuzione obbligatoria. Quindi, può essere utilizzata per il diritto e per la misura di tutte le prestazioni erogate dall'assicurazione generale obbligatoria e dai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi. E' valida, perciò, per il perfezionamento dei requisiti contributivi per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne)  e  sia del requisito contributivo minimo  dei 20 anni per perfezionare il  requisito  alla pensione di vecchiaia. Ed è utile anche per il perfezionamento dei requisiti contributivi necessari per accedere alle prestazioni previdenziali per i lavoratori che sono nel sistema contributivo (cioè dipendenti  che  non   hanno  contributi versati  prima  del  1° gennaio  1996). Con il riscatto, pertanto, il lavoratore ottiene un incremento della misura della pensione e, a seconda dei casi, un anticipo dell'età pensionabile. Naturalmente la convenienza dell'operazione è lasciata alla valutazione del singolo e del caso concreto che dovrà soppesare adeguatamente i vantaggi della copertura contributiva con i relativi costi.

Si  reputa  necessario  ricordare che il riscatto influisce anche sulla determinazione delle regole di calcolo della pensione e quindi, conseguenzialmente  e di riflesso, sulla sua misura. Ciò deriva dalla natura stessa del riscatto che consente all'interessato di coprire periodi  scoperti di contribuzione risalenti anche a prima del  1° gennaio1996, anno in cui, come  e  noto,  è entrato in vigore il sistema contributivo con la Riforma Dini.

Ad esempio, ad un dipendente che al 31.12.1995 ha cumulato  meno di 18 anni di anzianità contributiva e che, grazie al riscatto di periodi antecedenti al 1° gennaio 1996, raggiunge o  supera  tale limite, per  la  quantificazione  della  misura  della  pensione,   gli  sarà  applicato il sistema di  calcolo retributivo sino al 31.12.201, con l’indubbia possibilità di ottenere vantaggi ulteriori sulla determinazione dell'importo dell'assegno stesso. Invece il riscatto di periodi antecedenti al 31.12.1995 che sommati ai contributi effettivi non porta l'anzianità contributiva ad almeno 18 anni al  31.12.1996 non muterà il sistema di calcolo della pensione: essa sarà calcolata col sistema retributivo fino al 31.12.1995 e per i periodi successivi con quello contributivo.

La determinazione dell'onere del riscatto, poi, è soggetta a  subire  delle  variazioni,  a seconda della collocazione temporale degli eventi e del sistema di calcolo da applicare.

In  ragione  di ciò,  lo scenario  è  così  rappresentato :

- i periodi da riscattare nel sistema retributivo (cioè tutti i periodi antecedenti la  data  del 1° gennaio  1996, oppure sino al  31.12.2011 se l'assicurato possiede almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995) devono essere determinati applicando il sistema della riserva matematica;

- quelli da riscattare nel sistema contributivo (cioè i periodi posti temporalmente  dopo il 31.12. 2011 o successivi al 1995 se l'interessato possiede meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995) devono essere determinati attraverso il sistema dell'aliquota percentuale.

 Nella valutazione complessiva del costo/convenienza, è da evidenziare che la vigente  normativa consente la deducibilità dal reddito complessivo dell'intero costo del riscatto (e così anche,  come è noto, della ricongiunzione dei periodi assicurativi e dei contributi volontari) sia per l'assicurato che per i superstiti (art. 10, co. 1, TUIR; Agenzia entrate, risoluzione n. 298/2002). Il pagamento dell'intera operazione può essere anche rateizzato.

Il costo ("riserva matematica") è dato dall'importo della pensione corrispondente agli anni riscattati per determinati coefficienti contenuti in apposite tariffe approvate con decreto del Ministro del lavoro (D.M. 19.2.1981 per le domane presentate fino al 6.11.2007 e D.M. 31.8.2007 per quelle presentate in data successiva). E’ presa in considerazione la pensione complessiva spettante considerando anche i periodi da riscattare. Da qui si sottrae l'importo che corrisponde a quello risultante al momento della domanda. Sull'incremento di pensione di applicano i coefficienti, i quali  dipendono da alcuni fattori, quali il sesso, l'età, la consistenza della retribuzione media pensionabile e dell'anzianità contributiva, all'atto della presentazione della domanda di riscatto.

Nel sistema contributivo, invece, viene applicata l'aliquota contributiva vigente alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso. La retribuzione cui va applicata la predetta aliquota contributiva è quella che  si  riferisce  ai 12 mesi meno remoti, andando a ritroso dalla data della domanda, per i quali sia stata versata dal datore di lavoro la contribuzione obbligatoria dovuta al fondo. Il contributo così calcolato su base annua è necessariamente da rapportare al periodo da riscattare (dato che il contributo da riscatto è su base annua esso va ridotto in proporzione se il periodo è inferiore). Si presti attenzione al fatto che la rivalutazione del montante individuale dei contributi ha effetto, per il contributo di riscatto così accreditato sulla posizione assicurativa, dalla data della domanda di riscatto in poi.

Quanto  sopra  ci porta  ad una  semplice  considerazione :  tanto più  tardi  si  inoltra   la istanza  di  riscatto,  tanto più  elevato  è l’onere   da  sostenere  da parte  del dipendente .   

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