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Prof. Arturo Bianco

Le Corti dei Conti Regionali sulle assunzioni

direttoreLe amministrazioni locali e regionali possono utilizzare le capacità assunzionali residue del triennio 2011/2013 anche attraverso lo scorrimento delle graduatorie ancora valide, in quanto le limitazioni a questa possibilità previste dalla legge cd Madia non sono ancora in vigore. Ai fini della determinazione del tetto di spesa del personale si deve fare riferimento, per quella del triennio 2011/2013, ai dati del conto consuntivo e non della programmazione.

Né con la utilizzazione dei resti delle capacità assunzionali del triennio 2011/2013, né con la mobilitò volontaria si possono assumere vigili (tranne quelli stagionali fino a 5 mesi non prorogabili) che non provengano dalla polizia provinciale. Sono queste le più importanti indicazioni dettate dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti negli ultimi giorni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato.

I NUOVI LIMITI ALLA VALIDITA’ DELLE GRADUATORIE

La utilizzazione dei resti derivanti dalle capacità assunzionali del triennio precedente non utilizzate possono essere destinate allo scorrimento di graduatorie valide senza che nuovi ostacoli siano introdotti in questo ambito dalla delega contenuta nella legge n. 124/2015, cd riforma Madia, alla limitazione degli spazi per la utilizzazione delle graduatorie. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nel parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti delle Marche n. 191 del 2 dicembre. Leggiamo testualmente che “l’impiego dei budget assunzionali relativi al 2014 e agli esercizi precedenti non resta assoggettato -conformemente all’insegnamento reso dalla Sezione Autonomie con la delibera 26/2015 – ad alcun vincolo di destinazione”. Siamo in presenza di una importante indicazione, che ribadisce l’ampiezza della possibilità offerta dal legislatore di utilizzare i resti assunzionali degli anni precedenti.  Essa trae spunto dalla ovvia considerazione che la legge delega costituisce un vincolo per l’emanazione del o dei decreti delegati, ma che non determina alcuna cogenza immediata dei principi in essa affermati. SI evidenzia infine che la richiesta di parere cita espressamente le capacità assunzionali non utilizzate negli anni 2012 e 2013.

IL CALCOLO DELLA SPESA DEL PERSONALE

La spesa del personale deve essere calcolata, con riferimento al rispetto del tetto ai sensi del comma 557 quater della legge n. 297/2006 e smi, sulla base di quella storica, quindi di quelle che è stata effettivamente sostenuta. E’ quanto indica il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 445 del 30 novembre.
Leggiamo che occorre fare riferimento per questa finalità al “criterio della spesa storica, computato secondo le specifiche disposizioni previste e senza possibilità di ricorso a conteggi virtuali”. Ed ancora che si deve applicare il “principio di distinzione delle diverse tipologie di limitazioni legislative vigenti in materia di assunzione del personale”. Al riguardo si rinvia alle indicazioni contenute nel parere n. 502/2012 della stessa sezione regionale di controllo della magistratura contabile.

LE ASSUNZIONI DEI VIGILI

I comuni non possono utilizzare le capacità assunzionali ancora “libere” degli anni 2011/2013 per i vigili e non possono dare corso a questo tipo di assunzioni attraverso la mobilità volontaria. E’ quanto ci dice il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 416 del 16 novembre.

Leggiamo che la disposizione che detta un divieto di assunzione di vigili, salvo che siano appartenenti alle polizia provinciale collocati in sovrannumero “si colloca, all’interno dei complessivi interventi normativi tesi ad assicurare il riassorbimento del personale in servizio presso province e città metropolitane”. Forma di tutela che ancora più forte di quella dettata per il restante personale degli enti di area vasta dichiarato in eccedenza; nel parere ci viene detto che questa disposizione “introduce una differente disciplina di favore per il transito del (solo) personale di polizia provinciale nei (soli) enti locali, prevedendo che possa avvenire (nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale) in deroga sia alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese per il personale (aventi fonte nell’art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296 del 2006) che, soprattutto, a quelle sulle assunzioni”.  La citata norma commina la sanzione della nullità nel caso di violazione dei vincoli dettati dalla normativa. Da qui la conclusione che “per le assunzioni nei servizi di polizia locale .. nel limite dei resti assunzionali del triennio 2011/2013” mediante accesso “dall’esterno o mediante procedure di mobilità volontaria non riservata ai dipendenti di enti di area vasta deve fornirsi risposta negativa”. Ed inoltre “a differenza della disciplina tesa al riassorbimento  generale del personale delle province e delle città metropolitane .. l’articolo 5 del DL n. 78/2015 non fa riferimento a contingenti assunzionali né derivanti dalle cessazioni degli esercizi 2014 e 2015 .. né del precedente triennio 2011/2013 .. ma permette/impone ai comuni (a prescindere dalla presenza di capacità assunzionali) di assumere il personale di polizia provinciale (con divieto di assunzioni alternative fino al completo riassorbimento)”.

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