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Anticipo  pensionistico agevolato (Ape Social ) e i soggetti interessati

Dott. Francesco Disano

L’anticipo pensionistico agevolato (cosiddetto “Ape Social ”),  in  atto  in  discussione  in Parlamento, è una forma di sussidio assistenziale che,  dal 1° maggio 2017,  potrà “accompagnare“, fino  alla  maturazione  della pensione  di vecchiaia, alcune categorie di soggetti (cui viene concessa una particolare tutela ) che hanno compiuto  almeno un’età di 63 anni  e  che  possono  vantare una  contribuzione   pari o superiore a 30 anni.

L'intervento, che  è  connotato da un alto grado di selettività,  interesserà  quattro categorie  di  dipendenti:

  • i disoccupati senza reddito;
  • gli invalidi;
  • chi assiste parenti disabili;
  • chi espleta attività gravose.

La norma si riferisce agli iscritti alla assicurazione generale obbligatoria, ai fondi ad essa esclusivi o sostitutivi, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata dell'Inps. 

Per i disoccupati , il testo prevede che deve  trattarsi  di dipendenti  che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria (quella cioè che si attiva per le imprese che impiegano più di 15 dipendenti, ex art. 7 della legge 604/1966), e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante (  Naspi, Aspi o all'indennità di mobilità) da almeno tre mesi  ( chiaramente  la  norma  si riferisce  ai  privati e  non dovrebbe  produrre  alcun  effetto  sul  pubblico impiego).  

Per quel  che  concerne i caregivers ( persone che assistono, senza alcun compenso, un proprio congiunto non in grado autonomamente di svolgere gli atti necessari alla vita quotidiana a causa dell'età, di una disabilità, di una malattia ), la  proposta  di  legge riguarda coloro  che assistono, al momento della richiesta della prestazione della istanza , da almeno sei mesi ,il coniuge o un parente di primo grado (esempio il figlio o il genitore) convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992.

Nella categoria degli  invalidi, è, invece, annoverato chi ha una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile,  pari  o superiore al 74 %.

Per quanto riguarda le attività difficoltose o rischiose , infine, è prevista l’inclusione  dei lavoratori dipendenti  (sarebbero, dunque, esclusi gli autonomi) che svolgono una o più delle professioni elencate nell'allegato alla legge di bilancio  da almeno 6 anni , in via continuativa; trattasi di  attività lavorative "per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo".  Le suddette  attività saranno meglio individuate da un successivo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 Per accedere all'Ape sociale, come  già  detto, è  necessario aver  cumulato  un minimo di 30 anni di contributi,  che però si  incrementano a 36 anni per i lavoratori impiegati nelle attività difficoltose o rischiose . 

I dipendenti interessati potranno ottenere, con decorrenza  dal 1° maggio 2017 e  non  prima  del compimento del 63° anno di età,  un assegno di accompagnamento sino alla maturazione della pensione di vecchiaia , corrisposto direttamente dall'Inps spalmato su i 12 mensilità, pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso all'indennità stessa. La bozza  di legge, all’esame  del Parlamento,  è stata  concepita nell’ottica  di prevedere che la misura  dell’indennità non potrà, in ogni caso,  superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro lordi ,non rivalutabili annualmente (l'indennità sarà tassata come un normale reddito da lavoro dipendente).

Tale indennità non avrà alcun riflesso sull'importo pensionistico futuro, stante che   l'operazione sarà a totale carico dello stato (e non del dipendente così come accadrà con l'APE volontario). E’ prevista pure la possibilità  di  poter farsi finanziare l'eccedenza, nel caso in  cui  il valore dell'assegno sia superiore al reddito ponte erogato tramite il sussidio.

La  norma sarà operativa sino alla data del 31.12.2018.  A differenza di quanto  previsto  con l'APe volontario,  per l'accesso  all’Ape social non è richiesto  che la pensione futura non risulti inferiore ad un importo minimo , né è  previsto  che chi vi  accede si trovi  nella condizione  di essere a non più di 3 anni e 7 mesi dal pensionamento nel regime obbligatorio. 

Sebbene la norma di proposta di legge non lo specifichi, appare verosimile ritenere che non sarà prevista l'attribuzione di contribuzione figurativa per il periodo di erogazione del sussidio  (sarebbe, però, opportuno chiarire se il lavoratore potrà effettuare versamenti volontari durante il periodo di percezione dell'assegno per incrementare la misura dell'assegno pensionistico futuro). 

Giova, ancora, evidenziare che il testo conferma che il beneficiario decadrà dal diritto all’indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato prima della naturale pensione di vecchiaia.  Nella  fattispecie, l’ipotesi si concretizza  allorquando, ad esempio,  un soggetto che accede all'APe agevolato ha già cumulato 42 anni di contributi e 63 anni di età e continua a lavorare, maturando così, nei 10  mesi  successivi,  l'anzianità contributiva necessaria per conseguire la pensione anticipata. In questo caso specifico, al compimento della predetta anzianità contributiva ( 42  anni  e 10  mesi) , il sussidio cesserà  di essere  erogato prima  del raggiungimento  dell'età di vecchiaia.

Un altro  aspetto ( purtroppo  negativo  !!) da segnalare  riguarda  i termini di pagamento delle indennità di fine servizio  e  del trattamento  di fine  rapporto che inizieranno a decorrere dal raggiungimento della pensione secondo le regole Fornero e non da quella dell'accesso all'Ape agevolata.  In pratica, non si godrà di alcuna anticipazione del T.F.S  e del  T.F.R. rispetto alla data di pensionamento determinata con le regole Fornero.  

Le modalità di attuazione della misura dovranno essere, in ogni caso, disciplinate da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell’Economia  e delle Finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio.

In particolare, il provvedimento dovrà determinare :

  • le caratteristiche specifiche delle attività lavorative difficoltose o rischiose sopra citate;
  • le procedure accertative delle condizioni per l’accesso al sussidio e la relativa documentazione da presentare a tali fini;
  • gli elementi  utili  e  basilari per l’attività di monitoraggio dell'impiego delle risorse.

Qualora dal monitoraggio delle istanze che  sono state  presentate ed accolte, emergerà uno  scostamento, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie, la decorrenza della indennità verrà differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all’indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. La normativa così congegnata, conduce alla conclusione che l'APE agevolato non sarà un diritto soggettivo che l'interessato potrà invocare in qualsiasi momento quanto piuttosto una indennità che potrà essere compressa o addirittura negata, laddove le risorse stanziate non risultassero sufficienti a soddisfare tutte le richieste presentate.

Entro il 31.12. 2018   l’Esecutivo dovrà verificare  i risultati della sperimentazione, al fine di proporre  o  meno  una sua eventuale prosecuzione. 

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